Detrazioni IRPEF del 65% sul risparmio energetico
Il Governo sembra intenzionato prorogare le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico anche a tutto il 2020, per quella che sembra, ormai, un bonus fisso che si rinnova di anno in anno. Stiamo palando delle detrazioni d’imposta ai fini IRPEF o IRES per le spese sostenute con lo scopo di riqualificare dal punto di vista energetico un immobile.
Nell’articolo andremo ad analizzare tutti gli aspetti riguardanti tali benefici per comprendere regole e adempimenti necessari per poterne usufruire, il tetto massimo delle detrazioni spettanti, quali sono le spese agevolabili, i documenti necessari e come vengono gestiti i bonus nel caso di interventi in edifici condominiali.
Indice:
- In cosa consiste l’agevolazione fiscale sul risparmio energetico
- La misura delle detrazioni
- Le maggiori detrazioni per i condomini
- Chi può usufruire delle agevolazioni
- Agevolazione IVA sugli interventi di riqualificazione
- Quali sono gli interventi interessati?
- Regole e adempimenti
- Le spese detraibili
- Intestazione dei documenti di spesa
- Calcolo e limite ripartizione delle detrazioni
- Certificazione necessaria
- Documenti da trasmettere
- Come fare i pagamenti
- Documenti da conservare
In cosa consiste l’agevolazione fiscale sul risparmio energetico
L’agevolazione fiscale sul risparmio energetico offre l’opportunità di sfruttare importanti detrazioni ai fini IRPEF e IRES, nel caso in cui vengano sostenute spese per eseguire interventi che aumentino il livello di efficienza energetica dell’edificio.
La legge di bilancio 2019 (n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019 e sembra scontato che tali bonus saranno rinnovati anche a tutto il 2020 per le opere di riqualificazione energetica degli immobili e, in particolare:
- interventi per ridurre il fabbisogno energetico necessario al riscaldamento dell’unità abitativa;
- incremento dell’isolamento termico dell’edificio: ovvero interventi di coibentazione, sostituzione pavimenti, finestre ed infissi;
- installazione di impianti fotovoltaici realizzati con pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con dispositivi più efficienti di ultima generazione.
Ricordiamo che per spese relative ad interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2015, la spettante agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera di:
- schermature solari secondo quanto indicato nell’allegato M del decreto legislativo n.311/2006 e fino ad un limite massimo della detrazione pari a 60mila euro;
- impianti di climatizzazione invernale equipaggiati con pompe di calore e alimentati attraverso biomasse combustibili. Anche in questo caso è previsto un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 30mila euro.
A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è stata prorogata l’agevolazione per la spesa relativa all’acquisto e installazione di dispositivi multimediali utilizzati per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria in immobili destinati ad uso abitativo.
Si tratta di una serie di apparecchi, come i termostati intelligenti di ultima generazione gestibili tramite app, finalizzati a rendere l’utente più consapevole dei consumi energetici e consentire l’adozione comportamenti che rendono il funzionamento dell’impianto più efficiente e. soprattutto, volti a ridurre i consumi.
Infine, è bene ricordare che dal 2018 la normativa vigente prevede la detrazione per:
- acquisto e installazione di micro-cogeneratori; sono particolari dispositivi in grado di produrre, sia calore che elettricità sfruttando tecnologie quali il motore Stirling, le celle a combustibile e la microcogenerazione solare. La detrazione è pari al 65% fino ad un valore massimo di 100mila euro;
- installazione di apparecchi ibridi per la sostituzione degli esistenti impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La misura delle detrazioni
Passiamo ora ad analizzare a quanto ammontano le detrazioni e iniziamo subito col dire che dipendono dall’anno in cui sono stati effettuati i lavori e dalla distinzione tra unità abitativa singola o edificio condominiale.
Le detrazioni, da indicare in dichiarazione dei redditi e ripartire su 10 quote annuali a cominciare dall’anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa, sono riconosciute al beneficiario nelle seguenti misure:
- 55% delle intere spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- per interventi riguardanti singole unità abitative e con spese sostenute in data compresa tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2019, la percentuale di detrazione è pari al 65%;
- 50% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 relative a:
– acquisto e installazione di finestre ed infissi;
– acquisto e messa in opera di schermature solari;
– sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe energetica almeno A oppure sistemi dotati di generatori di calore alimentati a biomasse;
- 65% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di caldaie a condensazione che appartengono alla classe di efficienza energetica dalla A a salire e siano dotate di dispositivi evoluti per la gestione della termoregolazione.
