Come funziona l’accettazione dell’eredità

La normativa italiana, stabilisce che diventare effettivamente eredi di qualcuno avviene solo a seguito dell’accettazione dell’eredità. L’eredità non si assume automaticamente, e si ha la possibilità di decidere se accettarla o rifiutarla. L’eredità comprende l’intero patrimonio di una persona defunta. Accettare un’eredità significa assumersi non solo l’attivo, come crediti o immobili, ma anche il passivo, ovvero i debiti.

Prima di intraprendere qualsiasi azione è importante avere chiara comprensione di cosa comporti accettare un’eredità e conoscere le alternative offerte dalla legge. Bisognerà fare attenzione a non compiere azioni inconsapevolmente, poiché potrebbero non consentire di fare marcia indietro evitando situazioni scomode e complesse.

Indice:

 

Cos’è l’accettazione dell’eredità

Iniziamo con la doverosa precisazione che accettare un’eredità comporta una manifesta volontà di diventare erede, e questa volontà può essere espressa in modo esplicito o tacito. La qualifica di erede viene acquisita solo con l’accettazione, mentre prima di diventare erede, il soggetto è solo definito “chiamato all’eredità“.

Quando si decide di prendere una eredità si assume la responsabilità di tutti i debiti del defunto, rischiando persino il proprio patrimonio a meno che si scelga l’accettazione con il beneficio di inventario. È fondamentale accettare l’eredità entro i 10 anni dall’inizio della successione; superato questo periodo, non è più possibile accettare, che sia in modo chiaro o implicito. Una volta maturata questa decisione e diventati ufficialmente eredi, non si può più fare marcia indietro.

Inoltre è importante sapere che accettare l’eredità ha effetto retroattivo: diventi erede dal momento in cui inizia la successione. Ad esempio, se la successione ha avuto inizio nel 2015 e accetti nel 2021, sei considerato erede dal 2015, con tutto quel che ne consegue. Ci sono due modi principali di accettare l’eredità: in modo “puro e semplice”, che può essere fatto in modo esplicito, implicito o presumibile, e con il beneficio di inventario.

 

Come accettare l’eredità

Quando si decide di diventare erede tramite un’accettazione “pura e semplice“, il chiamato acquisisce l’eredità assegnatagli senza restrizioni di responsabilità. Questo implica la completa fusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Purtroppo, con tale decisione si rischia che, in presenza di debiti nell’eredità e un patrimonio insufficiente per coprirli, l’erede debba saldare il debito utilizzando il proprio patrimonio personale.

Un esempio concreto avviene quando Giovanni decide di accettare “puramente e semplicemente” l’eredità di Maria, che include debiti nei confronti di una banca. In questo caso, con l’accettazione pura e semplice, Giovanni diventa responsabile di quei debiti e deve risponderne con l’intero suo patrimonio, sia presente che futuro.

Quando si decide di accettare l’eredità in modo “puro e semplice“, è possibile farlo sia in modo esplicito che implicito. L’accettazione “esplicita” comporta una dichiarazione diretta di acquisizione dell’eredità o una dichiarazione in cui il chiamato all’eredità assume chiaramente lo status di erede. Ad esempio, potrebbe dichiarare: “Sono l’erede di Giuseppe“.

Come accennato precedentemente, l’accettazione ha effetti retroattivi, il che significa che l’erede viene considerato tale fin dal momento dell’apertura della successione.

L’accettazione esplicita può avvenire attraverso diverse modalità:

  • Mediante atto pubblico di fronte a un notaio.
  • Con una scrittura privata, che non necessariamente richiede l’autenticazione di un notaio.
  • Tramite una dichiarazione consegnata alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Nel primo scenario, ci saranno costi associati al notaio, che si aggirano intorno ai 1500/2000 euro (senza l’opzione del beneficio di inventario).

Nella seconda ipotesi, non ci saranno spese aggiuntive da sostenere.

