Come si ottiene e a chi spetta l’assegno sociale
Le forme di assistenza sociale in Italia si concretizzano spesso attraverso un sostegno economico. Forme di prestazioni di natura monetaria riconosciute agli aventi diritto in base a dei precisi requisiti, stabiliti preventivamente dai dettati normativi di riferimento. L’assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta in Italia dalla Legge n. 335/95, in luogo della pensione sociale e della maggiorazione relativa.
Inizialmente, per accedere a questa prestazione assistenziale, era stata stabilita l’età anagrafica di 65 anni dal 2013, dal 2018 incrementata di un anno e dal 2019 portata a 67 anni. L’assegno sociale è una misura rivolta ai cittadini italiani residenti nel nostro Paese, a quelli della Repubblica di San Marino, dei Paesi membri dell’UE e ai loro familiari, purché residenti in Italia. Hanno diritto alla prestazione assistenziale anche gli extracomunitari con permesso CE, rilasciato a soggiornanti di lungo corso, e gli stranieri o apolidi titolari della qualifica di rifugiati politici e dello status di protezione.
L’istanza per fruire dell’assegno va trasmessa all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) direttamente in modalità telematica, ed erogata a partire dal 1° giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda stessa. L’assegno sociale spetta per tredici mensilità annuali e non è reversibile. Di seguito ecco una panoramica sulla tematica per risalire agli aventi diritto, ai requisiti necessari, per capire quali siano i redditi influenti e quali no, gli importi e le maggiorazioni previste da questa misura assistenziale.
Indice:
Aventi diritto e requisiti previsti
Hanno diritto alla prestazione assistenziale dell’assegno sociale:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri o gli apolidi con i coniugi ricongiunti, ai quali è stata regolarmente riconosciuta la qualifica di rifugiati politici e lo status di protezione sussidiaria;
- gli stranieri extra UE o apolidi titolari dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo corso;
- i cittadini comunitari e i familiari a loro carico, in possesso della carta di soggiorno o con regolare iscrizione presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini della Repubblica di San Marino residenti nel territorio italiano.
L’assegno sociale spetta in base ai seguenti requisiti:
- soggetti con 67 anni di età anagrafica;
- possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE, per gli extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno CE;
- residenza in Italia;
- residenza nel nostro Paese di almeno 10 anni consecutivi, un requisito individuabile temporalmente in qualunque istante della vita prima della presentazione della domanda della prestazione assistenziale (un requisito normativo introdotto dal primo gennaio 2009 in aggiunta a quello generale di residenza in Italia);
- situazione reddituale non superiore alla somma annua dell’assegno quando l’interessato non è sposato. Invece, quando i richiedenti sono sposati, per i redditi cumulati con quelli dei coniugi, gli importi non devono superare due volte la somma annua della prestazione assistenziale.
Redditi influenti e non influenti
Ma quali redditi incidono sulla prestazione e quali invece non sono influenti? A tutti gli effetti sono ritenuti influenti i redditi da assoggettare all’IRPEF, al netto dell’imposizione contributiva e fiscale e le prestazioni di carattere assistenziale concesse dallo Stato. Appartengono a questa categoria, per esempio, le prestazioni erogate per invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite vitalizie elargite dall’INAIL.
Sono, inoltre, assoggettabili all’IRPEF i redditi con ritenuta alla fonte (interessi su CCT e BOT, interessi postali e bancari) e gli assegni di natura alimentare concessi secondo la normativa del Codice Civile. All’atto della 1^ liquidazione sono da considerare i redditi realizzati nel medesimo anno, per gli anni a seguire, ai fini del controllo per la conferma della prestazione assistenziale, sono da considerare invece i redditi realizzati nell’anno prima, fatta eccezione per i redditi originati da pensione che sono relativi sempre all’anno in corso.
Detto dei redditi influenti sulla prestazione assistenziale, passiamo ora a vedere quali sono invece i redditi non influenti:
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- competenze arretrate vincolate alla tassazione separata;
- somma dell’assegno sociale dell’interessato;
- trattamenti di famiglia;
- indennità di accompagnamento di qualsiasi tipologia;
- prestazioni di indennità elargite dalle province autonome e dalle regioni;
- assegni elargiti dall’INAIL per l’assistenza personale nelle ipotesi di soggetti con invalidità permanente, ed elargiti dall’INPS per l’assistenza ai pensionati inabili;
- assegni vitalizi erogati agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
- assegni vitalizi riconosciuti ai perseguitati razziali e politici;
- assegni o pensioni legati alle decorazioni dell’ordine militare italiano;
- indennità riconosciuta ai sordi per la comunicazione (Legge n. 508/88, art. 4).
