Come chiedere la sospensione dell’esecuzione di una cartella esattoriale

Cari amici, chi ci legge da qualche tempo avrà notato come lo spirito delle nostre pubblicazioni è quello di cercare di fornire al contribuente che si rapporta con gli enti della pubblica amministrazione e, nello specifico con l’agente della riscossione, degli aspetti di natura pratica. Questo, in forza della nostra esperienza maturata nell’ambito dei contenziosi pendenti nelle commissioni tributarie e dei tribunali, naturali sedi per la tutela dei diritti dei cittadini avverso le cartelle esattoriali dell’ente impositore.

Ciò premesso, ci sembra doveroso dare un ulteriore orientamento pragmatico al nostro amico Mario che vede notificarsi una cartella esattoriale. La prima cosa da evidenziare è che una volta che il contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, qualora non presenti opposizione alla stessa o non provveda al pagamento richiesto nel termine di 6o giorni, viene ad esporsi al rischio di azioni esecutive o cautelari da parte dell’ente. Tali azioni sono quelle tipiche che il nostro ordinamento riconosce a tutti i creditori, ovvero:

  • Pignoramento presso terzi, si tratta del classico pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5 (ad esempio Mario che percepisce un stipendio mensile di €. 1.000,00 vedrà detrarsi ogni mese in busta paga la somma di €.250,00, sino ad arrivare al totale portato nell’atto di pignoramento), della pensione, di conti correnti bancari e/o postali;
  • Pignoramento mobiliare, che ha ad oggetto i beni mobili (il nostro amico Mario in questo caso potrà vedersi pignorare la propria autovettura che sarà poi oggetto di vendita all’asta);
  • Pignoramento immobiliare;
  • Ancora, l’Agenzia Entrate Riscossione può anche attivarsi con la misura cautelare dell’iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (il fermo del veicolo risultante dal PRA, con la conseguenza che il mezzo non potrà più circolare sino a quando verrà estinto il debito).

Orbene, vediamo ora come poter indirizzare il nostro contribuente Mario, una volta ricevuta la notifica di una cartella esattoriale, sulla richiesta di sospensione della stessa al fine di evitare le suddette procedure.

Sostanzialmente le vie percorribili sono due:

  • Quella amministrativa, che consiste nel richiedere la sospensione direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione o all’ente titolare del credito (ad es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate);
  • Quella giudiziaria, ovvero al giudice a cui viene presentato il ricorso per l’opposizione delle cartelle che, a seconda della competenza del tributo sarà il Tribunale, nella funzione del giudice del lavoro, per tutti i tributi di natura previdenziale o la commissione tributaria provinciale, per i tributi di natura erariale.

Questi sono gli organi competenti in primo grado. Vi sono poi, in caso di impugnazione della decisione emessa in primo grado, la commissione regionale, nel caso in cui venga appellata la sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale, nonché la Corte d’Appello nel caso si ricorra contro la sentenza pronunciata dal Tribunale.

Il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione in tutti quei casi in cui l’ente, per errori materiali, sviste o intervenute prescrizioni ha inviato cartelle per delle somme che in realtà non sono dovute. E’ la classica ipotesi di un pagamento effettuato prima dell’iscrizione a ruolo, di una prescrizione intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, od ancora quando vi è stato un provvedimento di sgravio direttamente dall’ente creditore.

In tutti questi casi, il contribuente può presentare direttamente all’ente una richiesta di sospensiva della cartella; nella sospensiva in via amministrativa vale la regola del silenzio assenzio. Ne consegue che il cittadino che ha presentato una istanza di sospensione deve ricevere una risposta dall’ente entro un certo termine, diversamente, in caso di silenzio, la sua istanza si considera come accettata. Nel caso di specie, il termine previsto come silenzio – assenso è di 220 giorni.

Pertanto, nel caso in cui il nostro amico Mario presentasse una richiesta di sospensione alla Agenzia Entrate Riscossione a seguito della notifica di una cartella esattoriale e non ricevesse una risposta alla sua domanda entro tale termine di 220 giorni, ne conseguirà l’annullamento automatico della cartella notificata. E’opportuno precisare che tale procedura amministrativa è solo finalizzata alla sospensione della cartella ritenuta illegittima, ma non anche al suo annullamento. Si tratta di una precisazione non da poco in quanto, anche qualora il contribuente presentasse una richiesta di sospensiva all’ente, il termine per impugnare la cartella rimane sempre quello di 60 giorni. Il rischio che si corre in questi casi è che la risposta dell’ente in merito alla sospensiva arrivi si entro i 220 giorni, ma comunque oltre i 60, con la logica conseguenza che qualora venisse rigettata la richiesta di sospensione, il contribuente perderebbe anche il diritto ad impugnare la cartella esattoriale, in quanto già decorsi i termini di 60 giorni.

Orbene, il consiglio che ci sentiamo di dare è dunque quello depositare anche il ricorso davanti all’autorità competente in attesa di ricevere la risposta sulla istanza di sospensiva, questo proprio per non veder decadere la possibilità di impugnare nel merito la cartella ritenuta illegittima. Qualora, invece, la richiesta di sospensione dovesse essere accolta successivamente al deposito del ricorso, questo non pregiudicherebbe nulla perché in tale ipotesi la causa azionata con il ricorso depositato entro i 60 giorni cesserebbe automaticamente, in forza di quella che si chiama cessata materia del contendere.