Il terzo caso, invece, sarà necessario coprire i costi relativi ai diritti di cancelleria e alle spese di registrazione, che si stimano intorno ai 500 euro. In caso di accettazione espressa, sarà compito del pubblico ufficiale procedere con la trascrizione dell’accettazione.

E’ opportuno procedere con l’atto di accettazione ogni volta che si desideri garantire che la qualità di erede non sia contestata da nessuno. Per comprendere meglio, consideriamo questo esempio: Maria, erede del defunto marito Luca, ha presentato la dichiarazione di successione e ha effettuato la voltura catastale a suo favore per gli immobili di proprietà di Luca. In base a una giurisprudenza consolidata, tali azioni sono considerate idonee a integrare l’accettazione tacita dell’eredità.

Pertanto, Maria sarebbe già erede a tutti gli effetti. Tuttavia, si verifica una situazione in cui Michele, che sostiene di avere diritti sull’eredità di Luca, contesta la tacita accettazione da parte di Maria e minaccia di intraprendere azioni legali per revocare il possesso degli immobili. In questa circostanza, potrebbe essere conveniente per Maria formalizzare l’accettazione dell’eredità attraverso un atto pubblico. Questo avrebbe come conseguenza l’eliminazione di ogni incertezza sulla sua qualifica di erede, grazie agli effetti retroattivi dell’accettazione.

 

Accettazione eredità tacita

Abbiamo appena menzionato che la presentazione della dichiarazione di successione e il trasferimento catastale degli immobili possono rappresentare azioni che potenzialmente determinano l’accettazione tacita dell’eredità.

Ma quando si verifica effettivamente l’accettazione tacita dell’eredità?

Questa si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non fosse considerato erede. Perché si configuri l’accettazione tacita dell’eredità, è essenziale che:

  • Il chiamato all’eredità sia consapevole dell’apertura della successione a suo favore;
  • L’atto compiuto riguardi un rapporto giuridico compreso nell’asse ereditario.

Non è sufficiente compiere un’azione che solo un erede può svolgere; è necessario che siano presenti entrambe queste circostanze. Per una migliore comprensione, esaminiamo alcune delle condotte che di solito implicano l’accettazione tacita dell’eredità secondo la giurisprudenza: La proposizione di un’azione di riduzione da parte del legittimario lesato o pretermesso implica accettazione tacita dell’eredità. Lo stesso si applica alla proposizione di un’azione volta a ottenere la divisione giudiziale dei beni ereditari. La stipula di un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate a seguito di notifica di avviso di accertamento implica l’accettazione tacita dell’eredità. Recentemente è stato affermato che effettuare la voltura catastale degli immobili ereditari implica accettazione tacita dell’eredità. Esistono anche condotte che, se attuate, determinano l’accettazione dell’eredità per legge, tra cui: La donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione. La rinuncia all’eredità in favore di specifici chiamati o in cambio di un compenso.

 

 

Accettazione eredità presunta

Oltre alle situazioni discusse in precedenza riguardanti l’accettazione tacita dell’eredità, la legge prevede che l’acquisizione dell’eredità sia automatica in caso di inattività del chiamato. In questo contesto, la legge stabilisce che l’accettazione dell’eredità sia imposta come “sanzione“, senza richiedere una specifica volontà espressa da parte del chiamato.

Un esempio di accettazione presunta è rappresentato dal caso in cui il chiamato detenga i beni ereditari e non rediga l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. In questo scenario, si parla di “acquisto senza accettazione” poiché l’acquisizione dell’eredità avviene automaticamente per legge a causa dell’inerzia del chiamato.

Ad esempio, consideriamo i fratelli Marco e Luigi che vivono nella stessa casa di proprietà di Marco. Dopo la morte di Marco, l’unico chiamato è Luigi, il quale detiene materialmente tutti i beni del defunto fratello. Luigi è quindi tenuto a compilare l’inventario e ad accettare l’eredità nei termini di legge, altrimenti sarà considerato un erede puro e semplice (un’opzione svantaggiosa se l’eredità comporta notevoli debiti).

