Regime IVA per cassa: a chi conviene e quanto dura

E’ un regime facoltativo, in vigore dal 1° dicembre 2012, con il quale puoi versare l’Iva sulle vendite solo quando incassi il corrispettivo dal cliente (e non al momento dell’effettuazione dell’operazione) e detrai l’Iva sugli acquisti quando paghi il fornitore.

L’imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall’operazione. Questo limite non vale, per le vendite, se il tuo cliente, nel frattempo, è sottoposto a una procedura concorsuale (per esrmpio il fallimento)

Chi riceve una fattura con l’indicazione “operazione Iva per cassa” può detrarre subito l’imposta, anche se non l’ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.

Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.

Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Il regime dell’Iva per cassa si può applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Possono aderirvi i contribuenti che:

  • operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
  • hanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euro
  • effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.

Indice:

 

Quando e come accedere al regime

Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che adotti nella liquidazione periodica dell’imposta: se hai seguito le regole del nuovo regime si intende esercitata (comportamento concludente).

Comunicherai formalmente l’adesione, con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui hai effettuato la scelta L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui l’hai esercitata (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni

Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.

 

Chi può aderire al regime Iva per cassa

  • le imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro;
  • Chi non vende solo a privati, ma cede beni o presta servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un’attività d’impresa, arte o professione;
  • Chi non si avvale, esclusivamente, di un regime speciale Iva (ad esempio, il regime del margine);
  • Chi sta per iniziare un’attività può scegliere il regime per cassa se prevede che il suo volume d’affari non sarà superiore a 2 milioni di euro;

 

Cause di uscita dal regime Iva per cassa

  • Superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari;
  • Quando viene revocata volontariamente l’opzione (è possibile esercitare la revoca dopo il triennio o in uno degli anni successivi);
  • Se si supera il volume d’affari nel corso dell’anno, si esce dal regime già dal mese successivo a quello in cui si è superata la soglia;

 

Operazioni attive escluse dal regime Iva per cassa

  • operazioni attive effettuate in ambito di regimi speciali Iva (tra cui, il regime per l’agricoltura, l’agriturismo, le agenzie di viaggi, quello del margine per beni usati);
  • operazioni attive effettuate nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge);
  • operazioni attive effettuate ad esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici);
  • operazioni attive per le quali non va indicata l’Iva in fattura (cessioni intracomunitarie, esportazioni)

 

Operazioni passive escluse dal regime Iva per cassa

  • importazioni di beni;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • estrazione di beni da depositi Iva;
  • acquisti di beni e servizi soggetti all’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile (reverse charge);
  • è necessario, inoltre, escludere le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata esercitata l’opzione;

 

Regole del regime Iva per cassa?

Applicando il regime IVA per cassa bisogna rispettare le seguenti regole:

  • per il 2012 (anno di prima applicazione), il regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012;
  • è obbligatorio comunque fatturare e registrare secondo le regole ordinarie;
  • bisogna specificare sulle fatture emesse che si tratta di un’operazione “Iva per cassa” e indicare la norma (art. 32-bis del Dl 83/2012) che ha istituito il regime;
  • computare l’Iva sulle operazioni attive nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di incasso del corrispettivo, o a quello in cui scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione;
  • se si incassa solo una parte del corrispettivo, bisognerà versare la relativa imposta in proporzione al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo totale;
  • detrarre l’Iva sugli acquisti quando viene pagato il relativo corrispettivo o, comunque, decorso un anno dall’operazione;
  • se si paga solo una parte di corrispettivo, si potrà detrarre l’imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente.

 

A chi conviene il regime Iva per cassa

Per stabilire a chi convenga o meno tale regime che, riassunto in breve, consente di versare l’IVA relativa alle fatture emesse, non al momento dell’emissione della fattura stessa ma solo nel momento in cui verrà incassato il corrispettivo e, applicando  lo stesso principio, anche l’IVA sugli acquisti verrà detratta solo al momento del pagamento della relativa fattura, è necessario fare una attenta analisi soprattutto relativamente alle operazioni attive.

L’obiettivo di tale regime è quello di superare, in un periodo non proprio florido, in cui la liquidità scarseggia e i pagamenti si allungano ogni giorno di più, con particolare riferimento ai soggetti economici di medio-piccole dimensioni, il problema di dover sempre anticipare l’IVA di fatture non ancora incassate, all’erario.

Valutare la possibilità di accedere a tale regime implica una attenta stima delle operazione attive, in quanto, come scritto sopra, per prima cosa è utile verificare la proporzione tra clienti soggetti IVA e clienti privati.

Appurato che per i clienti privati, non sia possibile applicare il regime di cassa, se il volume d’affari dell’azienda è rivolto prevalentemente a tali soggetti, la convenienza di tale opzione è limitata, anzi spesso inesistente, in quanto, a fronte di un ammontare limitato del differimento dell’IVA riguardante i soli soggetti con partiva IVA, la detrazione IVA sulla totalità degli acquisti verrà differita senza distinzione tra acquisti fatti per soggetti privati e soggetti IVA.

Altro aspetto da valutare è il tempo, infatti, l’adesione al regime Iva per cassa presume un vincolo triennale, quindi è necessario tener presente quali sono e quali saranno le dinamiche del fatturato attuale e del prossimo futuro sulla base del periodo in cui si resterà vincolati.

Ad esempio, se si intende trasformare il proprio business rivolgendolo in prevalenza ai privati, sarà necessario capire in quanti anni si potrebbe verificare questo cambiamento che andrebbe ad annullare i vantaggi del regime Iva per cassa.

Un altro aspetto importante da valutare, per capire se può essere conveniente o meno aderire a tale regime, è la mole di adempimenti burocratici e contabili che riguardano la tenuta di una sorta di doppia contabilità anche per chi è in semplificata.

Il volume di affari, infatti, dovrà essere determinato secondo le regole ordinarie, ma l’IVA da versare verrà calcolata sulla base degli incassi e pagamenti delle fatture emesse e ricevute.

E’ prevista l’adozione di due distinti conti relativamente all’IVA:

  • IVA a debito differita
  • IVA a credito differita

All’interno di questi due conti si contabilizzerà l’imposta al momento della registrazione della fattura attiva o passiva. Successivamente i suddetti conti verranno girocontati nei tradizionali

  • Iva a debito
  • Iva a credito

per il conteggio nella liquidazione periodica dell’IVA nel momento in cui le fatture verranno pagate o incassate e, in ogni caso, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In conclusione emerge che il regime IVA per cassa diventa appetibile per le imprese che:

  • hanno una clientela prevalentemente di soggetti IVA;
  • hanno una situazione incassi/pagamenti sfavorevole ovvero si trovano costretti a pagare in anticipo i fornitori a fronte di incassi differiti e a lunghe scadenze.

In questo caso, per conservare un po’ di liquidità in periodi di estrema crisi, il regime IVA per cassa rappresenta una valida soluzione per non trovarsi costretti ad anticipare migliaia di euro nel momento dell’emissione di fatture che verranno incassate dopo parecchi mesi anche a fronte di maggiori adempimenti burocratici.

   

Pagare Meno Tasse

Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...

 

                       
Lascia un commento