Scioglimento società di persone e di capitali senza notaio

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Quando si avvia un’attività economica si parte sempre con grande ottimismo pensando ad un futuro radioso. Tuttavia, complici anche periodi di crisi economica come quelli appena passati, è frequente vedere società venire alla luce e sparire con altrettanta rapidità.

Quando le condizioni economico-patrimoniali versano in grave sofferenza, proseguire l’attività diventa impossibile e non rimane che effettuare una chiusura volontaria. Sia che si tratti di società di persone o di capitali, la cessazione prevede una procedura abbastanza complessa, l’intervento di un notaio e costi ulteriori da sostenere.

Non è però sempre così. Ci sono casi in cui una SAS, SNC e anche una SRL, possono essere cancellate senza la necessità di un atto notarile.

Indice:

 

Procedura ordinaria per la chiusura di una società

In linea di massima qualora si debba chiudere una società, la prima operazione è convocare un’assemblea straordinaria dei soci in presenza di un notaio. È il momento in cui si prende ufficialmente la decisione di porre fine all’attività e di mettere in liquidazione la società.

In questo modo vengono portati a termine tutti gli eventuali affari in corso, si può procedere al versamento di tutte le imposte, pagare i fornitori, incassare il rimanente dai clienti e dismettere e vendere tutti i macchinari.

In pratica si eseguono tutte quelle operazioni per fare in modo che a fine liquidazione, rimanga una situazione con crediti e debiti azzerati. L’eventuale rimanenza di denaro potrà essere ripartita tra i soci. L’ultima operazione da eseguire è il deposito del bilancio di liquidazione alla Camera di Commercio e procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Tutta questa lunga procedura prevede anche dei costi, non indifferenti. Vediamo di seguito i casi in cui si può limitare tutto questo.

 

Chiusura di una società di persone SAS e SNC senza notaio

Serve fare una distinzione tra società di persone e di capitali. In entrambe i casi ci sono circostanze che prevedono la cessazione dell’attività senza atto notarile ma con delle differenze.

Innanzitutto è bene precisare quali sono le cause di scioglimento di una società previste dalla legge e in particolare dall’articolo 2272:

  1. decorrenza del termine di durata previsto dallo statuto societario;
  2. raggiungimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. volontà di tutti i soci;
  4. in mancanza del corretto numero di soci e se non viene ricostituito entro sei mesi;
  5. per eventuali altre cause previste dallo statuto societario.

È quindi possibile chiudere una società di persone senza atto notarile?  La risposta è si.

È però necessario sottolineare che non tutte le Camere di Commercio applicano lo stesso metro di giudizio e, in alcuni casi, per la stessa situazione, adottato comportamenti completamente differenti.

In linea di massima, se sussistono le condizioni stabilite dai punti 1, 2 e 4, le così dette cause legali, è sufficiente la dichiarazione dell’amministratore trascritta nel Registro delle Imprese. Anche per il punto 5 si può ritenere sufficiente tale dichiarazione visto che non interviene la volontà dei soci, già espressa al momento dell’atto notarile per la costituzione della società.

Per quando riguarda il punto 3, siccome lo scioglimento della società è dovuto alla esplicita volontà dei soci, è necessario indire un’assemblea straordinaria e mettere tutto a verbale con la presenza di un notaio.

C’è da fare una precisazione sul punto 4. Se in una società viene a mancare la pluralità dei soci (a causa per esempio di un decesso) e non viene ricostituita entra sei mesi, il socio superstite può avvalersi della causa di diritto, sciogliere la società e trasformarla in un ditta individuale. E’ una vera e propria successione del socio superstite che acquisisce tutte le posizioni giuridiche della società estinta. Del resto è proprio una caratteristica intrinseca di una società di persone quella della responsabilità illimitata che, in casi come questi, diventa un’esclusiva del socio rimanente.

Come detto una volta redatta la dichiarazione dell’amministratore e depositata presso il Registro delle imprese, serve effettuare la procedura di cancellazione. Anche in questo caso per i punti 1, 4 e 5 stabiliti dalla legge 2272, non ci sono particolari problemi.

Accertare la decorrenza di un termine, la mancata pluralità dei soci e un’eventuale clausola prevista dall’atto costitutivo, non sono affatto operazioni difficili o che possano dar luogo a interpretazioni particolari.

Qualche problema o dubbio potrebbe sorgere per il punto 2. In questi casi stabilire il raggiungimento dell’oggetto sociale o il sopraggiungere di condizioni che ne hanno impedito il conseguimento, non è molto semplice.

Ecco perchè, spesso, molte Camere di Commercio assumono, a ragion veduta, dei comportamenti particolarmente scettici di fronte alle dichiarazioni fornite dagli amministratori. A tal proposito il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) nella circolare nr. 94215 del 19/05/2014, ha tenuto a chiarire come accertare le cause legali dello scioglimento.

