Cosa sono le STP e perchè è possibile pagare meno tasse attraverso il loro utilizzo

Scritto da Omar Cecchelani il 17 Giugno 2019 in Imprese

Sappiamo bene come in Italia la pressione fiscale sia alquanto opprimente e non risparmi alcun tipo di contribuente. Se un lavoratore dipendente ha ben poche scappatoie per cercare di alleviare il fardello delle tasse, o comunque, per farlo può solamente muoversi nella direzione di essere puntiglioso e capace di detrarre o dedurre ogni tipo di costo possibile, il discorso è un po’ diverso per i lavoratori autonomi che possono godere di interessanti opportunità: una di queste è la costituzione di una società tra professionisti.

In quest’articolo cercheremo di capire con chiarezza in cosa consiste ma soprattutto quali siano i reali vantaggi fiscali.

Indice:

 

Società tra professionisti: di cosa di tratta?

Dal punto di vista giuridico la società tra professionisti o più semplicemente STP vede la sua nascita a partire dal 2013 grazie all’entrata in vigore del decreto ministeriale numero 34 e relativi articoli che ne disciplinano il regolamento. Prima di questa legge tale configurazione societaria era vietata per cercare di garantire il diretto collegamento tra professionista e cliente.

In precedenza, i professionisti che desideravano operare in forma aggregata potevano formare delle associazioni professionali, ovvero enti con cui sancire un patto tra gli associati, delimitando i parametri delle loro funzioni e fissando un regolamento condiviso per la spartizione della ricchezza collettiva prodotta. Si trattava di un accordo che non tutelava i soci sotto il profilo patrimoniale e non permetteva a terzi di subentrare come semplici investitori per finanziare l’impresa.

Una serie di limiti che rendevano questa forma associativa non particolarmente competitiva e vantaggiosa. Divieti che sono stati superati con la possibilità di creare società tra professionisti sfruttando, soprattutto, i modelli S.r.l e S.p.A.

Molto semplicemente possiamo dire che una STP è una società costituita secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento ma che ha come oggetto una o più attività professionali. In pratica, i lavoratori autonomi che esercitano una professione regolamentata (con iscrizione ad un Albo professionale) possono scegliere una struttura societaria come una società semplice, una società in nome collettivo, una società in accomandita semplice oppure una S.r.l o, se si preferisce anche una S.p.A, e creare la propria STP.

Le società tra professionisti sono sostanzialmente divise in due categorie e precisamente:

  • mono-disciplinare: in questi casi l’oggetto sociale è costituito da un’unica attività professionale;
  • multi-disciplinare: l’oggetto sociale è rappresentato da più attività professionali.

 

Quali tipi di società tra professionisti è possibile aprire?

Abbiamo accennato, nel precedente paragrafo, come i professionisti possano avvalersi di tutti i modelli societari previsti dal nostro ordinamento che, nello specifico, sono:

  • società semplice;
  • società in accomandita semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società a responsabilità limita (S.r.l);
  • società per azioni (S.p.A);
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.A);
  • società cooperativa.

Come si può notare, nell’elenco non compare la società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s). In realtà, da questo punto di vista, non c’è molta uniformità di vedute. Da una parte il Consiglio nazionale dei Commercialisti afferma che non ci siano particolari problematiche anche con questo modello e dall’altra, l’Ufficio Studi del Consiglio nazionale del Notariato la ritiene una procedura esclusa dal comma 4 dell’articolo 10,l.483/2011.

In tale regolamento, si impone di adottare nell’atto costitutivo delle clausole statutarie che diano origine ad un patto e che risultano incompatibili con il modello stesso di una società a responsabilità limitata semplificata.

Non vi è alcun problema, invece, se si vuole costituire una società tra professionisti scegliendo la S.r.l ordinaria con capitale sociale compreso tra 1 e 10 mila euro oppure una società semplice visto che si può comunemente utilizzare per attività non commerciali e in perfetta linea con l’oggetto sociale di una STP.

