Come disdire il canone RAI
Il canone RAI è una delle tasse storicamente più antipatiche del nostro ordinamento. Non a caso come una famosa marca di cucine è stata definita “la più amata dagli italiani“, il canone RAI è da sempre la “tassa più evasa e odiata dagli italiani“.
Tutti sapevano, nei palazzi del governo, ma nessuno ha mai provato a fare nulla per invertire la rotta: a poco servivano gli spot in TV, le campagne pubblicitarie sui giornali, le minacce della stessa RAI che spediva lettere ogni anno intimando il pagamento di una tassa piuttosto difficile da digerire.
Mah… Un bel giorno è arrivato il governo Renzi, che nella legge di stabilità per il 2016 ha trovato il modo per far pagare a tutti (o quasi) il canone RAI, sfruttando il principio della presunzione di possesso, nel senso che lo stato “presume” che chiunque sia titolare i contratto per l’energia elettrica per l’abitazione principale, abbia anche una TV.
Indice:
- Si può rateizzare il canone RAI?
- Come disdire il canone RAI. L’autocertificazione
- Esenzione dal pagamento del canone RAI
- Condono dei canoni non pagati prima del 2015
- Canone RAI su PC, Smartphone e Tablet
- Richieste di rimborso canone RAI pagato in bolletta
- Cosa succede se si paga solo l’importo dell’energia elettrica non pagando il canone
- Come non pagare il canone pur avendo il televisore
- Cosa fare se l’acquisto del televisore è successivo alla dichiarazione di non detenzione presentata
Secondo questo principio nasce il Canone RAI in bolletta, ovvero la tassa di possesso di apparecchi televisivi per uso privato, inserito nella bolletta di ciascun cliente intestatario di un’utenza elettrica nell’abitazione di residenza.
Importo annuo di 100 € che viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di apparecchi radiotelevisivi posseduti, e che sarà suddiviso in 10 rate da gennaio a ottobre. Solo per l’anno 2016 la prima rata si pagherà a luglio e sarà comprensiva degli importi mensili già scaduti ma non ancora addebitati, ovvero 70 € (da gennaio a luglio).
Per cui gli italiani, nella bolletta arrivata ad agosto, hanno trovato una sorpresa poco gradita: il canone RAI sommato agli importi della bolletta elettrica. Il canone RAI è esente da IVA (operazione fuori campo IVA).
Per chi aveva, tra le altre, anche la bolletta elettrica domiciliata in banca nulla è cambiato, nel senso che il RID comprensivo dell’importo dovuto al gestore per il costo dell’elettricità, più la tassa di possesso del televisore, dovrebbero essere state pagate dalla banca senza problemi e nei tempi previsti dalle scadenze.
Ma, chi ha pagato in ritardo la bolletta comprensiva del canone RAI, si vedrà addebitata una sanzione pari a:
- € 4,47 se il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni;
- € 8,94 se il pagamento verrà effettuato oltre i 30 giorni;
- oltre i 6 mesi saranno aggiunti gli interessi di mora nella misura dell’1% per ogni semestre di ritardo;
Si può rateizzare il canone RAI?
Fino allo scorso anno era possibile rateizzare il canone RAI, in quanto di norma era dovuto entro la fine di gennaio in un’unica soluzione. Era possibile chiedere il pagamento in 2 rate (31 gennaio e 31 luglio) e in 4 rate (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).
Da ora le cose cambieranno radicalmente in quanto il canone RAI, di norma, si pagherà a rate, frazionato nell’arco dell’anno a circa 20 euro a bimestre. Solo per il 2016 la dilazione è prevista in 2 rate, luglio (70 euro) e ottobre (30 euro).
Come disdire il canone RAI. L’autocertificazione
Con l’introduzione del nuovo “canone in bolletta“, il fisco presume che qualsiasi intestatario di un’utenza elettrica per la casa di abitazione, sia in possesso di un televisore. Tuttavia, chi non possiede un apparecchio atto alla ricezione dei programmi televisivi può presentare un’autocertificazione per essere dispensato dal pagamento della tassa.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato un modello per la “dichiarazione sostitutiva” dedicato a chi vuole usufruire di questa opzione. E’ utile sottolineare che inserendo il canone RAI in bolletta, il fisco ha ribaltato la situazione rispetto al passato, perchè il silenzio, dal 2016, diventa assenso e comporta l’obbligo al pagamento della tassa.
