Come si possono recuperare le perdite fiscali
Lo scopo principale nello svolgimento di un’attività d’impresa è quello di generare profitto, tuttavia chiudere il bilancio in perdita rappresenta un’evenienza da mettere in conto. In tali situazioni, il nostro sistema tributario consente al contribuente di compensare le perdite patite con gli utili maturati negli esercizi successivi allo scopo abbattere il reddito imponibile d’impresa, secondo un meccanismo che prevede alcune regole di base: riporto “in avanti” illimitato, recupero in misura non superiore all’80% del reddito conseguito, o del 100% per i primi tre periodi d’imposta nel caso di una nuova attività produttiva.
Mai come nell’attuale contesto economico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, società di capitali e, in generale, i soggetti IRES si trovano col dover patire perdite d’esercizio. Quindi è quanto mai opportuno conoscere nel dettaglio cosa preveda la normativa vigente, e quali possibilità vengono messe a disposizione del contribuente al fine di impiegare le perdite per abbattere il reddito imponibile e di conseguenza il carico fiscale negli anni a venire quando, si spera, che il bilancio torni a sorridere.
Oltretutto con la Legge di Bilancio 2019 sono state introdotte importanti novità come, ad esempio, il regime transitorio da applicare per le perdite conseguite da imprese minori in contabilità semplificata.
Indice:
- La normativa sul recupero delle perdite fiscali
- I cambiamenti a seguito della Legge di Bilancio 2019
- Modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019
- Perdite generate nei primi tre esercizi di attività
- Riporto illimitato delle perdite nei primi tre anni di attività
- Gestione perdite fiscali in caso di fusione di società
- Perdite conseguite da SRL trasparenti
- Introduzione del regime transitorio
- Cosa accade per le perdite conseguite da imprese minori nel 2017?
- Perdite maturate negli esercizi 2018 e 2019
- Utilizzo delle perdite nel regime forfettario
La normativa sul recupero delle perdite fiscali
Le regole fiscali che disciplinano le perdite d’esercizio sono contenute nel TUIR e precisamente:
- articolo 84 per le perdite maturate da soggetti IRES;
- articolo 8 per le perdite conseguite da soggetti IRPEF.
Ci sono poi situazioni particolari che hanno indotto il legislatore a introdurre specifiche indicazioni ovvero:
- articolo 115 e 116 del TUIR per tutti i casi di perdite in società che hanno adottato il regime di trasparenza e imputabili ai soci;
- riporto delle perdite di esercizio nei regimi di esenzione.
Andando ad analizzare nel dettaglio l’articolo 84 TUIR del DPR n. 917/86 per le perdite fiscali dei soggetti IRES, il fattore di primaria rilevanza riguarda il periodo d’imposta in cui vengono conseguite le perdite. In base a tale parametro possiamo comportarci nei seguenti modi:
- nei primi tre esercizi a partire dalla data di costituzione della società è possibile il riporto illimitato, fermo restando l’utilizzo delle perdite nel limite concesso dal reddito imponibile di ciascun periodo d’esercizio successivo;
- a partire dal 4° periodo d’imposta dalla data di costituzione è sempre possibile il riporto illimitato, ma le perdite fiscali andranno sottratte ai redditi imponibili in misura non superiore all’80% del reddito stesso di ciascun periodo d’imposta e per l’intero ammontare entro la capienza reddituale.
Secondo queste semplici disposizioni possiamo affermare che una società non è vincolata da nessun limite temporale, inoltre le perdite risultano completamente assorbibili. Ciononostante, sarà possibile utilizzarle solo sull’80% del reddito imponibile, lasciando sempre un 20% che sarà sottoposto a tassazione.
La gestione delle perdite ha un forte impatto sulla pianificazione fiscale di una società. Infatti, se da una parte il poter sostenere le perdite di un determinato periodo d’imposta offre un possibile beneficio fiscale, dall’altra non è detto che sia una strada percorribile. Infatti, per utilizzare una perdita in un successivo esercizio è sempre necessario che il bilancio, da passivo torni in attivo e che si maturi pertanto, un reddito imponibile.
I cambiamenti a seguito della Legge di Bilancio 2019
Tra le molte disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019, il Governo ha provveduto anche a modificare l’articolo 8 del TUIR che, come abbiamo già visto, riguarda la disciplina delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF.