In particolare, per quanto concerne il conseguimento o mancato oggetto sociale, ha stabilito che è impossibile che ciò si verifichi in caso di oggetto societario molto ampio e vago. Ne consegue che deve essere un oggetto specifico e circoscritto perché questa causa di scioglimento abbia valore.

Altresì è assolutamente opportuno che l’assemblea straordinaria dei soci abbia dimostrato la volontà di non cambiare l’oggetto sociale.

Altro aspetto da considerare è il bilancio finale di liquidazione. Il documento, durante la fase di scioglimento e liquidazione, non presenta l’obbligo di essere depositato presso il Registro Imprese. La cosa importante è che abbia l’attivo pari a zero a prescindere dal saldo finale delle passività.

In pratica il bilancio finale di liquidazione può presentare un deficit patrimoniale a causa di residui debiti non saldati dovuti ad incapienza dell’attivo. In questi casi ovviamente i soci non devono aver ricevuto nessun tipo di compenso a titolo di rimborso.

Una volta terminata anche la fase di liquidazione finalmente può essere richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

 

La cancellazione d’ufficio

Un caso particolare che prevede la cancellazione automatica di una società di persone dal registro delle imprese (senza notaio), è decorsi tre anni di inattività. È il DPR nr.247 del 23 luglio 2004 che stabilisce questa possibilità e anche le eventuali cause per cui si attiva tale procedimento. In particolare la cancellazione automatica avviene per:

  • irreperibilità presso la sede legale;
  • tre anni consecutivi con la totale mancanza di atti di gestione della società;
  • mancanza del codice fiscale (normalmente è il numero di partita IVA);
  • non è stata ricostruita la pluralità dei soci scaduto il termine si sei mesi;
  • decorrenza del termine di durata con l’assenza di tacita proroga.

Nella pratica, una società che viene automaticamente cancellata riceve una notifica dell’avvio del procedimento. La società può decidere di presentare la denuncia di scioglimento e cancellazione al Registro Imprese oppure, se intende opporsi, deve fornire adeguati elementi per giustificare la persistenza dell’attività sociale.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica o passati 45 giorni dall’affissione all’Albo camerale, se non c’è nessun riscontro da parte della società coinvolta, gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale. Vengono comunicate le motivazioni per la richiesta di cancellazione e viene eventualmente nominato un liquidatore oppure si passano gli atti direttamente al Giudice del Registro per la definitiva cancellazione.

 

La liquidazione semplificata: come chiudere una SRL senza notaio

Da non molto tempo è stata introdotta la possibilità di sciogliere una società SRL con una procedura semplificata che evita di dover far intervenire un notaio. Sono tre le fasi che portano alla cancellazione di una società di capitali:

  • verifica delle cause dello scioglimento;
  • liquidazione;
  • cancellazione dal Registro delle Imprese.

Tra le possibili cause di scioglimento rientrano:

  1. impossibilità di funzionamento;
  2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. reiterata mancanza di attività dell’assemblea dei soci;
  4. dichiarazione di nullità della società;
  5. riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dalla legge;
  6. impossibilità di liquidare la quota di un socio che ha esercitato il diritto di recesso;
  7. per deliberazione dell’assembla;
  8. per altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto societario.

Tutte queste cause appena elencate operano di diritto. Un fatto importante da sottolineare, perché non richiedono nessun tipo di accertamento come una delibera da parte dei soci, o un decreto di un Tribunale e, di conseguenza, nemmeno il ricorso ad un atto pubblico notarile.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che anche il verbale di nomina del liquidatore non deve necessariamente avere la forma dell’atto pubblico. È sufficiente una semplice delibera dell’assemblea.

Si deduce che l’obbligo della presenza di un notaio avviene solo quando l’assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione volontaria della società.

 

Le varie fasi della procedura semplificata

Prima di iniziare una procedura semplificata è consigliabile contattare la Camera di Commercio per verificare se tale procedimento è accettato o se vengono richiesti particolari documenti. È importante anche possedere le firme digitali dell’amministratore unico e del liquidatore: non sempre sono necessarie ma è bene averle a portata di mano.

La fase iniziale è l’accertamento delle cause di scioglimento. Il compito spetta agli amministratori che possono anche essere più di uno. E’ necessario depositare una documentazione in Camera di Commercio con specificati i motivi dello scioglimento e la dichiarazione di accertamento della causa.

Naturalmente le motivazioni saranno diverse in base alla situazione, ma serve fare attenzione. Ad esempio, il mancato raggiungimento dell’oggetto sociale non può essere giustificato con una situazione economica precaria o la mancanza di clienti; allo stesso modo la continua inattività dell’assemblea deve essere accertata ufficialmente.