In passato, le cose erano completamente diverse… Non è questo il posto per ricordarlo, ma tutti sappiamo come funzionasse il canone RAI e quanti effettivamente lo pagassero. Dal 2016 per non pagare la tassa sarà necessario esporsi in prima persona ed autocertificare di non essere in possesso di alcun televisore. Va da sè che dichiarando il falso si rischiano, oltre alle sanzioni amministrative, anche conseguenze dal punto di vista penale.
Il modello può essere presentato per dichiarare di:
- non possedere alcun apparecchio televisivo;
- di possedere un apparecchio televisivo, essendo intestatario di un’utenza elettrica, ma che il canone RAI viene già addebitato ad un altro utente componente della famiglia anagrafica;
- essere diventato provvisoriamente il titolare di un’utenza elettrica di un parente deceduto che pagava il canone.
Il modello è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e la dichiarazione, correttamente compilata in ogni suo punto, potrà essere spedita direttamente per via telematica utilizzando le proprie credenziali di Fisconline e/o Entratel, o tramite posta raccomandata intestata ad “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.”
Le autocertificazioni devono essere inviate entro il:
- 10 maggio per chi opta per l’invio telematico
- 30 aprile per l’invio del documento cartaceo a mezzo raccomandata.
Se la certificazione verrà inviata in ritardo, ad esempio:
- dal 1 maggio al 30 giugno tramite raccomandata;
- dall’11 maggio al 30 giugno per via telematica;
avrà effetto per il semestre luglio-dicembre 2016.
Per i nuovi contratti stipulati per l’attivazione della fornitura dell’energia elettrica, bisogna presentare, se si è in possesso dei requisiti, la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di attivazione.
Le dichiarazioni sostitutive avranno validità annuale fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono presentate.
Esenzione dal pagamento del canone RAI
Per richiedere l’esenzione del pagamento del canone RAI è possibile presentare la relativa domanda, direttamente all’Agenzia delle Entrate. Domanda a cui è necessario allegare un documento di identità, e soprattutto, che dovrà descrivere il requisito oggetto che dispensa dal pagamento della tassa. I soggetti che possono richiedere l’esenzione del canone RAI devono avere i seguenti requisiti:
- aver compiuto 75 anni ed avere un reddito annuo non superiore a 6.713 euro;
- aver compiuto 75 anni ed avere un reddito annuo, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 8.000 euro;
Il modello per presentare la dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esenzione del pagamento del canone RAI è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e, una volta compilato in ogni sua parte, dev’essere inviato a mezzo raccomandata, senza busta, a questo indirizzo: “Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino“.
Come per la dichiarazione sostitutiva, anche l’esenzione potrà essere trasmessa per via telematica dal sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali di Fisconline e/o Entratel.
Sono inoltre, esentati dal pagamento del canone tv:
- gli agenti diplomatici;
- i funzionari o gli impiegati consolari;
- i funzionari di organizzazioni internazionali;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
Le esenzioni di cui sopra, hanno effetto a seguito di convenzioni internazionali. La richiesta di esenzione per chi appartiene a queste categorie di persone è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, come per i precedenti modelli, va compilata e spedita con le stesse modalità.
Le esenzioni che dispensano dal pagamento del canone RAI, a differenza delle “autocertificazioni di non possesso dell’apparecchio televisivo”, una volta ottenute, si rinnovano automaticamente negli anni successivi senza presentare alcun’altra documentazione. Il contribuente in questo caso sarà tenuto a comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate una volta che avrà perso i requisiti necessari per l’esenzione e iniziare a pagare il canone.
