Differenze tra ASD e SSD
Lo sport dilettantistico in Italia conta un impressionante esercito di praticanti, un movimento gestito ed organizzato da altrettante numerose associazioni e società sportive.
Il termine dilettante, al contrario di un professionista che percepisce un vero e proprio compenso (o stipendio per le sue prestazioni sportive), sta ad indicare come l’atleta percepisca soltanto dei compensi per la partecipazione diretta alle manifestazioni sportive o per forme di collaborazione non professionali.
Allo stesso modo le società di appartenenza non devono avere fini di lucro. Una domanda da porsi nel momento della creazione di un ente dilettantistico è:
…meglio un’associazione o una società sportiva?
Le differenze sono sostanziali ed è importante conoscerle per fare la scelta migliore in base alle proprie necessità. Di seguito andremo ad analizzare caratteristiche, il procedimento per la costituzione e gli eventuali regimi fiscali agevolati che contraddistinguono questi particolari soggetti giuridici.
Indice:
- Società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro: di cosa si tratta?
- SSD sotto forma di SRL, SPA e Cooperative
- Come costituire una ASD
- Come costituire una SSD
- Differenze tra ASD e SSD
- SSD e ASD: le agevolazioni fiscali
- Modalità di adesione al regime fiscale agevolato
- Esoneri e adempimenti delle ASD e SSD senza scopi di lucro
- Innalzamento della soglia dei compensi sportivi
- Pagamenti tracciati obbligatori sopra i 1000 euro
- Trattamento fiscale per la cessione di atleti
- SSD e ASD qual è la scelta migliore?
Società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro: di cosa si tratta?
Un’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata avvalendosi di due forme giuridiche: da una parte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dall’altra le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste ultime possono essere costituite con due forme diverse: società di capitali o società cooperative. In tutti i casi il requisito fondamentale è l’assenza delle finalità di lucro.
Il fine di questi enti non commerciali è la promozione di una determinata attività sportiva e didattica che viene svolta da un determinato numero di persone (tesserati) in modo non professionale.
Normalmente una SSD è la naturale evoluzione di un’associazione sportiva dilettantistica nata per la passione di pochi soci che con il tempo assume sempre maggior importanza, aumentando in modo esponenziale il numero di tesserati.
L’ampliamento delle attività sportive svolte porta ad un naturale aumento delle esigenze e delle risorse da dover impiegare, tanto da non poter più essere gestita come una semplice forma amministrativa tipica dell’associazione.
Quando l’attività sportiva dilettantistica conta certi numeri, e comincia a diventare rilevante anche la disponibilità finanziaria, aumentano le problematiche e responsabilità civili in caso di danni ed incidenti.
Tutta una serie di aspetti che fanno propendere per il passaggio da ASD a SSD. La società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro rappresenta una forma giuridica decisamente più adeguata quando numero di tesserati, grandezza della struttura e ricavi complessivi che raggiungono determinati livelli.
SSD sotto forma di SRL, SPA e Cooperative
Non tutti sono a conoscenza della possibilità di costituire una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sotto forma si una società di capitali SRL o SPA.
La SSD sotto forma di SRL può essere pluripersonale o unipersonale: nel primo caso serviranno almeno due persone per la sua costituzione, mentre nel secondo basterà un unico socio. Lo scopo di una società con queste caratteristiche è quello di fornire, alle imprese di ridotte dimensioni, uno schema societario che dia la possibilità di godere dei vantaggi della responsabilità limitata. La personalità giuridica viene acquisita dalla società nel momento in cui avviene l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Una società SSD sotto forma di SPA per poter essere costituita deve rispettare le seguenti condizioni:
- sottoscrizione dell’interno capitale sociale;
- versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;
- per i conferimenti in natura e sotto forma di crediti, deve essere presentata una relazione giurata di stima;
- devono sussistere tutte la autorizzazioni e condizioni previste dalla legge per la costituzione della società vista la particolarità dell’oggetto.
