Quali imposte compensare con credito IVA

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Svolgendo un’attività professionale o d’impresa, tra i tanti tributi da saldare spicca tra tutti l’IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, un’imposta indiretta in vigore attualmente in Italia e nell’Unione Europea.

In Italia il riferimento normativo per l’IVA è il famosissimo D.P.R. 633/1972 ed è, in pratica, una vera e propria imposta sui consumi che può essere monofase, quando colpisce esclusivamente le cessioni dal produttore al consumatore; oppure plurifase quando colpisce le varie fasi del processo produttivo.

L’IVA è considerata un’imposta neutra per le imprese perchè grava soltanto sul consumatore finale in base al prezzo di acquisto di un bene a prescindere dal numero di passaggi subiti dal bene stesso nelle varie fasi della produzione.

L’IVA è considerata un’imposta indiretta in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva del contribuente ma soltanto i consumi del contribuente stesso.

Parlando di imprese, la maggior parte di quelle che lavorano in Italia e per l’Italia. nonostante l’IVA sia da considerarsi come un’imposta neutra, si ritrovano a dover sborsare migliaia di euro ogni mese (o trimestre), perchè quella che incassano attraverso le vendite che, fortunatamente, non è quasi mai superiore a quella che pagano nelle fatture di acquisto.

Può capitare però, specie per imprese che lavorano per l’estero, o che effettuano cessioni IVA esente o esclusa per qualsiasi altro motivo, che si maturi un credito IVA che potrà essere utilizzato per compensare altre imposte a debito oppure essere richiesto a rimborso.

Lo Stato italiano, ovviamente, scoraggia chi vorrebbe a rimborso i crediti tributari con tempi biblici di pagamento e, pertanto, la soluzione migliore e più adottata è proprio la compensazione con altri debiti tributari che potrà essere fatta con limiti, tempi e modalità specifiche che andremo ad analizzare di seguito.

Indice:

 

Cos’è e quando si matura un credito IVA

compensazione credito IVAOgni attività d’impresa, compresi i liberi professionisti, devono presentare la dichiarazione IVA a fine anno. Da tali dichiarazioni si evincono, spesso, situazioni in cui viene maturato un credito che il contribuente può sfruttare a suo vantaggio per ridurre il carico fiscale relativo ad altre imposte a suo debito.

Per rendere ancor più chiaro questo concetto, già di per se molto semplice, basta capire la differenza tra IVA a credito e IVA a debito. Quando si effettua un acquisto, il venditore emette una fattura con una cifra totale data dal valore del prodotto o servizio offerto più l’aggiunta dell’IVA alle aliquote stabilite dalla legge.

L’IVA che verrà pagata al fornitore sarà considerata a credito dell’impresa che ha effettuato l’acquisto (IVA a credito).

Discorso opposto per le vendite, infatti, in questo caso, l’imposta risulterà a debito in quanto incassata direttamente dall’acquirente,  con il venditore che si troverà costretto a versarla allo Stato.

Quindi, durante l’attività di impresa, da una parte si accumula IVA a credito attraverso gli acquisti e dall’altra a debito per via delle vendite.

A fine anno, in base all’andamento dell’attività, o ad altre situazione particolari, potrebbe verificarsi che il titolare dell’esercizio abbia maturato a suo beneficio un credito IVA nei confronti del Fisco.

In questo, come già detto, il contribuente avrà due opzioni:

  • utilizzare il credito in compensazione per pagare altri debiti tributari all’erario;
  • richiedere un rimborso del credito se si soddisfano determinati requisiti.

 

Differenza tra compensazione verticale e orizzontale

Innanzitutto, è bene specificare che il termine “compensazione” di imposta significa che non ci sarà movimento di denaro tra il contribuente e lo Stato, e viceversa. Ma soprattutto è bene specificare che esistono due tipologie di compensazione:

  • compensazione verticale: avviene quando il credito maturato viene utilizzato per compensare un debito fiscale della stessa natura e non ha limitazioni. In pratica, si utilizza il credito IVA per pagare un debito IVA.
  • compensazione orizzontale: in questo caso il credito viene utilizzato per compensare un debito tributario di diversa natura. Ad esempio, si potrà utilizzare il credito IVA per diminuire un debito IRPEF o INPS.

A differenza di quelle verticali, le compensazioni orizzontali sono soggette a numerose limitazioni che non riguardano solo i crediti IVA ma anche le altre imposte, senza scordare il divieto di compensazione nei confronti dei soggetti  che presentano debiti con l’erario iscritti a ruolo.

 

Le regole per i crediti IVA

I crediti fiscali che scaturiscono dall’esercizio di attività dell’anno precedente sono utilizzabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. I crediti IVA per l’anno 2017 saranno quelli emersi dalla dichiarazione presentata nel 2018 e dai crediti trimestrali risultati dai modelli TR sempre presentati nel 2018.

È importante sapere che per i crediti IVA con importi superiori ai 5.000 euro, la richiesta di compensazione si può effettuare a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso.

