Come fare un decreto ingiuntivo senza avvocato

Il decreto ingiuntivo è uno strumento a disposizione dei creditori per consentire il recupero di quanto loro dovuto. Il provvedimento viene emesso dall’autorità giudiziaria su istanza della parte creditrice e rappresenta un titolo esecutivo che dà diritto al ricorrente di aggredire i beni del debitore. Quest’ultimo si vedrà quindi costretto ad adempiere ai propri obblighi entro e non altre  i 40 giorni dalla notifica dell’atto, altrimenti verrà sottoposto al pignoramento dei beni.

Siccome il decreto ingiuntivo è una procedura di carattere sommario, non sempre è possibile farne ricorso. Inoltre, generalmente, l’istanza viene presentata attraverso un legale. Tuttavia, è possibile anche procedere autonomamente senza necessità di rivolgersi ad un avvocato. In questi casi, però, è necessario prestare molta attenzione ai requisiti da rispettare. La legge permette di presentare istanza al giudice di pace competente solo se il credito risulta inferiore a 1.100 euro, dimostrato da prove scritte e di natura certa, liquida ed esigibile.

Indice:

 

Come avviene il recupero dei crediti in sede giudiziaria

Prima di analizzare nello specifico il decreto ingiuntivo, è opportuno riassumere brevemente le nozioni principali sul recupero crediti attraverso un’azione giudiziaria.

Innanzitutto, tale procedura si base sulla documentazione in possesso del creditore che attesta la natura e l’importo del credito spettante. Pertanto, prima di presentare istanza al giudice, è bene verificare tutto il materiale a supporto della causa.

Chiaramente quando si finisce in tribunale i tempi si allungheranno necessariamente e i costi saranno più elevati rispetto ad un’azione stragiudiziale. Nel momento in cui il creditore decide di procedere contro uno o più debitori, ha inizio la procedura giudiziaria che si sviluppa con il seguente ordine:

  • il primo step è l’invio di una notifica al debitore per sollecitarlo ad adempiere ai suoi obblighi (messa in mora). Al soggetto è indicato un termine ultimo entro il quale provvedere a pagare quanto dovuto al creditore;
  • il passo successivo scatta qualora la parte debitrice non avesse effettuato il pagamento intimato nel primo avviso. A questo punto al debitore viene notificato un decreto ingiuntivo effettuato tramite un legale, o in forma autonoma, e inviato dal tribunale competente;
  • se il debitore persevera nella sua condizione di inadempienza, l’azione conseguente è il pignoramento dei beni a lui intestati o, eventualmente, presso soggetti terzi. Il recupero crediti si può concludere, a seconda della natura del debitore, con la presentazione di un’istanza di fallimento se il soggetto non ha provveduto a saldare l’intero importo e se trattasi di creditore impresa.

 

Caratteristiche del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un atto emesso da un giudice a seguito di istanza presentata dal creditore e in assenza di contraddittorio fra le parti. Il procedimento intima al debitore di regolarizzare la propria posizione versando il dovuto entro 40 giorni dal ricevimento della notifica. All’interno del provvedimento viene anche indicato il diritto del debitore di opporsi a tale iniziativa, altrimenti si procederà all’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Qualora il debitore decida di proporre opposizione, ha inizio un processo ordinario di cognizione di primo grado allo scopo di accertare le pretese della parte creditrice.

Per presentare istanza e ottenere il decreto ingiuntivo, è necessaria la manifestazione di una serie di condizioni. Nello specifico i requisiti vengono stabiliti dall’articolo 633 del Codice di procedura civile e riguardano:

  • il decreto ingiuntivo è attuabile solo al fine di tutelare un diritto di credito;
  • il diritto di credito deve possedere un oggetto specifico, vale a dire costituito da somme di denaro, da una quantità determinata di beni fungibili, oppure dalla consegna di beni mobili di valore determinato;
  • qualora il credito fosse costituito da una somma di denaro, quest’ultima deve avere il requisito della liquidità.