- 65% delle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2021 per le opere riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali e per le singole unità abitative che fanno parte del condominio. Anche in questo caso la detrazione scende al 50 % per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 ed elencate appena sopra.
- 65% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 per:
– acquisto e montaggio di micro-cogeneratori in sostituzione ad impianti esistenti. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 100mila euro e in più deve essere assicurato un risparmio energetico minimo del 20%;
– sostituzione di climatizzatori invernali con apparecchi ibridi costituiti da una combinazione di pompa di calore con caldaia a condensazione;
– acquisto e installazione di generatori d’aria calda a condensazione.
Per l’applicazione delle aliquote appena elencate è necessario far riferimento ad una precisa data che è del tutto indipendente da quella di avvio dei lavori.
Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali si applica il cosiddetto criterio di cassa, prendendo in considerazione la data dell’effettivo pagamento.
Per le imprese individuali, gli enti commerciali e le società, invece si fa riferimento al criterio di competenza e la data corrisponde con quella di ultimazione delle prestazioni richieste.
Se i lavori oggetti dell’agevolazione sono la prosecuzione di altri interventi effettuati in precedenza sullo stesso immobile e appartenenti alla medesima categoria, per il calcolo delle detrazioni sarà necessario tener presente quelle già godute negli anni precedenti.
Tuttavia, l’agevolazione ha un valore massimo che trova capienza nell’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi del beneficiario. Nel caso in cui la somma da portare a detrazione sia superiore al limite previsto dalla legge, non potrà essere chiesta a titolo di rimborso.
Le maggiori detrazioni per i condomini
Per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini, dal 2017 sono state incrementate le agevolazioni riguardanti le parti comuni con le seguenti aliquote:
- 70% nel caso di interventi sull’involucro dell’edificio e con un’incidenza superiore al 25% dell’interra superficie disperdente dello stabile (per il 2020 si parla di una agevolazione del 90%);
- 75% per tutti gli interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche dell’edifico, purché si raggiungano gli obbiettivi indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Ricordiamo che le suddette detrazioni hanno sempre un limite massimo di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio e riguardano spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021.
Chi può usufruire delle agevolazioni
Un aspetto molto importante quando si parla di agevolazioni sul risparmio energetico, è conoscere le categorie di cittadini che possono usufruire delle detrazioni.
La legge stabilisce che a godere di tali benefici fiscali siano tutti i contribuenti in possesso dell’immobile soggetto agli interventi di riqualificazione. Questo fondamentale requisito è indipendente dal fatto che il soggetto sia residente oppure no e deve essere rispettato anche per i titolari di reddito di impresa.
Ricapitolando, sono ammessi all’agevolazione:
- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- tutti i contribuenti che generano reddito di impresa (società di persone e società di capitali);
- associazioni professionali;
- enti di carattere pubblico e privato che non svolgono attività commerciale.
Inoltre tra le persone fisiche hanno diritto alla detrazione:
- condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni dell’immobile;
- inquilini;
- chi sfrutta l’abitazione secondo un contratto di comodato d’uso;
- titolari di un diritto reale sulla proprietà immobiliare.
A partire dal 2018 la normativa ha introdotto delle modifiche a riguardo, consentendo di usufruire delle detrazione a:
- Istituti autonomi per le case popolari o enti che hanno le medesime finalità sociali, già costituiti e operanti a partire dal 31 dicembre 2013 e nella forma di società prevista dalla legislazione europea. Le detrazioni riguardano gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sugli immobili di proprietà oppure gestiti per conto dei Comuni e solo se adibiti a edilizia residenziale pubblica.
- Cooperative che posseggono abitazioni ed eseguono interventi su immobili concessi in godimento ai propri soci.
Per quanto riguarda i titolari di reddito di impresa, è bene evidenziare come le detrazioni riguardino solamente gli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio delle attività imprenditoriali. Di conseguenza, non possono usufruire delle agevolazioni le imprese di costruzione edile e ristrutturazione / vendita, per tutte le spese sostenute per opere di riqualificazione sui cosiddetti immobili merce.