Tale richiesta deve essere presentata con un visto di conformità rilasciato da professionisti abilitati  e iscritto all’albo dei revisori contabili che di preoccuperanno di certificare la validità di tale credito. Queste limitazioni riguardano esclusivamente le compensazioni orizzontali tra imposte di diversa natura. Mai quelle verticali IVA con  IVA, anche al superamento della soglia dei 5000 euro.

 

Compensazione libera per i crediti IVA annuali inferiori o uguali a 5.000 euro

Come abbiamo visto, una soglia fondamentale per la compensazione dei crediti IVA è quella dei 5.000 euro. Fino a tale limite il contribuente che intende avvalersi della compensazione, può utilizzare il proprio credito compensandolo con altri debiti erariali attraverso il modello F24 che dovrà essere inviato in forma telematica a partire dal 1° gennaio, senza dover obbligatoriamente presentare una preventiva dichiarazione annuale IVA.

Le compensazioni per importi inferiori o uguali a 5000 euro sono completamente indipendenti dall’ammontare complessivo del credito maturato e scaturito dalla dichiarazione annuale. Ciò significa che per i primi 5-000 euro di credito IVA, si può godere della compensazione orizzontale senza dover rispettare alcun tipo di vincolo.

 

Compensazione dei crediti annuali con limite superiore a 5.000 euro

Per crediti IVA superiori a 5.000 euro è necessario, per la parte eccedente tale soglia, presentare preventivamente la dichiarazione annuale IVA. Con il Decreto Legislativo 50/2017 sono cambiati i limiti temporali per effettuare la compensazione.

Prima di questa modifica, il contribuente doveva attendere il giorno 16 del mese successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione. Ora può invece richiedere la compensazione del credito annuale o trimestrale emerso dal modello TR, già ad iniziare dal decimo giorno successivo la presentazione della dichiarazione.

Questo implica che il termine a partire dal quale si può effettuare la compensazione, non è più fisso ma variabile e dipende esclusivamente dal momento in cui in contribuente invia telematicamente la dichiarazione IVA annuale.

Ricapitolando, avremo:

  • compensazione libera per un valore uguale o inferiore a 5.000 euro senza obbligo preventivo di presentare la dichiarazione annuale IVA;
  • compensazione per importi superiori a 5.000 euro con presentazione preventiva della dichiarazione annuale IVA e apposito visto di conformità.

 

Crediti IVA trimestrali: le regole per la compensazione

Come abbiamo già accennato, le regole per i crediti IVA annuali superiori ai 5.000 euro valgono anche per i crediti trimestrali risultanti dalla presentazione dei modelli TR. Un’importante precisazione riguarda il tetto dei 5.000 euro che è unitario per tutti i modelli TR presentati nel corso dell’anno.

Se già dal primo modello emerge un credito IVA uguale o superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione, tutti i crediti successivi dovranno seguire le medesime regole previste in caso di superamento di tale limite, anche se nel modello TR successivo emergesse un credito di soli 10 €.

Anche per i crediti trimestrali quindi, dopo il superamento della soglia dei 5.000 euro, sarà necessario apporre il visto di conformità per poterli utilizzare.

Dal punto di vista temporale le regole non cambiano, con il contribuente che può richiedere la compensazione già a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione del modello trimestrale da cui emerge il credito.

In merito alle relazioni che esistono tra credito IVA annuale e trimestrale, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato due precisazioni:

  • al raggiungimento del limite dei 5.000 euro riferito al credito annuale, non concorrono le precedenti compensazioni relative ai primi tre trimestri, eventualmente derivanti dai modelli TR presentati nel corso dell’anno
  • il limite di 5.000 euro è riferito all’anno in cui il credito matura ed è calcolato distintamente per il credito IVA annuale e trimestrale. Ciò significa che se il credito annuale presenta un importo di 5.000 euro spendibile prima della presentazione della dichiarazione, allo stesso modo anche i crediti trimestrali risultati nei modelli TR avranno un ulteriore soglia di 5.000 euro da poter sfruttare.

 

Innalzamento limiti compensazioni per le start up innovative

Le start up innovative sono società di capitali che fanno parte del diritto italiano ma possono essere anche società europee con sede fiscale nel nostro Paese.

Hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e tecnologicamente avanzati. Sono società che godono di numerose agevolazioni fiscali per cercare di favorire l’occupazione giovanile. Tra queste c’è anche l’innalzamento del limite per i crediti IVA in compensazione che passa da 5.000 a 50.000 euro.

 

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

L’articolo 31 del Decreto Legislativo 78/2010 prevede un blocco della possibilità di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, nel caso che il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 15mila euro.

La compensazione dei crediti ritornerà possibile solo se il soggetto provvederà al pagamento del dovuto oppure alla sua compensazione attraverso modulo F24 utilizzando lo specifico codice tributo RUOL.

 

Limite massimo alla compensazione

Il limite massimo di crediti d’imposta che possono essere compensati è di 700.000 euro nell’anno solare.