 

Titolo di credito

La titolarità del credito può possedere come oggetto somme di denaro, vale a dire il caso più diffuso. Molto più raro, ma comunque ammesso, l’oggetto costituito da un bene fungibile, oppure dalla consegna di un bene mobile determinato. Se la natura del credito è diversa da quelle appena elencate, non è possibile agire per via giudiziaria contro il debitore. Quindi sono esclusi i crediti che hanno come oggetto:

  • somme di denaro o quantità di beni fungibili indeterminate;
  • rilascio di beni immobili;
  • obblighi di fare o non fare.

 

Prova scritta del credito

Una condizione essenziale per richiedere un decreto ingiuntivo, è fornire prove scritte del credito spettante. In particolare l’articolo 633 del c.p.c. indica quali documenti abbiano validità:

  • scrittura privata;
  • polizza assicurativa, fideiussoria o di pegno;
  • promessa unilaterale: può trattarsi di promesse di pagamento, un titolo di credito come assegno o cambiale, promessa al pubblico o una ricognizione di debito;
  • estratto autentico delle scritture contabili: tale documento ha valore a seguito di crediti derivanti da un contratto di somministrazione di beni, denaro e servizi prestati da un imprenditore commerciale. In questi casi la fattura non è rilevante come prova al fine per dimostrare il credito, poiché attesta unicamente la provenienza della dichiarazione da parte del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
  • telegramma: il documento possiede valore legale e costituisce prova certa di ricezione del destinatario grazie alla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.

 

È possibile notificare un decreto ingiuntivo senza l’ausilio di un avvocato?

La legge consente al creditore di procedere in totale autonomia e rivolgersi direttamente al giudice di pace per intimare il pagamento di quanto a lui dovuto tramite decreto ingiuntivo.

Ciò nonostante, per presentare l’istanza senza il supporto di un rappresentante legale, è necessario rispettare alcuni requisiti. Nello specifico devono sussistere le seguenti condizioni:

  • l’importo del credito non può superare il limite di 1.100 euro: la cifra totale comprende interessi, spese ed eventuali imposte. Pertanto le situazioni fanno riferimento a debiti di modica entità e controversie nate, soprattutto, tra soggetti privati. Il mancato pagamento potrebbe coinvolgere anche aziende e pubbliche amministrazioni. Di solito il debito riguarda somme di denaro prestate ad amici, acconti versati a commercianti per l’acquisto di beni o servizi, spese effettuate online senza mai ricevere la merce, ecc;
  • il credito dev’essere certo, ovvero basato su prove scritte;
  • il credito dev’essere liquido, vale a dire avere come oggetto somme di denaro;
  • il credito dev’essere esigibile, ovvero non sottoposto a vincoli, condizioni e termini (ad esempio non è ammesso un credito che può essere pagato dal debitore solo dopo un determinato numero di giorni).

 

Individuare il giudice di pace

Se il creditore intende procedere senza l’appoggio di un avvocato, il primo passo è individuare il giudice di pace competente. In tal senso, il criterio si basa sulla competenza territoriale.

Per non sbagliare basta tenere presenti le seguenti disposizioni:

  • solitamente la competenza per territorio del giudice di pace fa riferimento alla residenza del debitore;
  • se il credito è conseguenza di un contratto, il giudice di pace territorialmente competente è quello relativo al luogo dov’è avvenuta la firma o la conclusione dell’accordo. In alternativa, potrebbe essere il luogo del pagamento. In questo caso, a meno che non sia espressamente specificato nel contratto, coincide con la residenza del creditore.

 

Validità della richiesta per il decreto ingiuntivo

La richiesta per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, ai fini della sua validità, deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati del creditore;
  • dati del debitore;
  • esatto importo del credito, con indicato in modo dettagliato e analitico l’ammontare di spese e interessi;
  • causale del credito;
  • prove scritte, ovvero ogni documento che attesti l’importo e la natura certa, liquida ed esigibile del credito;
  • richiesta al giudice di pace per l’emissione dell’atto ingiuntivo.

È possibile richiedere il decreto ingiuntivo anche online attraverso il servizio SIGP@InternetNazionale messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Una volta terminata la procedura è sufficiente stampare la documentazione che dovrà essere presentata all’ufficio del giudice di pace competente.

   

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