Condono dei canoni non pagati prima del 2015
Tra tante brutte novità per i contribuenti, che si troveranno a combattere con l’ennesima imposizione dello stato, ce n’è una buona per chi non ha versato il canone degli anni scorsi. La legge di stabilità del 2015 ha previsto, infatti, un condono delle vecchie cartelle esattoriali di Equitalia recapitate a chi non aveva saldato il canone radiotelevisivo di valore inferiore a 300 euro.
NB. il condono è valido solo per le cartelle di importo inferiore a 300 euro per cadauna cartella. Il contribuente che avrà 4 cartelle, da 200 euro cadauna a debito, potrà beneficiare di questo condono mentre. Chi sarà invece debitore, in una sola cartella, di 305 euro, non rientrerà in questo provvedimento.
Le cartelle saranno condonate da Equitalia senza che il contribuente faccia alcuna richiesta specifica.
Per chi invece non ha mai pagato il canone negli anni precedenti non è prevista alcuna sanatoria, in quanto ne mancherebbe il presupposto oggettivo, visto che non esiste alcuna prova che abbiano posseduto televisori in passato e quindi non hanno nessun debito da condonare.
Canone RAI su PC, Smartphone e Tablet
Computer, Smartphone e tablet non devono pagare il canone RAI, lo ha stabilito, con una nota, il ministero dello sviluppo economico che sottolinea che, soltanto chi possiede un apparecchio televisivo, deve pagare il canone.
E’ però vero che, ai giorni nostri, in cui internet è ormai alla portata di tutti, è possibile guardare la TV anche su altri dispositivi, ma per ora il canone riguarda soltanto gli apparecchi televisivi, ovvero quelli in grado di ricevere il segnale satellitare o digitale terrestre che sia, codificarlo e permettere la visualizzazione delle trasmissioni.
E’ quindi dispensato, per ora, il segnale che si riceve tramite il web. Il ministero ha chiarito che sono considerati apparecchi televisivi quelli in cui è presente un sintonizzatore per il segnale, digitale terrestre o satellitare, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo, almeno uno, degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale Tv escludendo di fatto smartphone, pc e tablet.
Richieste di rimborso canone RAI pagato in bolletta
Come per tutte le tasse e imposte per cui è lo stato ad inviare i modelli di pagamento, in questo caso inserendo l’importo nella bolletta dell’energia elettrica, capita spesso (forse troppo spesso), che gli importi da pagare vengano inseriti anche a contribuenti che non sarebbero passibili di tale imposta e che, tra l’altro, hanno anche fatto richiesta di esenzione.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti che si son trovati la sorpresa del canone in bolletta pur avendo chiesto, avendone il diritto, di esserne dispensati, è stata quella di pagare comunque la bolletta con la relativa imposta non dovuta e successivamente richiederne il rimborso.
L’istanza di rimborso, il modello per la richiesta di rimborso del canone RAI è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata secondo le modalità di invio di tutte le precedenti comunicazioni indicate.
Nel documento inviato dovrà essere presente l’indicazione del motivo della richiesta, riportando una delle causali previste:
- il richiedente è in possesso dei requisiti di esenzione per i cittadini ultrasettantacinquenni con reddito complessivo non superiore a 6.713,98 ed è stata presentata, entro la scadenza, l’apposita richiesta di esenzione;
- il richiedente è dispensato dal pagamento del canone per effetto di convenzioni internazionali ed è stata presentata, entro la scadenza, l’apposita richiesta di esenzione;
- il contribuente o uno dei suoi famigliari anagrafici, che ha ricevuto la bolletta con il canone, lo ha già pagato con altre modalità, ad esempio tramite l’addebito sulla pensione;
- il contribuente che ha pagato il canone in bolletta vive nella stessa famiglia anagrafica di un altro contribuente, con un’utenza elettrica intestata. Il canone è stato quindi pagato da due soggetti della stessa famiglia;
- il richiedente, che ha inviato l’autocertificazione di non detenzione di alcun apparecchio radiotelevisivo, ha ricevuto la bolletta elettrica con l’indicazione del canone.