Cosa prevede la prestazione dell’assegno sociale
Per il 2021, l’importo dell’assegno assistenziale, è stato pari a 460,28 euro al mese. Fino a concorrenza delle limitazioni reddituali previste, in presenza di redditi, l’importo della prestazione assistenziale può essere ridotto. Nell’ipotesi poi di ricovero dei titolari, completamente a carico degli enti pubblici, presso un istituto, l’importo viene ridotto del 50%. Quando invece, la retta da corrispondere all’istituto per il ricovero dei titolari è in parte a carico dei pensionati o dei loro familiari, la riduzione stabilità è del 25%. Inoltre, nel caso in cui la partecipazione alla retta da parte dei pensionati o dei loro familiari è maggiore al 50% della somma dell’assegno, allora non è prevista alcuna riduzione.
A partire dal 2021, l’importo dell’assegno della prestazione assistenziale ha subito una maggiorazione con una quota fissa di 12,91 euro al mese, non assoggettata a perequazione, per i beneficiari con un’età superiore ai 65 anni, e di 20,66 euro al mese per i beneficiari con più di 75 anni.
Per i soggetti pensionati almeno settantenni, la maggiorazione è stata aumentata da un importo variabile sino al conseguimento di una somma mensile del trattamento pari a 516,46 euro, dal 2003 perequato. A partire dal mese di gennaio del 2008, in virtù di un accordo raggiunto tra governo e sindacati nel mese di luglio 2007, l’importo è stato incrementato sino a 580,00 euro e, per l’anno 2021, è di 652,21 euro.
Importi e maggiorazioni che nel tempo hanno subito diverse modifiche per rendere l’assegno sociale più equo possibile per gli aventi diritto.
Diritto alla maggiorazione
Anche relativamente alla maggiorazione sono previsti specifici requisiti, senza i quali il diritto è precluso. Hanno infatti diritto alla maggiorazione soltanto i soggetti con i seguenti requisiti:
- pensionati soli, quando non hanno redditi pari o maggiori alla somma annua dell’assegno e della stessa maggiorazione;
- pensionati coniugati, in questo caso gli stessi non devono avere redditi cumulati con i coniugi di importi pari o maggiori alla somma del limite di cui sopra.
La maggiorazione può essere concessa in misura ridotta sino a concorrenza del limite reddituale. A tal fine, sono da considerare i redditi realizzati durante lo stesso anno oggetto della maggiorazione per la prima volta. Per gli anni seguenti, sono da considerare invece i redditi conseguiti l’anno prima. Il discorso cambia per i redditi derivanti da pensione, il cui riferimento è sempre l’anno in corso. Riferimenti temporali importanti per sapere esattamente quali redditi sono da considerare per il diritto alla maggiorazione.
Conclusioni
L’assegno sociale è quindi una prestazione assistenziale di lunga data, rivista e migliorata nel corso del tempo. Una misura che, a seguito della Legge 335/95, ha sostituito la pensione sociale. Dopo i controlli di rito da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’assegno una volta riconosciuto, decorre dal mese seguente rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta. L’istanza va trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio dedicato del portale INPS, accedendo al servizio con le proprie credenziali (SPID, CNS o CIE). In caso di difficoltà di trasmissione della domanda, gli interessati possono ricorrere ai patronati. Di norma, l’INPS impiega una quarantina di giorni per analizzare le istanze e riconoscere o meno l’assegno sociale.
Per chiudere, conoscere nel dettaglio e con largo anticipo i requisiti, l’importo spettante, le tempistiche e la modalità per la presentazione della domanda per la misura di cui si vuole fruire è un’ottima abitudine per una pratica corretta. Purtroppo ignorare parte o, peggio ancora, tutta la materia, spesso pregiudica il buon fine della pratica. In questi casi, meglio dare mandato a qualche patronato di fiducia per l’intera procedura: dall’accertamento dei requisiti alla presentazione della domanda, fino al suo accoglimento da pare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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