Ulteriori due categorie che possono usufruire delle detrazioni sono:
- familiare che convive con il proprietario o il detentore dell’immobile oggetto degli interventi. Il beneficiario è rappresentato dal coniuge oppure dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- Convivente more uxorio, ovvero, senza la presenza di un vincolo matrimoniale e non proprietario dell’immobile interessato alle opere di riqualificazione e nemmeno titolare di un contratto di comodato.
In questi casi è obbligatorio che il soggetto sostenga le spese per la realizzazione degli interventi e le opere di riqualificazione non devono interessare immobili strumentali all’attività di impresa. Altro punto da precisare riguarda le unioni civili, con la legge n.76/2016 che tutela i diritti per le persone dello stesso sesso che possono, rientrando in una delle categorie sopra citate, usufruire delle agevolazioni.
L’ultima casistica fa riferimento al finanziamento degli interventi sull’immobile tramite un contratto di leasing. In questi particolari casi la detrazione spetta comunque al contribuente che sfrutta l’immobile e deve essere calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing. Nel conteggio ai fini della detrazione non rientrano i canoni addebitati all’utilizzatore.
Agevolazione IVA sugli interventi di riqualificazione
Tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi necessarie per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica degli immobili sono operazioni soggette ad IVA. L’importo si calcola sulla base di specifiche aliquote previste per gli interventi di manutenzione edilizia e precisamente:
- regime agevolato con IVA al 10% per tutte le prestazioni di servizi riguardanti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali;
- aliquota IVA agevolata per la cessione di beni, applicabile solamente quando la fornitura è prestata nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, nel caso in cui l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, il regime agevolato si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione.
A tal proposito un decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 ha stabilito quali sono i beni da considerare di valore significativo:
- infissi interi ed esterni;
- impianti per il riscaldamento (caldaie);
- ascensori e montacarichi;
- video citofoni;
- climatizzatori ed apparecchi con la funzione di condizionamento e ricircolo dell’aria;
- impianti per la sicurezza;
- sanitari e rubinetteria da bagno.
Per chiarire meglio il concetto dell’IVA agevolata, sui beni da considerare di valore significativo, facciamo un semplice esempio: ipotizziamo che il costo complessivo per le opere di riqualificazione energetica ammonti a 10.000 €, di cui 4.000 € per prestazione di servizi e 6.000 € per il costo di beni significativi. Per il calcolo dell’IVA si potrà applicare sicuramente l’aliquota del 10% sulle spese relative alle prestazioni professionali (4.000 €), mentre sui restanti 6.000 € l’aliquota agevolate potrà essere applicata soltanto su 4.000 €, ovvero la differenza tra l’importo totale e quello dei beni significativi (10.000-6.000 =4.000). Sui rimanenti 2.000 € si dovrà applicare l’aliquota ordinaria pari al 22%.
Quali sono gli interventi interessati?
L’elenco è stato stabilito dal Governo con un decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e, successivamente, modificato il 7 aprile 2008. Secondo la normativa vigente le detrazioni sono consentite per spese inerenti a:
- opere di riqualificazione energetica di immobili esistenti con il fine di ottenere un risparmio sui consumi di energia primaria. Il valore tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale è fissato a 100.000 €;
- Interventi sull’involucro dell’edificio con un tetto massimo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale fissato a 60.000 €;
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con un tetto massimo di spesa di 30.000 €;
- installazione pannelli solari con tetto di spesa detraibile di 60.000 €;
- acquisto e montaggio schermature solari con spesa detraibile massima di 60.000 €;
- acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale equipaggiati con generatore di calore ed alimentati sfruttando biomasse combustibili; in questo caso il valore massimo di spesa detraibile è fissato a 30.000 €.
- acquisto e montaggio di apparecchi multimediali per la gestione, da remoto, del riscaldamento dell’unità abitativa, produzione di acqua calda e climatizzazione degli ambienti domestici. Per questa tipologia di spesa la normativa non prevede alcun limite massimo di spesa;
- acquisto e messa in funzione di micro-cogeneratori in sostituzione dell’impianto esistente, con limite massimo detraibile di 100.000 €;
- acquisto e posa in opera di apparecchi ibridi (pompa di calore con integrata caldaia a condensazione) in sostituzione dell’esistente impianto di climatizzazione invernale;
- acquisto e installazione di generatori d’aria calda a condensazione.