Le novità interessano imprese individuali, società di persone e SRL in regime di trasparenza, mentre non riguardano le perdite conseguite dai lavoratori autonomi.
Il legislatore ha concentrato l’attenzione su due aspetti: innanzitutto ha voluto equiparare il trattamento fiscale delle perdite d’esercizio prodotte dalle imprese sottoposte a contabilità semplificata, con quello delle imprese soggette a contabilità ordinaria. In secondo luogo, ha provveduto ad allineare la normativa delle perdite fiscali per qualsiasi tipo di impresa senza fare distinzioni tra soggetti IRPEF e IRES.
Per capire con chiarezza cosa comportino tali novità basta analizzare il funzionamento del meccanismo di riporto delle perdite prima dell’introduzione delle modifiche.
In precedenza l’articolo 8 del TUIR prevedeva uno specifico trattamento per l’impiego e il riporto delle perdite a seconda del regime contabile adottato, quindi c’era una netta separazione tra impresa in contabilità ordinaria o semplificata.
Nel caso di perdite in un’impresa in contabilità ordinaria, oppure derivanti dalla partecipazione in società di persone, il soggetto poteva effettuare la compensazione con redditi della medesima natura generati in periodi successivi, ma non oltre il quinto, e per un importo complessivo entro la capienza dei redditi stessi.
Per quanto riguarda invece le perdite relative a società di capitali e partecipazione in società di capitali in regime di trasparenza, la compensazione era sempre prevista con redditi della medesima natura conseguiti in esercizi successivi e nella misura massima dell’80% dei redditi stessi.
Infine, nelle imprese in contabilità semplificata, o per partecipazioni in società di persone sottoposte a tale regime contabile, nonché per lavoratori autonomi, le perdite d’esercizio potevano essere compensate con redditi di qualsiasi natura. In questi casi, però, non era possibile riportare in periodi successivi le eventuali eccedenze.
Modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta su diversi livelli. In primis ha eliminato il riferimento specifico alle società contenuto nell’articolo 66 del TUIR, modificando il comma 1 e uniformando il trattamento delle perdite per soggetti in contabilità ordinaria e semplificata. Il secondo cambiamento riguarda il comma 3 e prevede, per entrambe le fattispecie, l’opportunità di impiegare illimitatamente le perdite d’esercizio entro il limite dell’80%. Tale soglia non trova applicazione a seguito di perdite generate nei primi tre periodi di attività, o nel caso in cui il soggetto non operi più in regime d’impresa.
È opportuno ricordare che la nuova disciplina si può applicare anche per le perdite maturate in periodi d’imposta precedenti l’entrata in vigore delle disposizioni, vale a dire che alla data del 1° gennaio 2018 non è ancora scaduto il periodo massimo di riporto quinquennale. Quindi il riferimento risulta relativo alle perdite prodotte nei periodi d’imposta compresi tra 2013 e 2017.
La Legge di Bilancio 2019 non ha invece portato alcuna modifica per quanto concerne i limiti temporali e l’ammontare delle perdite conseguite nei primi tre esercizi, qualora si trattasse di una nuova attività produttiva.
Nessun cambiamento nemmeno per il divieto di riportare perdite nel caso in cui:
- la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto vengono trasferite o acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo;
- sia intervenuta una modifica dell’attività principale d’impresa svolta durante i periodi d’imposta in cui sono state patite le perdite.
In sintesi, le modifiche dei commi 1 e 3 dell’articolo 8 del TUIR hanno portano come immediata conseguenza l’applicazione delle stesse regole sulla gestione delle perdite fiscali previste per le società di capitali, alle imprese in contabilità semplifica e ordinaria nonché per i soci di società di persone con qualsiasi regime contabile.
Possiamo così riassumere quanto detto fino ad ora:
- la compensazione delle perdite può avvenire soltanto con redditi d’impresa;
- l’eventuale eccedenza può essere riportata in esercizi successivi senza alcun limite temporale e in misura massima dell’80% del reddito generato nel periodo in cui la perdita viene compensata;
Continuano a trovare applicazione il riporto delle perdite con redditi di altra natura e l’impossibilità di compensare l’eccedenza in esercizi successivi in tutti i casi di perdite derivanti da lavoro autonomo.