Il rimborso del canone RAI verrà accreditato, proprio attraverso la bolletta elettrica sulla prima fattura utile. Nell’eventualità in cui il rimborso da parte dell’azienda elettrica non dovesse andare a buon fine, sarà possibile richiederlo direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se si paga solo l’importo dell’energia elettrica non pagando il canone
Se il contribuente, per qualche motivo, decidesse di non pagare il canone RAI, non metterebbe a rischio anche l’erogazione della corrente elettrica presso la sua abitazione ma, ovviamente, resterebbe debitore, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della tassa evasa.
Va da sé che l’erario ricorrerà a tutti i provvedimenti necessari per il recupero coattivo dell’imposta non pagata, inviando dapprima l’avviso bonario, per poi passare all’iscrizione a ruolo del tributo non pagato. Senza una richiesta di sgravio preventiva, non è consigliabile non pagare il canone.
Come non pagare il canone pur avendo il televisore
Premetto che non vi sto svelando un trucco per evadere il fisco, perchè se una tassa è dovuta, bisogna necessariamente pagarla, senza scuse. Ma, chi non ha un televisore o ancor peggio, chi vuol continuare a sfidare la sorte, così come ha fatto per tanti anni non pagando il canone pur avendo la tv, non potrà più far finta di niente come fatto fin’ora, perchè il fisco, con il canone tv in bolletta, ha virato sulla “presunzione di detenzione di un apparecchio TV” per ogni intestatario di un contratto energetico.
Pertanto, sarà cura del contribuente fornire al fisco l’onere della prova di non possedere l’apparecchio radiotelevisivo, “è stata letteralmente ribaltata la frittata“. In passato, erano la RAI e l’Agenzia delle Entrate a doversi muovere per verificare la presenza di una tv a casa del contribuente, e di conseguenza inviare il canone, da quest’anno sarà il contribuente a dover superare la “presunzione preventiva di possesso“, certificando di non possedere alcun televisore.
Saremmo dunque noi a dover comunicare, preventivamente al fisco, di non possedere la tv, e non più la RAI che busserà alla nostra porta per verificare se abbiamo l’apparecchio in casa. L’inversione dell’onere della prova comporta il fatto che se si tace, si è costretti a pagare e, per superare la presunzione di possesso, si deve prendere carta e penna, oppure mettersi alla tastiera, e uscire allo scoperto, ovvero compilare un’autocertificazione in cui si dichiara espressamente di non possedere alcun televisore.
Non credo di doverti ricordare io che, dichiarare il falso, significa innanzitutto evadere le tasse e, già solo questo, comporta una sanzione di almeno 5 volte il canone evaso (500 euro) ma, come sottolinea il sito della RAI, con una falsa dichiarazione potresti incorrere in sanzioni penali.
E’ legittimato a presentare la dichiarazione di non possesso di alcun apparato radiotelevisivo solo chi, oltre a se stesso, non ha nessun componente della famiglia anagrafica che ha in casa una tv.
In conclusione, chi possiede un televisore, ma ha intenzione di evadere la tassa, dovrà necessariamente presentare l’autocertificazione, secondo le modalità indicate sul sito della RAI o sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma, dichiarando il falso, rischia un controllo presso la propria abitazione da parte degli organi preposti (più probabile rispetto al passato perché conseguenza dell’autocertificazione), una multa da 500 euro e anche una denuncia penale.
Cosa fare se l’acquisto del televisore è successivo alla dichiarazione di non detenzione presentata
Se, dopo aver inviato l’autocertificazione e dichiarato di non possedere alcun televisore, decidessi di acquistarne uno e, soprattutto, metterti in regola con l’erario, dovrai presentare una nuova autocertificazione compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” presente nel Quadro A del modello, e comunicare al fisco la data di acquisto dell’apparecchio.
Il canone TV ti sarà addebitato a partire dal mese in cui avrai presentato la dichiarazione. Questo significa che non è consigliabile fare i furbetti e, a seguito di un controllo, dichiarare di aver appena comprato il televisore, perchè, o si è in grado di dimostrarlo con fatture o scontrini, oppure son dolori…
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