Regole e adempimenti
Il requisito fondamentale per poter accedere alle agevolazioni di cui sopra, è che l’intervento venga eseguito su edifici (o parte di essi) e unità immobiliari già esistenti. Ciò vale per qualsiasi categoria catastale ed è riferito anche ad immobili utilizzati per svolgere attività di impresa o professionale.
Per dimostrare l’esistenza dell’edificio, infatti, a richiesta si dovranno fornire l’iscrizione al catasto, la richiesta di accatastamento oppure la prova che certifichi il pagamento dell’imposta comunale sulla proprietà immobiliare, sempre che sia dovuta. E’ chiaro come non siano soggetti a detrazione gli interventi su immobili in corso di costruzione.
Nel caso in cui venga effettuato il frazionamento dell’unità immobiliare, l’agevolazione è prevista solo a seguito dell’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato. Invece, se la ristrutturazione avviene senza demolizioni o ampliamenti, la detrazione spetta solamente alla parte esistente e non comprende interventi di riqualificazione globale dell’edifico.
Per alcune tipologie di intervento è obbligatorio che l’immobile presenti determinati requisiti come, ad esempio, disporre di un impianto di riscaldamento. Per gli interventi subordinati alle caratteristiche tecniche di singoli elementi costruttivi (infissi, pareti, etc.) o impianti (caldaie, pannelli solari, etc.), sono previste le relative agevolazioni. Tuttavia, se vengono realizzati impianti al servizio dell’intero stabile, la detrazione riguarderà solo la parte imputabile all’edificio esistente e non le spese riferite all’ampliamento.
Le spese detraibili
Tra le spese ammesse in detrazione rientrano i costi per i lavori edili e le prestazioni professionali necessarie per acquisire la certificazione energetica. Inoltre sono oggetto di agevolazione anche le spese per la fornitura e messa in opera di materiali di coibentazione, impianti di climatizzazione e tutti i lavori di muratura necessari.
Per gli interventi atti a ridurre la trasmittanza termica le spese detraibili riguardano:
elementi opachi costituenti l’involucro dell’edificio e in particolare:
- fornitura e installazione di materiale coibentante e ordinario;
opere di muratura, demolizione e ricostruzione necessarie per migliorare le caratteristiche termiche della struttura esistente.
Finestre ed infissi:
- fornitura e messa in opera di nuove finestre con relativi infissi;
miglioramento dei componenti vetrati esistenti.
Impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda:
- fornitura e installazione apparecchiature termiche, meccaniche ed elettriche;
- opere idrauliche e murarie necessarie per realizzare il nuovo impianto solare termico;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione esistente;
- fornitura e montaggio delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dell’impianto con caldaia a condensazione.
Ricordiamo che sono ammesse in detrazione anche le spese per interventi riguardanti generatori di calore, rete di distribuzione, sistemi per il trattamento dell’acqua e dispositivi di regolazione e controllo.
Intestazione dei documenti di spesa
Come vedremo a breve, il beneficiario deve inviare una scheda informativa all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), dove verranno indicati i nominativi dei contribuenti che hanno diritto alle detrazioni.
Nel caso di mancata corrispondenza tra il nome riportato nella scheda e quello su bonifici bancari e fatture, l’agevolazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Per evitare problemi è necessario che tutta la documentazione sia integrata con il nominativo del soggetto che ha realmente effettuato le spese e la loro esatta percentuale. Tali integrazioni devono essere presentate dal primo anno in cui si usufruisce della detrazione.
Calcolo e limite ripartizione delle detrazioni
L’agevolazione sul risparmio energetico, come abbiamo già sottolineato, è una detrazione applicata sull’imposta lorda IRPEF o IRES a seconda delle circostanze e suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.
Il limite massimo della detrazione è direttamente collegato all’immobile oggetto di riqualificazione e va ripartito tra i possessori dell’edificio che hanno partecipato alle spese. Per interventi su condomini, il valore massimo va riferito alla singola unità abitativa, con un ammontare che non può superare i 40.000 € moltiplicato per il numero di appartamenti (vanno comprese anche le pertinenze autonomamente accatastate) che costituiscono l’edificio condominiale.
