Come e quando una donazione può essere impugnata, revocata o annullata

Scritto da Omar Cecchelani in Famiglia

La donazione di beni è una pratica piuttosto diffusa, tuttavia presenta alcuni aspetti poco conosciuti o del tutto ignorati.

Andiamo dunque a scoprire cos’è esattamente una donazione, quale forma è richiesta per rendere valido l’arricchimento del donatario e quando sono consentiti revoca e annullamento.

Indice:

 

Cos’è la donazione

La donazione è un contratto, definito dall’articolo 769 del codice civile, attraverso il quale il donante decide, per spirito di liberalità, di arricchire il donatario disponendo a favore di quest’ultimo un proprio diritto, oppure assumendo nei suoi confronti un’obbligazione.

L’arricchimento si può manifestare in diversi modi come, ad esempio, trasferendo al donatario il diritto di proprietà di un immobile, oppure pagando un suo debito.

Essendo un contratto tra due parti, la donazione richiede il rispetto di una forma specifica. In tal senso è necessario rivolgersi ad un notaio che stipulerà un atto pubblico in presenza di due testimoni. In mancanza dei suddetti elementi, la donazione viene considerata nulla e impugnabile senza limiti di tempo.

La legge consente la donazione senza atto notarile solo se il bene trasferito risulta di modico valore. In questi casi è sufficiente la volontà del donante perché l’azione di donare diventi vincolante, con trasferimento del bene anche attraverso un semplice gesto tacito (per esempio tramite consegna a mano dell’oggetto). La sola promessa di donare, invece, non implica alcun legame tra le parti.

L’accettazione della donazione può avvenire immediatamente all’interno dell’atto notarile, oppure in un secondo momento attraverso uno specifico atto pubblico. In questa circostanza la donazione è definita non perfetta e mantiene tale stato finché non viene notificato al donante l’atto di accettazione. È importante sottolineare come entrambe le parti hanno facoltà di revocare il contratto prima che la donazione diventi perfetta.

 

Donazione di modica entità

Abbiamo accennato come la donazione di un bene di modico valore può essere effettuata attraverso un gesto tacito. Pertanto non è richiesto un atto notarile né tantomeno la presenza di testimoni, bensì è sufficiente la volontà espressa dal donante di cedere un bene al donatario. Una semplice promessa di donazione, invece, non costituisce alcun vincolo.

Una donazione di modico valore non può essere annullata per vizi di forma ma, invece, risulta annullabile per vizi di sostanza che riguardano, il più delle volte, la formazione della volontà. Ciò significa che il donante deve avere la piena consapevolezza dell’azione che sta compiendo.

Lo stato di incoscienza o incapacità del donante può essere la conseguenza di:

  • infermità mentale riconosciuta dal giudice tramite interdizione e inabilitazione del soggetto;
  • uno stato temporaneo provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, alcool o patologie che si manifestano saltuariamente;

Nel primo caso l’annullamento della donazione non richiede alcuna prova, essendo più che sufficiente il certificato di interdizione o inabilitazione rilasciato dal tribunale. Nel secondo, invece, sarà necessario dimostrare che il donante, nel momento in cui ha manifestato la propria volontà, si trovava in uno stato di inconsapevolezza.

Anche la demenza senile del donante può rientrare tra le cause di annullamento del contratto.

Ricordiamo che altri vizi di sostanza che costituiscono causa di nullità di una donazione di modico valore possono essere:

  • errore del donante;
  • oggetto della donazione: in questo caso si fa riferimento all’impossibilità di donare un bene non di proprietà del donante, o che ancora non esiste. Inoltre, l’oggetto della donazione non può avere indicazioni generiche ma dev’essere individuato con precisione.

 

Differenza tra vizio di forma e di sostanza

In presenza di vizi di forma si parla di nullità della donazione, mentre al manifestarsi di vizi di sostanza di annullamento. Comunque, in entrambe le situazioni per la cancellazione del contratto è necessario intentare causa al donante.

La differenza sostanziale tra le due situazioni è che una donazione nulla può essere impugnata da chiunque sostenga di avere interesse o vantare diritti sul bene donato. In tal senso, la legge non ha stabilito termini di prescrizione o decadenza, quindi il soggetto può intraprendere l’azione giudiziaria in qualsiasi momento.

Viceversa, la causa per una donazione annullabile va avviata non oltre i 5 anni dal manifestarsi del vizio di sostanza.

 

Annullamento della donazione

Per la normativa vigente non ha alcuna rilevanza il motivo che porta una persona a donare un bene, tuttavia impone il rispetto di determinate condizioni affinché la donazione sia ritenuta valida. Abbiamo visto come per le donazioni di modico valore non sussiste alcun vizio di forma, proprio per l’informalità con cui si manifesta la volontà di donare. Invece, si possono verificare vizi di sostanza che portano alla cancellazione del contratto.

Nelle donazioni non di modico valore è possibile cadere sia in vizi di forma che di sostanza e al conseguente annullamento.

Ciò nonostante, è possibile richiedere l’annullamento ad eccezione dei seguenti casi:

  • errore del donante;
  • attribuzione di beni o diritti a seguito di motivi illeciti.

La donazione, in entrambi i casi, è nulla se errore o motivo illecito risultano dal contratto e rappresentano l’unica motivazione che ha portato il donante a perfezionare l’atto di donazione.

 

La donazione si può revocare?