Sottolineiamo come anche l’Agenzia delle Entrare, attraverso la Circolare n. 8 del 10 aprile 2019, ha puntualizzato l’allineamento della disciplina sul riporto delle perdite per soggetti IRPEF e IRES a seguito delle nuove regole introdotte con la Legge di Bilancio 2019.
Perdite generate nei primi tre esercizi di attività
Qualora le perdite fossero conseguite nei primi tre periodi d’imposta a partire dalla data di costituzione, il soggetto ha facoltà di portarle in deduzione dal reddito di impresa generato negli esercizi successivi. Le regole da rispettare sono:
- compensazione entro la soglia del reddito imponibile generato in ciascun periodo d’imposta successivo;
- sottrazione dell’intero ammontare che trova capienza nel reddito imponibile di ogni periodo d’imposta e senza applicare alcun limite dell’80%, fermo restando che le perdite siano riferite ad una nuova attività produttiva.
Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto: supponiamo che la società Pluto SRL sia stata costituita nel 2016 e nei primi due esercizi di attività (2016, 2017 e 2018) abbia conseguito perdite per 60.000 euro (30.000 euro l’anno), mentre nel 2019 ha chiuso il bilancio con un attivo di 100.000 euro. La Pluto SRL potrà quindi comportarsi nel modo seguente:
- utilizzare la perdita del triennio 2016, 2017 a compensazione dell’intero reddito dell’anno 2019 entro la sua capienza, pertanto il reddito imponibile al netto delle perdite compensate si ridurrà a 100.000 – 60.000 = 40.000 euro che risulterà essere il reddito imponibile della Pluto SRL per l’anno 2019; In questo caso la perdita del primo biennio verrebbe interamente compensata sull’utile del terzo anno e non resterebbero perdite da riportare sugli esercizi successivi;
Se la stessa Pluto SRL dovesse poi incappare in un altro anno storto e, ad esempio, nel 2020 patire una perdita di 60.000 euro e, successivamente, tornare in utile nel 2021 (70.000 euro) potrebbe utilizzare la perdita dell’anno 2020 in deduzione dell’80% del reddito maturato nel 2021, ovvero:
- perdite 2020 da riportare nel 2021 = 60.000 euro.
- utile 2021 = 70.000 euro x 80% (percentuale su cui può essere utilizzata la perdita in compensazione) = 56.000 euro che verrebbero interamente compensati dalle perdite del 2021
- la Pluto SRL pagherà pertanto l’IRES su 14.000 euro (70.000 utile – 56.000 compensazione perdita) e potrà riportare per gli esercizi successivi ancora 6.000 euro di perdita che potrà compensare con l’eventuale utile futuro.
Facciamo un ulteriore esempio: la società Beta Srl costituita nel 2016, nel 2020 (quindi dopo tre anni dalla sua nascita) ha prodotto un reddito di 60.000 euro e perdite pregresse per 50.000 euro (generate, ad esempio, nel 2019). In questo caso per l’anno 2020 si avrà la seguente situazione:
Periodo
d’imposta |
Reddito
(Perdita) |
Utilizzo perdite | IRES | Eccedenza
perdite riportabili |
2019 | (50.000) | – | – | – |
2020 | 60.000 | 60.000 x 80% = 48.000 | (60.000 -48.000) x 24% = 2.880 | 2.000 |
La perdita residua di 2.000 euro che la società Beta Srl non ha potuto compensare nell’esercizio 2020, potrà comunque essere decurtata al reddito imponibile nei successivi periodi d’imposta, sempre nel rispetto del limite dell’80% del reddito conseguito.
In base a quanto puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25 del 16 giugno 2012, è opportuno fare un paio di precisazioni. Non esiste nessun ordine di priorità, ovvero in presenza di perdite nei primi tre esercizi e in quelli successivi sottoposti al vincolo dell’80%, il soggetto dispone di totale autonomia decisionale su quali utilizzare per prime. Inoltre per il computo dell’80% bisogna considerare il reddito imponibile al lordo e non al netto delle perdite conseguite nei primi tre esercizi.