Per esempio, se lo stabile è composto da 5 unità abitative più 5 pertinenze, il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione sarà di 400.000 € (40.000 x 10). Tuttavia, per detrazioni del valore di 100.000 € riferite ad interventi riguardanti l’intero edificio, tale somma rappresenta il limite massimo agevolabile e va suddivisa tra i condomini beneficiari.
In caso di interventi su edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 o 3 il limite massimo di spesa detraibile è stato innalzato a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio.
Se vengono effettuati più interventi che appartengono a diverse categorie oggetto di agevolazioni, il limite massimo sarà dato dalla somma dei singoli importi previsti. Ad esempio, se si sostituisce un climatizzatore invernale (30.000 euro di limite massimo) e si fanno anche interventi sull’involucro dell’edificio (60.000 euro di limite massimo), si potrà portare a detrazione una cifra di 90.000 euro.
Il beneficiario può, invece, richiedere una sola agevolazione qualora gli interventi presentino requisiti tecnici tali da poter rientrare in più tipologie. Il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa a quale beneficio intende far riferimento.
Certificazione necessaria
Il soggetto interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione deve presentare i seguenti documenti:
- certificato di asseverazione: può essere compilato solo da un tecnico abilitato (normalmente un geometra qualificato) ed è obbligatorio per attestare la conformità ai requisiti tecnici richiesti di tutti gli interventi realizzati. Dall’11 ottobre 2009 l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del direttore dei lavori. Non è necessario produrre un certificato per ogni singolo intervento ma è sufficiente redarre un documento di carattere unitario in modo da fornire tutti i dati e le informazioni richieste. Ci sono situazioni in cui, al posto del certificato, potrà essere presentata una certificazione del produttore. Un esempio, sono i lavori per la sostituzione di finestre ed infissi, sostituzione caldaie a condensazione con potenze inferiori ai 100 kW, installazione pompe di calore con potenza elettrica inferiore a 100 kW e per dispositivi multimediali destinati al controllo del riscaldamento. Nel caso di auto-costruzione di pannelli solari è sufficiente essere in possesso. ed esibire. l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.
- Scheda informativa: anche in questo caso deve essere compilata da un tecnico abilitato e iscritto all’ordine professionale, relativo all’intervento eseguito. Lo scopo di questo documento è fornire i dati identificativi del beneficiario, la tipologia di interventi eseguiti, il risparmio energetico ottenuto e il costo dei lavori. Per quest’ultima voce è necessario specificare l’importo destinato alle spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. È importante chiarire come il soggetto che ha sostenuto le spese possa correggere eventuali errori sui dati riportati, anche dopo l’invio. La rettifica della scheda informativa deve, comunque, avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dove riportare le spese in detrazione.
Ricordiamo che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria per poter godere dell’agevolazione fiscale. Questo vale anche per le comunicazioni all’Asl, salvo siano previste particolari disposizioni che riguardano la tutela della salute e sicurezza sul luogo dove vengono eseguiti i lavori.
Documenti da trasmettere
Per poter godere delle agevolazioni fiscali il contribuente deve trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una specifica documentazione secondo quanto stabilito da un D.M. del 19 febbraio 2007, ovvero il decreto edifici.
Il tecnico abilitato dovrà inviare le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica utilizzando l’allegato A e compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati impiegando gli allegati E o F. La trasmissione avviene, normalmente, per via telematica attraverso l’applicazione web dell’ENEA visitando il sito www.acs.enea.it.
In alternativa si può optare per l’invio tramite raccomandata con ricevuta semplice, soluzione concessa solo quando la complessità dei lavori è tale da non trovare un’equivalente descrizione nelle scelte inserite nei rispettivi allegati dell’ENEA. In questi casi è importante ricordarsi di indicare come riferimento “Detrazioni Fiscali – Riqualificazione Energetica“ e rispettare sempre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per il calcolo dei 90 giorni bisogna prendere in considerazione la data di collaudo dei lavori e non quella relativa ai pagamenti. Nel caso in cui gli interventi eseguiti non richiedessero alcun tipo di collaudo, il beneficiario dovrà preoccuparsi di comprovare la data di fine lavori con altro documentazione rilasciato da chi ha eseguito le opere oppure dal geometra che ha compilato la scheda informativa. In ogni caso non sono ammesse autocertificazioni del contribuente.