In linea di massima il contratto di donazione è irrevocabile, tuttavia la legge ha individuato alcune situazioni che permettono al donante di richiedere la revoca. Le ipotesi in questione sono due:

  • ingratitudine del donatario (articolo 801 c.c.);
  • sopravvivenza di figli (articolo 803 c.c.).

In entrambi i casi la revoca è ammessa sebbene la donazione sia stata accettata tramite atto pubblico, quindi perfetta, ed effettuata rispettando la forma richiesta.

 

Revoca per ingratitudine

La donazione può essere revocata per ingratitudine qualora il donatario abbia commesso gravi azioni nei confronti del donante ed in particolare:

  • omicidio volontario, tentato omicidio o altri reati a cui è possibile applicare la legge sull’omicidio: tali atti comportano la revoca della donazione se compiuti anche nei confronti del coniuge, nonché dei discendenti o ascendenti del donante. La revoca non si manifesta qualora l’azione avvenga per cause non punibili (ad esempio la legittima difesa);
  • ingiuria grave: questo particolare caso si manifesta attraverso un comportamento di disistima e mancanza di rispetto della dignità del donante da parte del donatario. Un atteggiamento in netto contrasto col senso di riconoscenza che, invece, dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra le parti;
  • che la donazione abbia provocato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • che il donatario abbia rifiutato di corrispondere gli alimenti dovuti per legge.

Nei suddetti casi la revoca della donazione dev’essere esercitata entro 1 anno dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza dell’azione commessa dal donatario (articolo 802 del c.c).

 

Revoca per sopravvivenza di figli

La legge permette di revocare la donazione se il donante, al momento della stipula del contratto, non aveva o non sapeva di avere figli o discendenti. Il termine massimo per richiedere la revoca è 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio, o dal giorno in cui il donante ha scoperto l’esistenza di un discendente, oppure dal riconoscimento di un figlio avuto fuori dal matrimonio. Il donante non può richiedere la revoca dopo la morte del figlio o del discendente.

Per capire come funziona la suddetta ipotesi, facciamo un semplice esempio: supponiamo che Mario, celibe e senza discendenti, decida di donare a Carlo un immobile. Trascorsi 3 anni dal trasferimento della proprietà del bene, Mario incontra Francesca dalla quale ha un figlio. In questo caso la legge permette a Mario di richiedere la revoca della donazione e tornare in possesso dell’immobile.

 

Gli effetti della revoca

A partire dal giorno in cui una donazione viene revocata, il donatario è tenuto alla totale restituzione dei beni ricevuti e dei relativi frutti. Qualora il soggetto non fosse più in possesso dei beni, ad esempio quando gli stessi siano stati venduti, egli dovrà versare al donante il valore equivalente calcolato al momento della revoca, ivi compresi i relativi frutti.

 

Risoluzione della donazione per mutuo dissenso

Se donante e donatario sono concordi nell’annullare il contratto di donazione stipulato anni prima, possono avvalersi del mutuo dissenso. Si tratta di un negozio risolutorio, autonomo e unitario riconosciuto dal codice civile che permette al donante di riavere ciò che aveva dato.

La risoluzione dev’essere effettuata con la medesima forma richiesta per la stipula del contratto di donazione, ovvero con atto notarile (il professionista può essere diverso da quello che ha redatto l’atto originario).

 

Impugnazione della donazione da parte dei legittimi eredi

Una situazione che porta a impugnare una donazione, avviene in presenza di uno o più eredi che ritengono di essere stati privati della quota legittima per via delle azioni intraprese in vita dal de cuius. In questi casi, genitori, coniuge o figli del defunto hanno tempo fino a 10 anni dalla morte del donante per agire in sede giudiziaria sulla base del cosiddetto principio dell’azione di riduzione della quota legittima.

Qualora il giudice accolga le richieste degli eredi legittimari, la donazione viene ridotta progressivamente partendo dall’ultimo trasferimento e risalendo via via a quelli precedenti, fino a ripristinare interamente la quota legittima.

 

Donazioni irrevocabili

Gli unici due casi ammessi dalla legge che rendono la donazione irrevocabile, anche a seguito di ingratitudine del donatario o sopravvivenza di figli, sono:

  • donazione rimuneratoria;
  • donazione obnuziale.

La donazione rimuneratoria è una manifestazione di gratitudine del donante nei confronti del donatario. Questi sentimenti nascono come conseguenza di fatti avvenuti prima della donazione, oppure dalla promessa di compiere azioni in futuro a favore del donante. In tal senso, un tipico esempio è la riconoscenza per aver salvato la vita del donante, il quale decide di ripagare la persona trasferendogli beni.

La donazione obnuziale avviene a seguito di un matrimonio. Il donatario può essere uno solo degli sposi, entrambi, oppure i futuri figli. Questo tipo di donazione non richiede accettazione per essere considerata perfetta e produce effetti solo dopo la celebrazione del matrimonio.

Rendendo irrevocabili tali tipologie di donazione il legislatore ha voluto sottolineare, in un caso, il valore morale e sociale delle azioni compiute dal donatario e nell’altro la volontà del donante di contribuire economicamente alla nascita di una nuova famiglia.

   

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1 Comment
FERNANDO

Maggio 17, 2023 @ 09:27

Reply

Buongiorno, avendo in corso un procedimento civile, é possibile fare la donazione dei beni immobili ai propri figli, sottraendo così i medesimi ai creditori dopo la sentenza?
Grazie.

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