La seconda fase è l’apertura della liquidazione e la nomina di un liquidatore. La terza e ultima fase è la cancellazione dal Registro Imprese con conseguente chiusura della partita IVA. È preferibile in questa fase depositare anche il bilancio di liquidazione.

 

Quanto si risparmia chiudendo una società senza l’intervento di un notaio?

Sappiamo bene come ogni qual volta ci sia l’obbligo di richiedere l’intervento di un notaio i costi salgano in maniera vertiginosa. Ad esempio, per una società di persone chiusa con la sola presentazione della dichiarazione dell’amministratore, i costi sono minimi e si riducono a 59 euro di un’imposta di bollo con l’aggiunta di spese per i diritti di segreteria che si aggirano su cifre attorno ai 100 euro. Ben diversa sarebbe la situazione in caso di assemblea straordinaria con la presenza di un notaio per redarre l’atto ufficiale e con tutto l’iter burocratico che ne conseguirebbe. Si andrebbe infatti a circa 1.500 € tra notaio, tasse e commercialista.

Per quanto riguarda invece una società di capitali, anche se si esegue una procedura di liquidazione semplificata evitando gli oneri notarili, è necessario sostenere i costi per il pagamento di un intermediario che si occupi della pratica.

Calcolando i costi per diritti, bolli e la parcella del professionista (normalmente un commercialista) la spesa minima si aggira attorno ai 1.350 – 1.400 euro. Sono senza dubbio cifre decisamente inferiori rispetto a tutta la procedura di liquidazione con la presenza di un notaio.

 

Conclusioni

A nessuno piace chiudere una società. La maggior parte delle volte sta a significare il fallimento di un progetto o la fine anticipata di una attività che si pensava potesse avere un roseo avvenire. Fatto sta che per incapacità dei soci o per cause che potremmo definire di forza maggiore, ogni anno in Italia il numero di società che finiscono in liquidazione è molto alto.

Sapere che ci sono procedure semplificate, e la possibilità di non doversi sempre rivolgere ad un notaio, è senza dubbio un grosso vantaggio per snellire, da una parte le operazioni burocratiche, e dall’altra ridurre al minimo i costi.

Vedere la propria società dover chiudere i battenti è spesso uno grosso dolore, prendiamoci almeno la magra consolazione di non dover regalare altri soldi per inutili atti notarili quando non è strettamente necessario.

   

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5 Comments
Joseph

Gennaio 27, 2022 @ 19:48

Reply

Buongiorno, sono amministratore di una sas inattiva dal 2006. Non ho mai ricevuto nessuna comunicazione di cancellazione d’ufficio.
Ci sono delle procedure x sollecitare la chiusura?
Ringrazio e saluti.

GIOVANNI ROMEI

Settembre 30, 2021 @ 21:04

Reply

ho chiuso una sas diversi anni fà, ora ci siamo accorti di essere proprietari di un relitto di terreno dove ora vie è una parte di strada “pubblica” e un piccolo ritaglio di terreno dove insiste una cabina Enel . Vorremmo cedere al Comune il terreno dove insiste la strada e il piccolo terreno dove è stata costruita la cabina Enel. Come Fare?

Michele R.

Marzo 16, 2021 @ 10:38

Reply

Buongiorno, sono amministratore di una sas inattiva dal 2009. Non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione d’ufficio e mi domando perchè. C’è qualcosa che posso fare per sollecitare che questo procedimento abbia luogo? Forse non è avvenuto perchè risultano delle pendenze amministrative o comunque vista l’enorme inattività doveva essere comunque cancellata? Ringrazio sentitamente

ANDREA

Gennaio 15, 2022 @ 10:06

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CIAO
MI TROVO NELLA TUA STESSA SISTUAZIONE
COME HAI RISOLTO ?

Stefania

Maggio 29, 2019 @ 11:52

Reply

Buongiorno.
Siamo una Snc di due Socie che, purtroppo, si trova a dover chiudere la Società (dopo 20 mesi di attività) in quanto, malgrado i continui contributi personali, la stessa non arriva mai a coprire le spese.
Le spese di chiusura indicateci dal nostro commercialista ammontano a circa 4500 € (comprensivo di notaio e chiusure varie) ma per noi, in questo momento sono insostenibili.
Abbiamo quindi deciso di provare una soluzione alternativa e, incappando nel vostro sito abbiamo raccolto informazioni molto interessanti.
Non ci è però chiara la seconda fase: l’apertura della liquidazione e la nomina di un liquidatore.
In che cosa consiste esattamente l’apertura della liquidazione? e per la nomina di un liquidatore a chi ci dobbiamo rivolgere?
Restiamo in attesa di una vostra cortese risposta in merito e di ogni informazione supplementare che vorrete fornirci
Grazie e cordiali saluti

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