Un’altra situazione di accettazione presunta riguarda la sottrazione dei beni ereditari. Il nostro codice civile prevede che il chiamato che sottrae beni ereditari perda la possibilità di rinunciare all’eredità, venendo considerato un erede puro e semplice. Immaginiamo il caso in cui Monica, dopo la recente scomparsa della madre Paola, sottragga un prezioso gioiello dalla cassaforte al fine di appropriarsene, privando gli altri chiamati all’eredità della disponibilità del bene. Questo comportamento determina l’acquisto automatico dell’eredità da parte di Monica senza necessità di accettazione formale. Monica, avendo compiuto tale gesto, non potrà più rinunciare all’eredità di Paola né dichiarare di accettarla con beneficio di inventario.

 

Accettazione eredità con beneficio di inventario

Come menzionato in precedenza, l’accettazione dell’eredità può avvenire in modo puramente e semplicemente, o con beneficio di inventario. In caso di accettazione pura e semplice, si fonde completamente il patrimonio ereditario con  quello relativo dell’erede, creando una sorta di unica entità. In questa situazione, l’erede assume ogni responsabilità dei i debiti ereditari utilizzando tutti i suoi beni, anche oltre il valore dell’attivo ereditario.

D’altra parte, l’accettazione con beneficio di inventario impedisce la fusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Questa modalità consente al chiamato di accettare l’eredità senza mettere a rischio il proprio patrimonio personale con i debiti ereditari.

Un esempio illustrativo può essere il caso in cui Giulio lascia in eredità un immobile e debiti per 300 mila euro con la banca. Se il chiamato, Claudio, accetta con beneficio di inventario, sarà responsabile dei debiti solo con i beni inclusi nell’asse ereditario e mai al di là del loro valore. La banca avrà il diritto di pignorare solo l’immobile ereditario, e nel caso in cui il suo valore sia inferiore a 300 mila euro, non potrà procedere al pignoramento dei beni personali di Claudio. È importante sottolineare che la procedura per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è lunga e complessa, e la si approfondirà in un contesto più specifico.

 

Rinuncia all’eredità

La rinuncia è una dichiarazione unilaterale con cui il chiamato esprime la volontà di non acquistare l’eredità. Questa dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione.

Chi decide di rinunciare all’eredità esprime unilateralmente la volontà di non accettarla. Questa dichiarazione deve essere formalizzata da un notaio o presentata al cancelliere del distretto in cui si è aperta la successione. Coloro che rinunciano all’eredità vengono trattati come se non fossero mai stati chiamati.

A differenza dell’accettazione, la rinuncia può essere revocata, ma solo in determinate circostanze: Se l’eredità non è stata accettata da chi è stato successivamente chiamato in seguito alla rinuncia.

Se non è trascorso il periodo di dieci anni per l’accettazione. Gli effetti della rinuncia variano a seconda che si tratti di una successione legittima o testamentaria.

 

Le tasse sull’eredità

Le aliquote e le esenzioni stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono regolate dall’articolo 2, comma 48, del Decreto Legge n. 262 del 2006.

In dettaglio, si applicano le seguenti aliquote:

  • Il 4% per i trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). Questa aliquota si applica al valore complessivo netto che eccede 1 milione di euro per ciascun beneficiario.
  • Il 6% per i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle. Questa aliquota si applica al valore complessivo netto che eccede 100.000 euro per ciascun beneficiario.
  • Il 6% per i trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado. Aliquota che viene applicata al valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia.
  • L’8% per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti. Aliquota che viene applicata al valore complessivo netto trasferito, senza  alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, è prevista un’ulteriore esenzione di 1,5 milioni di euro per i trasferimenti a favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuti gravi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

   

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