Riporto illimitato delle perdite nei primi tre anni di attività
Riportare in avanti illimitatamente le perdite maturate nel corso dei primi tre periodi d’imposta è una possibilità concessa ma solo in presenza delle seguenti condizioni:
- le perdite devono essere generate da una società neo costituita;
- le perdite devono riferirsi ad una nuova attività produttiva. Tale requisito esclude, di fatto, l’eventualità che un soggetto costituente una nuova impresa possa acquisire, durante i primi tre periodi d’imposta, perdite derivanti da attività preesistenti al solo scopo di trasformarle in perdite illimitatamente riportabili;
Di conseguenza sono escluse da tale vantaggio:
- perdite fiscali generate da soggetti che, sebbene titolari di una nuova società, abbiano acquisito da terzi un’attività già esistente;
- perdite fiscali che derivano da operazioni straordinarie quali, per esempio, fusione o scissione di una società.
In questi casi le perdite generate sono riportabili applicando il limite ordinario dell’80% del reddito imponile per ogni periodo d’imposta.
L’articolo 84, comma 3 del TUIR prevede anche l’impossibilità di riportare le perdite al verificarsi congiunto delle seguenti circostanze:
- trasferimento o acquisizione (anche a titolo temporaneo) da parte di terzi delle quote di maggioranza con diritto di voto appartenenti al soggetto a cui sono state attribuite le perdite;
- modifica dell’attività principale svolta dalla società durante i periodi nei quali sono maturate le perdite: l’azione deve avvenire nel periodo d’imposta in corso oppure nei due esercizi precedenti o successivi.
Le suddette condizioni non hanno alcuna validità qualora le quote di partecipazioni riguardassero società che nei due anni precedenti al trasferimento, o all’acquisizione, abbiano mantenuto una forza lavoro di almeno 10 dipendenti e presentino indici di operatività superiori al 40% rispetto alla media dei due esercizi anteriori.
Gestione perdite fiscali in caso di fusione di società
In presenza di una fusione societaria, le perdite in capo a tutti i soggetti partecipanti possono essere computate in diminuzione del reddito della società nata da tale operazione, o dalla società incorporante. La compensazione è comunque attuabile se dal conto economico dell’esercizio precedente alla delibera della fusione, risulta un importo complessivo dei ricavi e delle spese per prestazioni di lavoro e relativi contributi superiore al 40% della media dei due periodi d’imposta anteriori.
Inoltre, le perdite sono riportabili solo per la parte non eccedente il patrimonio netto scaturito dall’ultimo bilancio. Se l’importo delle perdite dovesse risultare inferiore, allora si prenderebbe come riferimento la situazione patrimoniale, ma senza considerare conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi prima dell’avvenuta fusione.
Quanto fin qui detto non ha alcuna rilevanza in caso di fusione tra società di persone: in tali circostanze le perdite vengono imputante per trasparenza ai soci.
Perdite conseguite da SRL trasparenti
Le perdite generate da SRL in regime di trasparenza fiscale sono disciplinate dall’articolo 116, comma 2 del TUIR. Prima dell’applicazione delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019, la normativa prevedeva la possibilità di compensare le perdite utilizzando unicamente redditi di impresa dell’anno e rinviando l’eccedenza negli esercizi successivi (comunque mai oltre il quinto), potendo sfruttare solamente i redditi della medesima tipologia.
Con le nuove disposizioni ciascuna perdita attribuita a soci di una SRL trasparente può essere riportata senza vincoli temporali e nei limiti dell’80% dei redditi generati in ogni periodo d’imposta e per l’intero ammontare che trova capienza in essi.
Come abbiamo già evidenziato, in questi casi vige il divieto di compensare le perdite in presenza di trasferimento o acquisizione da parte di terzi della maggioranza delle quote di partecipazione del socio al quale sono riferite le perdite, nonché a seguito della modifica dell’attività principale esercitata durante i periodi d’imposta in cui sono state generate le perdite.
Se un soggetto beneficia di un regime fiscale con esenzione degli utili, le eventuali perdite possono essere riportate solo per l’importo in eccedenza all’utile e che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti.
Introduzione del regime transitorio
La riforma sulla compensazione delle perdite introdotta con la Legge di Bilancio 2019, ha previsto anche un regime transitorio per consentire una corretta gestione delle perdite d’esercizio nelle imprese in contabilità semplificata.
In particolare, sono state introdotte specifiche deroghe al nuovo comma 3 dell’articolo 8 del TUIR per venire incontro alle esigenze delle imprese commerciali ai sensi dell’art. 66 del TUIR, vale a dire le imprese minori.