 

Caratteristiche di una società tra professionisti

Come qualsiasi altra società, anche una STP, è deve essere costituita attraverso un proprio atto costitutivo che deve prevedere il rispetto di determinati requisiti:

  • la denominazione sociale deve contenere sempre l’indicazione di società tra professionisti;
  • ogni socio esercita in via esclusiva l’attività professionale. Risultano pertanto escluse le cosiddette professioni non protette che non richiedono iscrizione a un albo specifico per essere esercitate;
  • sono ammessi solo soci che risultano professionisti iscritti all’albo e collegi anche in differenti sezioni. Inoltre ne hanno diritto tutti i cittadini di qualsiasi stato membro UE purché in possesso di un titolo di studio adeguato. Possono partecipare alla società anche soggetti non professionisti che offrono prestazioni tecniche oppure solo per finalità di investimento, godendo di una partecipazioni minoritaria e con il divieto tassativo di partecipare alle attività amministrative. In tutti i casi è fondamentale che il numero di soci professionisti costituisca la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dell’assemblea;
  • è necessario stabilire tutti i criteri e le modalità in modo che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito dai soli soci in possesso dei requisiti professionali richiesti;
  • ogni socio che viene cancellato dall’albo con provvedimento definitivo deve essere escluso anche dalla società;
  • un socio può partecipare ad una sola società tra professionisti.
  • ogni socio è tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine. Allo stesso modo la società deve rispettare il regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
  • la STP può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali;
  • nel caso di società cooperative il numero di soci non può essere inferiore a tre;
  • nello statuto deve essere prevista, per ogni socio, una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile del professionista per eventuali danni provocati ai clienti durante lo svolgimento dell’attività professionale;
  • un socio può opporre il segreto a riguardo delle attività professionali a lui affidate.

 

Chi può costituire una società tra professionisti?

Per la costituzione di una STP possono partecipare solo professionisti iscritti all’albo e in particolare:

  • Avvocati;
  • ingegneri;
  • notai;
  • architetti;
  • commercialisti e revisori contabili;
  • giornalisti;
  • consulenti del lavoro;
  • infermieri solo se la STP è costituita sotto forma di cooperativa sociale.

I non professionisti possono partecipare ma in forma limitata e sempre lasciando i 2/3 del diritto di voto, nelle delibere assembleari, nelle mani dei soci professionisti.

 

Come si costituisce una STP?

Il primo passo da compiere è scegliere il modello societario, dopodiché è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese presentando la domanda alla sezione speciale ed indicando chiaramente che si tratta di una società tra professionisti.

Ciò non è comunque sufficiente per dare vita ad una STP che richiede anche l’iscrizione presso un’altra sezione speciale, ovvero quella degli albi o dei registri presso il collegio professionale di appartenenza dei soci.

In caso di società multidisciplinare l’iscrizione deve avvenire presso il registro dell’ordine riguardante l’attività ritenuta prevalente ed indicata nell’atto costitutivo.

Quando si presenta la domanda è necessario disporre di atto costitutivo e statuto societario in copia autentica, certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese e all’albo, nonché l’elenco dei soci professionisti che risultino iscritti ad un ordine o collegio diverso da quello a cui è rivolta la domanda.

Nel caso di società semplice è sufficiente presentare una dichiarazione autenticata del socio professionista che ricopre la carica di amministratore. Spetta all’ordine o al collegio professionale verificare il rispetto alle normative vigenti della domanda presentata e dare il via libera alla nascita della nuova società tra professionisti.

 

Quali tasse paga la STP?

Una società tra professionisti, dal punto di vista giuridico, non costituisce un genere autonomo con causa propria, ma è sottoposta alla medesima disciplina legale della società presa a modello per la sua costituzione. Quindi, partendo da tale presupposto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che una STP sia soggetta integralmente alla stesso regime fiscale del tipo di regime sociale prescelto e, di conseguenza, il reddito complessivo delle STP è da considerarsi, a tutti gli effetti, come un reddito d’impresa su cui graveranno le medesime imposte delle società di capitali, o società di persone, a seconda della scelta effettuata.