Come fare i pagamenti
I metodi per effettuare i pagamenti delle prestazioni professionali, opere edili e acquisto di apparecchiature specifiche cambiano a seconda se il contribuente sia o meno titolare di reddito di impresa.
Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di reddito d’impresa potrà effettuare il versamento attraverso un bonifico bancario oppure postale, avvalendosi anche della procedura telematica (bonifico parlante online).
Per i contribuenti titolari di reddito di impresa, le prove per certificare le spese effettuate dovranno essere presentate con apposita documentazione.
Quindi, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa sono esentati dal dover effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario, in quanto accertare il preciso momento in cui avviene il saldo non è rilevante per tale tipologia di reddito.
Infatti, la normativa stabilisce come il momento per la verifica dei costi per i servizi professionali si basi sulla data in cui sono terminate le prestazioni, mentre per i beni mobili sulla data di consegna o spedizione degli stessi.
Per i contribuenti che invece effettuano il pagamento tramite bonifico, sarà necessario indicare:
- casuale del versamento, specificando gli estremi della normativa che prevede l’agevolazione;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita IVA, o il solo codice fiscale del professionista o della ditta, che hanno effettuato i lavori e destinatari del bonifico.
È importante sottolineare come l’Agenzia delle Entrate (attraverso la risoluzione n.9/2017), abbia precisato che sono validi anche i bonifici effettuati presso istituti di pagamento. Si tratta di società diverse da una normale banca e in grado di prestare servizi di pagamento, previa autorizzazione di Banca d’Italia.
In questi casi, tali società assumono il ruolo di sostituto d’imposta, pertanto dovranno assolvere tutti gli adempimenti previsti e riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, la sua certificazione tramite modello CU e la trasmissione della dichiarazione impiegando il modello 770.
Come sappiamo, la legge non ammette errori, perciò è necessario prestare molta attenzione quando si compila il bonifico. Nel caso in cui risultino mancanti, anche solo parte dei dati richiesti e non sia stato possibile rifare l’ordine di versamento, si perde il diritto all’agevolazione.
Il contribuente potrà, tuttavia, ottenere la detrazione solo qualora risulti in possesso di una dichiarazione sostitutiva, costituita dall’atto di notorietà rilasciato dall’impresa. Nel documento, la ditta si prende la responsabilità di dichiarare di avere eseguito una serie di interventi presso l’unità immobiliare e rientranti tra quelli soggetti alle agevolazioni previste dalla legge.
Sono situazioni che è opportuno evitare, in quanto, gli uffici preposti al controllo verificheranno con cura se tale comportamento sia stato adottato per eludere la legge sull’applicazione della ritenuta.
Le uniche spese che sono esenti dal pagamento tramite bonifico bancario o postale riguardano i versamenti da effettuare in favore della pubblica amministrazione e, in particolare:
- oneri di urbanizzazione;
- imposta di bollo;
- diritti pagati per le concessioni;
- autorizzazione e denuncia di inizio lavori;
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Documenti da conservare
Tutta la documentazione utilizzata per richiedere l’agevolazione fiscale sul risparmio energetico deve essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all’Amministrazione finanziaria. Nello specifico è importante ricordarsi di conservare:
- certificato di asseverazione redatto e rilasciato da un geometra qualificato;
- ricevuta di invio tramite mail o raccomandata della comunicazione all’ENEA;
- fatture e ricevute fiscali che dimostrino tutte le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile;
- ricevuta del bonifico bancario o postale con cui si sono pagati i beni mobili e le prestazioni di servizio (valido solo per i contribuenti senza reddito d’impresa).
Nel caso di interventi realizzati in condominio, o sa parti comuni di un edificio, è necessario conservare la copia della delibera assembleare e quella della tabella con indicati i millesimi per calcolare la ripartizione della spesa.
Se le opere di riqualificazione vengono eseguite dal detentore dell’immobile, quest’ultimo deve essere in grado di esibire, in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori firmata dal proprietario.
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