La finalità del legislatore è stata quella di eliminare il problema che si verifica nelle imprese in contabilità semplificata che hanno deciso di applicare il criterio di cassa a partire dal 2017, in sostituzione del vecchio regime di competenza. In tali frangenti, la generazione di elevate perdite da attribuire alla rilevanza assunta dalle rimanenze di magazzino (per il 2017 rappresentano costi che concorrono a determinare il reddito), provoca gravi squilibri fiscali e finanziari. Pertanto, il legislatore ha introdotto un regime transitorio in grado di tutelare, da una parte gli interessi del contribuente che ha generato le perdite permettendogli la compensazione e, dall’altra, quelli erariali limitando l’impatto delle perdite sul gettito.
Cosa accade per le perdite conseguite da imprese minori nel 2017?
Un’impresa minore ha la possibilità di recuperare la quota non compensata delle perdite fiscali riferite all’anno di esercizio 2017, sfruttando il reddito complessivo generato nello stesso periodo.
Nello specifico l’eccedenza di perdita può essere così utilizzata:
- in misura massima del 40% in diminuzione dei redditi d’impresa prodotti nei periodi d’imposta 2018 e 2019, per l’intero ammontare che trova capienza nel reddito stesso;
- in misura massima del 60% in diminuzione dei redditi d’impresa per il periodo d’imposta 2020, sempre per un ammontare complessivo che trova capienza nel reddito.
Tale soluzione pone fine a tutte le situazioni di squilibrio fiscale dovute alle ingenti perdite a seguito dell’azzeramento dei costi sospesi delle giacenze di magazzino: conseguenza del passaggio, nel corso del 2017, dal sistema di determinazione del reddito con criterio di competenza a quello con regime di cassa.
Per quanto riguarda le perdite maturate nel 2017 ma non compensate nel triennio seguente, rimane la possibilità di portarle in diminuzione nei successivi esercizi applicando il limite ordinario dell’80%.
Perdite maturate negli esercizi 2018 e 2019
Il regime transitorio abbassa i limiti di deducibilità delle perdite maturate da imprese minori nel biennio 2018 / 2019 rispetto alla soglia ordinaria dell’80%.
Nello specifico la deroga all’articolo 8, comma 3 del TUIR ha stabilito che:
- le perdite generate nel 2018 sono portate in compensazione dai redditi d’impresa relativi agli esercizi 2019 e 2020 nella misura massima, rispettivamente, del 40% e 60% e per l’intero ammontare che trova capienza nei redditi stessi;
- le perdite maturate nel 2019 sono portate in compensazione dai redditi d’impresa riferiti all’esercizio 2020 in misura massima pari al 60% e per un importo complessivo che trova capienza nei redditi stessi.
Utilizzo delle perdite nel regime forfettario
Considerando le modifiche dell’articolo 8 del TUIR e le disposizioni previste dalla Legge n. 190/2014, anche i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare le perdite d’esercizio. In particolare, la normativa consente al soggetto di portare in compensazione solo le perdite maturate in periodi precedenti rispetto al momento di adesione al regime agevolato.
In tali frangenti, le possibili situazioni sono due e precisamente:
- perdite maturate prima dell’adozione del regime forfettario e relative a periodi d’imposta in cui è stata esercitata un’attività in contabilità ordinaria: il contribuente potrà utilizzare le perdite per abbattere il reddito d’impresa senza vincoli temporali e nella misura massima pari all’80% dei redditi prodotti nei suddetti periodi d’imposta;
- perdite generate prima dell’ingresso nel regime forfettario in periodi d’imposta in cui il soggetto ha svolto attività riconducibili a un’impresa minore ai sensi dell’articolo 66 del TUIR: l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile riportare solo le perdite maturate a partire dal periodo d’imposta 2017 e sulla base delle regole sancite dalle modifiche dell’articolo 8 del TUIR e rispettando il vigente regime transitorio.
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GUGLIELMINO MARIA ASSUNTA
Luglio 27, 2022 @ 14:39
Quindi, nel caso di una società di persone a regime semplificato che ha aperto l’attività nel 2020 e ha dichiarato per esempio:
” nel 2020 una perdita d’esercizio € 15000 – nel 2021 dichiara un utile di € 8000 la cui imposta netta risulterebbe ZERO a fronte di spese e oneri deducibili, ”
si può optare nella dichiarazione del 2021 di non utilizzare l’80% della perdita di esercizio 2020 e di conseguenza portare tutto in compensazione negli anni successivi?
Grazie