Alla luce di quanto detto una STP operante in forma di società di capitali sarà soggetta a IRES e IRAP, mentre quelle costituite in forma di società di persone dovranno essere sottoposte a tassazione IRPEF (sono escluse le società semplici).

 

I benefici fiscali di una società tra professionisti

Passiamo ora all’argomento più interessante che riguarda i vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una STP. L’aspetto fondamentale, è che trattandosi a tutti gli effetti di una società, anche se costituita da soggetti che svolgono attività professionali, i proventi che ne derivano sono classificabili come reddito d’impresa.

Quindi, la prima conseguenza è che i professionisti non avranno l’obbligo di emettere ritenute d’acconto sulle fatture emesse. Il modello maggiormente sfruttato per ottenere i migliori vantaggi fiscali, è senza ombra di dubbi, la S.r.l che offre una struttura semplice, la responsabilità limitata e come vedremo a breve, opportunità fiscali come la PEX e la creazione di una Holding.

Per capire meglio gli eventuali benefici basta fare un semplice esempio tra l’imposizione fiscale di un libero professionista e quella dello stesso iscritto in una STP.

Considerando un utile di 200mila euro, una STP  sarebbe soggetta ad una tassazione che prevede un’imposta sul reddito IRES con aliquota fissata al 24% e un’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) con quote variabili e ma che prendiamo, come esempio, ad un’aliquota ordinaria al 3,9%.

In questo caso, il tributo da versare sarà pari a 55.800 euro con un utile rimanente di 144.200 euro. Nel caso si decidesse di distribuire dividenti ai vari soci, scatterebbe un ulteriore ritenuta fissa a titolo d’imposta pari al 26% portando ad un esborso di ulteriori 37.492 euro. La tassazione complessiva sarebbe in questo caso di 93.292 euro.

Lo stesso libero professionista, con il medesimo utile, e che esercita individualmente con la propria partita IVA, sarebbe soggetto al regime di aliquote IRPEF con un esborso di 79.170 euro a cui aggiungere i 7.800 euro di IRAP, le varie addizionali regionali e comunali, nonché i contributi previdenziali da calcolare in base alle aliquote stabilite dal sistema previdenziale di appartenenza, in questo caso la tassazione totale ammonterebbe a 86.970 euro.

I vantaggi fiscali sono tanto maggiori quanto più alto è il reddito del professionista e, di conseguenza, i ricavi della STP, per il semplice fatto che per il lavoratore autonomo la tassazione è progressiva, secondo gli scaglioni IRPEF, mentre per la società è un’aliquota fissa e indipendente dall’aumento della base imponibile. Se consideriamo poi che, quasi mai l’utile verrebbe completamente distribuito ai soci, l’ulteriore vantaggio della STP è quello di scegliere quanto dividendo distribuire ai soci ed adeguare l’imposizione fiscale a questo. Se, nell’esempio appena fatto, si decidesse di distribuire solo il 50% dell’utile ai soci, quindi solo 72.100 euro, la tassazione sui dividendi scenderebbe a 18.746 euro che sommata ad IRES e IRAP porterebbe l’imposizione totale della STP a 74.546 euro, di gran lunga inferiore a quanto pagherebbe il professionista slegato dalla STP.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è lo sfruttamento della PEX (partecipation exemption), ovvero la tassazione ridotta sulle plusvalenze. Tale sconto fiscale prevede che le plusvalenze realizzate concorrano in maniera minima a costituire il reddito imponibile dell’impresa. L’agevolazione si applica in particolare alle società di capitali. In pratica le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES solo per il 5% con un taglio pari al 95%. Naturalmente ci sono una serie di requisiti da dover rispettare, fatto sta che è un vantaggio fiscale che può essere sfruttato anche da una società per professionisti.