C’è un solo caso in cui tale limite si innalza ad 1.000.000 di euro e riguarda in modo specifico i subappaltatori edili. Si tratta di soggetti con un volume di affari, relativo al precedente anno, derivante per l’80% da prestazioni per contratti di appalto.

È bene ricordare che il limite in oggetto viene applicato in modo cumulativo a tutti i crediti d’imposta utilizzabili in modalità di compensazione orizzontale tramite modulo F24 e riguarda sia i crediti IVA annuali che trimestrali.

Infine, la soglia di 700.000 euro si applica a tutte le compensazioni dell’anno solare indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

 

Richiesta di rimborso credito IVA

Abbiamo visto nel primo paragrafo come il credito IVA, eventualmente maturato, possa essere sfruttato in compensazione oppure essere chiesto a rimborso. Solo i contribuenti che rispettano determinati requisiti possono ricevere un rimborso totale o parziale del credito IVA sia annuale che infrannuale (ovvero nel corso del trimestre).

La normativa a riguardo è stata modificata a partire dal primo gennaio 2017, portando il limite da 15.000 euro a 30.000 euro. Per cifre uguali o inferiori a questa soglia, il contribuente non è obbligato ad apporre nessun visto di conformità, presentare garanzie o una dichiarazione sostitutiva.

Tali obblighi cessano anche nel caso di crediti IVA superiori ai 30.000 euro solo se il richiedente è ritenuto un contribuente non a rischio, ovvero un soggetto da considerarsi virtuoso ed in particolare riguarda:

  • tutti i contribuenti che non hanno ricevuto avvisi per accertamenti o rettifiche;
  • contribuenti che non richiedono il rimborso del credito IVA a seguito di cessata attività;
  • soggetti che esercitano un’attività d’impresa da almeno due anni.

Saranno invece sempre tenuti a presentare le opportune garanzie per la richiesta di rimborsi del credito IVA superiore ai 30.000 euro, i seguenti contribuenti:

  • soggetti passivi che presentano la dichiarazione per la richiesta di rimborso, senza il regolare visto di conformità o non forniscono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • tutti i contribuenti (escluse le start-up innovative) che svolgono un’attività d’impresa da meno di 2 anni;
  • tutti i soggetti che, nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica. Per ogni anno deve risultare una differenza tra importi accertati e imposta dovuta del 10% di ciò che è stato dichiarato (con un limite dell’importo di 150mila euro). La differenza è del 5% se gli importi dichiarati sono compresi tra 150mila euro e 1.500.000 euro e dell’1% se gli importi dichiarati superano il limite di 1.500.000 euro.
  • i soggetti che richiedono il rimborso risultano aver cessato l’attività.

 

Le sanzioni per errata compensazione

Nei casi in cui si commettano degli errori sul calcolo della compensazione dei crediti IVA, il soggetto dovrà pagare una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

Un caso abbastanza frequente riguarda l’utilizzo di un credito che in realtà non esiste. In pratica l’importo indicato nella richiesta di compensazione risulta più alto di quello maturato nella dichiarazione annuale presentata. La conseguente sanzione è compresa tra il 100 e 200 per cento del credito stesso.

Un’altra situazione comune avviene quando il soggetto utilizza un credito che non gli spetta. Il classico esempio è il superamento del limite annuale di compensazione di 700mila euro. La sanzione è pari al 30 per cento del credito maggiore utilizzato per la compensazione.

Sono previste multe anche nel caso in cui il contribuente non rispetti i termini di presentazione della dichiarazione o vengano riscontrati degli errori all’interno della stessa. La presentazione è considerata tardiva se avviene entro 90 giorni dalla scadenza e la sanzione è di 250 euro che si riduce a soli 25 euro se si sfrutta il ravvedimento operoso.

Se invece, la dichiarazione viene presentata dopo i 90 giorni dalla scadenza, verrà considerata omissiva con una sanzione molto più severa compresa tra il 120 e 240 per cento delle imposte dovute.

Infine, resta il caso in cui la dichiarazione venga presentata dopo i 90 giorni della scadenza ma restando entro il temine della presentazione di quella successiva e comunque prima che parta un accertamento. In queste situazioni il soggetto dovrà pagare dal 60 al 120 per cento della cifra dovuta.

 

Conclusioni

Sono molte le situazioni che prevedono, alla fine dell’anno, l’accumulo di un credito IVA. Ad esempio a seguito dell’acquisto di un cespite molto costoso oppure di una fornitura di materie prime che, non avendo portato ricavi entro l’anno, e quindi IVA a debito, ha solamente generando un credito IVA.

Anche le società con clienti esteri che lavorano qui in Italia spesso si trovano ad acquistare prodotti e servizi con IVA, per poi rivendere senza IVA oltreconfine.

Come abbiamo avuto modo di vedere è bene, in questi frangenti, essere a perfetta conoscenza di tutte le regole e limiti per poter godere della compensazione o del rimborso, ma sopratutto per evitare banali errori che comportano, il più delle volte, pensati sanzioni.

   

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