Oltre alla strada amministrativa, la sospensione della cartella può chiedersi anche in via giudiziaria, al momento della presentazione del ricorso al giudice competente. A tal riguardo, l’individuazione del giudice competente varia a seconda del tipo di tributi e precisamente:

  • Giudice di pace per l’impugnazione delle così dette multe;
  • Il Tribunale ordinario, nella sezione del giudice del lavoro, per i tributi di natura previdenziale (INPS ed INAIL);
  • Commissione tributaria provinciale per tutti gli altri casi.

La presentazione del ricorso ad una delle suddette autorità non comporta l’automatica sospensione della cartella; la sospensione, infatti, deve essere espressamente oggetto di istanza nel ricorso depositato. In questo caso il giudice, prima di entrare nel merito della decisione se annullare o meno la cartella si pronuncia sull’accoglimento dell’istanza di sospensione.

L’utilità della istanza di sospensione nelle more del giudizio consiste nel fatto che i procedimenti di natura tributaria, come in generale ogni tipo di procedimento, hanno dei tempi di durata tutt’altro che celeri. Con l’accoglimento della sospensiva della cartella impugnata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, fino alla fine del giudizio, ovvero sino alla sentenza, non potrà intraprendere le azioni esecutive che abbiamo illustrato sopra (pignoramento, fermo amministrativo ecc.) Qualora non venisse richiesta la sospensiva o, se pur richiesta il giudice dovesse negarla, il rischio concreto per il contribuente sarebbe quello di esporsi da subito ad una delle suddette azioni da parte dell’agente riscossore.

Ora, senza entrare nel tecnicismo della trattazione dell’istanza di sospensiva, si ritiene opportuno illustrare brevemente quelli che sono i due presupposti in forza dei quali tale istanza potrà essere accolta o rigettata dal giudice:

  • Il cosiddetto “fumus”, consistente nella fondatezza delle pretese avanzate. In pratica il giudice dovrà valutare la fondatezza delle richieste che legittimano la sospensione della cartella impugnata;
  • Il cosiddetto “periculum in mora”, ovvero il concreto pericolo di un danno grave ed irreparabile per il contribuente nel caso in cui dovesse procedersi con l’esecuzione (pignoramento bancario, quinto dello stipendio, vendita forzata dei propri beni, ecc.).

Facciamo un esempio pratico: il nostro amico Mario, titolare dell’azienda Alfa, presenta ricorso alla commissione tributaria per cartelle inerenti tributi di natura erariale della sua azienda (come ad esempio la TASI). Contestualmente al ricorso, Mario chiede in via cautelare la sospensione delle cartelle impugnate nel ricorso. Nella vicenda in esame, le ragioni inerenti al “fumus” saranno quelle attinenti ai motivi del ricorso vero e proprio (prescrizione, vizi di notifica, errate applicazioni normative ecc.)

Le ragioni attinenti al “periculum” riguarderanno invece il concreto danno che l’azione esecutiva arrecherebbe a Mario in considerazione della situazione economica del medesimo. Se nel ricorso introduttivo Mario produce, ad esempio, gli ultimi bilanci di esercizio della propria ditta e da questi si evince una difficile situazione reddituale, tale produzione, valutata alla luce dell’entità delle richieste avanzate dall’ente, con molta probabilità sarà ritenuta sufficiente a sostenere il requisito del periculum in mora.

In forza della nostra esperienza ci sentiamo di affermare che fra i due requisiti di cui sopra, fumus e periculum, nell’ottica della concessione della sospensiva il secondo è quello che maggiormente incide. La sospensiva, pertanto, ha una finalità unicamente cautelativa. Resta inteso che anche se concessa dal giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso, quello che poi davvero conta è la sentenza definitiva.

Il nostro consiglio è quello di cercare di chiedere sempre la sospensiva contestualmente al ricorso, potendo ovviamente giusto argomentare in punto di fumus boni iuris e periculum in mora.

Facendo una estrema sintesi, al nostro caro amico Mario che vede notificarsi una cartella esattoriale consigliamo, pertanto, di ragionare da subito nell’ottica della sospensione della stessa. Al riguardo, Mario dovrà da prima valutare se la cartella riporta delle somme oggetto di prescrizione o comunque degli errori grossolani tali da poter presentare la richiesta di sospensione in via amministrativa direttamente all’ente. In tale ipotesi, Mario dovrà ricevere una risposta dall’ente entro 220 gironi dalla presentazione dell’istanza.

Diversamente, qualora questo non sia possibile ma ci siano comunque i presupposti per impugnare la cartella in via giudiziaria, sarà altresì opportuno chiedere contestualmente al ricorso introduttivo la sospensione della cartella oggetto di contestazione.

   

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1 Comment
SERGIO ESTEFANO

Marzo 20, 2022 @ 22:54

Reply

Buongiorno
da nessuna parte si parla di entro quali termini nei quali la cartella e l’iscrizione a ruolo per multa di polizia stradale devono essere notificati pena decadenza della cartella.!
E’ diventato un calvario di vario giorni e dopo ore ed ore di ricerche sono ancora al punto di partenza!
Vivo all’estero e me ne è stata appena notificata una con data di iscrizione a ruolo di tre anni fa.. è decaduta si o no? grazie a chi me lo spiega..

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