Per comprendere meglio questo aspetto ti invito a leggere questo articolo che parla, nello specifico, di PEX e di come poterla applicare all’interno di una STP “Pagare meno tasse (solo l’1,2%) con la PEX e una holding

 

Vantaggi e svantaggi di una STP

Per capire quali siano pro e contro di una STP prediamo come modello societario di partenza la S.r.l che rappresenta quello scelta con maggior frequenza (oltre il 50% di cui il 70% con capitale inferiore ai 10 mila euro).

Il primo vantaggio riguarda la responsabilità patrimoniale dei soci che godono di una netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale. I creditori possono rivalersi sul solo patrimonio societario e l’eventuale fallimento della società non comporta il fallimento del socio.

Come abbiamo già sottolineato, dal punto di vista fiscale, il reddito di un lavoratore autonomo è sottoposto a tassazione secondo gli scaglioni progressivi dell’IRPEF in base al reddito dichiarato, mentre una società S.r.l deve subire il pagamento di IRES e IRAP secondo le aliquote fisse stabilite dalla normativa fiscale vigente e non variabili se i ricavi aumentano. In caso di distribuzione dividendi è prevista una tassazione con aliquota fissa al 26%.

I vantaggi fiscali, pertanto, aumentano nella misura in cui non vengano distribuiti i dividendi. E’ chiaro che per pagare i soci di una STP si possono trovare numerosi metodi e stratagemmi senza ricorrere alla distribuzione dei dividendi sui cui grava l’imposta del 26% ma, è altresì vero che sarebbe necessario trovare una sorta di equilibrio tra il reddito della società e quello distribuito ai soci.

Non distribuire l’utile potrebbe, alla lunga, insospettire l’Agenzia delle Entrate ed è quindi saggio fare le cose con la dovuta cautela non facendo il passo più lungo della gamba. Stesso discorso per la PEX che comporterebbe la distribuzione dei dividendi ad un’altra società con una tassazione del 5%. Tutto fattibile ma senza esagerare!

Dal punto di vista previdenziale un professionista autonomo ha l’obbligo di iscriversi alla propria cassa pensionistica di appartenenza. Nel caso di socio di una S.r.l., se il soggetto è solo un investitore non dovrà versare nessun contributo previdenziale, se invece è un socio amministratore sarà tenuto ad iscriversi alla gestione separata elargendo un contributo all’ente pensionistico.

Unico svantaggio di una STP gestita sotto forma di società di capitali sono i più gravosi adempimenti amministrativi come il dover tenere i libri contabili e l’obbligo di redarre e presentare a fine esercizio un bilancio. Tutto ciò si traduce in maggiori costi di gestione da aggiungere agli oneri tributari.

 

Costituire una STP conviene davvero?

La società tra professionisti all’inizio era stata accolta con un po’ di naturale diffidenza, ma negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo. L’esercizio della forma associata della libera professione da una parte assicura la possibilità di offrire una certa pluralità di servizi specialistici e dall’altra di ottenere vantaggi fiscali. Del resto, ci sono studi di settore che, a fronte di numerose simulazioni, hanno stabilito come una STP offra risultati più favorevoli rispetto al singolo professionista.

Scegliere come modello la S.r.l permette ai soci professionisti di avere minori responsabilità, maggior tutela del patrimonio personale e ottenere una minor pressione fiscale, soprattutto con redditi molto alti e giocando sulla distribuzione dei dividendi.

La cosa fondamentale è quella di partire con il piede giusto affidandosi ad esperti in materia tributaria per poter scegliere il modello societario adeguato alle reali esigenze dei professionisti. Per ottenere concreti benefici è indispensabile un’attenta programmazione della spartizione dei dividenti spalmandoli nel tempo in base alle necessità di liquidità personale o di investimenti da destinare all’azienda.

In ogni caso è importante trovare un giusto equilibrio tra reddito d’impresa e quello personale: per non insospettire il Fisco è opportuno evitare di non distribuire mai utili, a maggior ragione se rappresentato l’unica forma di reddito per i soci.

   

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1 Comment
vittorio

Novembre 17, 2019 @ 23:13

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articolo molto interessante con argomenti da approfondire.

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