Una società sportiva dilettantistica sotto forma di SPA può essere costituita in due modi:
- costituzione simultanea;
- costituzione per pubblica sottoscrizione.
Infine ci sono le SSD sotto forma di cooperative che a sua volta si possono suddividere in due categorie:
- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative a mutualità non prevalente.
Ci sono grossi vantaggi da tenere in considerazione quando si decide di costituire una società sportiva dilettantistica sotto forma di cooperativa ed in particolare:
- acquisisce personalità giuridica indipendentemente dal valore del capitale sociale;
- è caratterizzata da un principio di democraticità conseguente al voto capitario. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea del tutto indipendente dal proprio numero di quote;
- è caratterizzata dal così detto principio della porta aperta: non è necessario modificare l’atto costitutivo in caso di ammissione di nuovi soci;
- il patrimonio della società è completamente separato da quello dei soci, che rispondono soltanto nei limiti dei conferimenti sottoscritti.
Come costituire una ASD
Un’associazione sportiva deve svolgere un’attività senza scopo di lucro ritenuta dilettantistica dai regolamenti del CONI e registrata nel relativo albo. Per la sua costituzione è necessario seguire una precisa procedura:
- per prima cosa si deve stabilire l’attività sportiva che verrà svolta e gli scopi dell’associazione. È necessario che i soci fondatori siano almeno 3 che costituiranno il primo consiglio direttivo;
- preparare due copie originali dell’atto costitutivo e dello statuto. All’interno dovranno essere inseriti tutti i requisiti previsti dal Codice Civile, dalla legge fiscale (TUIR) e dall’art. 90 della legge 289/2002.
- registrazione dell’associazione sportiva dilettantistica presso l’Agenzia delle Entrate; è un’azione fondamentale per avere successivamente diritto alle agevolazioni fiscali previste. Per fare questa operazione sarà necessario dover richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, procurarsi i bolli da applicare su ogni documento e presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia.
- a questo punto non rimane che effettuare la registrazione presso una Federazione Sportiva Nazionale in base all’attività scelta. Successivamente sarà necessaria anche l’iscrizione al registro telematico del CONI. Quest’ultima operazione è determinante perché sancisce la validità dell’associazione sportiva dilettantistica. È possibile scegliere di iscriversi ad un Ente di Promozione Sportiva in alternativa alle Federazioni Sportive.
Ciò che si nota dalla procedura per la creazione di una ASD, è la mancanza di un atto notarile e di un riconoscimento governativo. Si tratta di un notevole vantaggio che da una parte riduce sensibilmente i costi e dall’altro evita procedure burocratiche molto complesse.
Il rispetto di tutti i requisiti e procedimenti è l’unica garanzia della validità e del riconoscimento del soggetto giuridico. Questo comporta il beneficio del regime fiscale agevolato previsto dal sistema tributario e tutela civilmente, sia l’associazione che tutti i suoi tesserati.
Una ASD, come qualsiasi altra associazione, avrà un’organizzazione che prevede un presidente che ha la funzione di rappresentare la società stessa e di organizzare e coordinare le varie attività, un consiglio direttivo che rappresenta l’organo esecutivo, e l’assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio annuale e nominare gli organi associativi.
Per quando riguarda la stesura dello statuto devono essere rispettate le seguenti regole:
- obbligo di inserire nella denominazione societaria la finalità sportiva e il termine dilettantistica;
- totale assenza di scopo di lucro e distribuzione utili tra i soci;
- rispetto della democrazia interna;
- svolgimento di attività dilettantistiche, didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire altre cariche in associazioni che svolgono la medesima attività sportiva;
- gli amministratori non possono ricevere compensi (i collaboratori invece possono essere retribuiti);
- il patrimonio sarà devoluto ai fini sportivi o in beneficenza in caso di scioglimento della società;
- obbligo di rispetto delle direttive del CONI e della Federazione o Ente Sportivo di appartenenza.
Redarre uno statuto in modo corretto, e facendo attenzione a rispettare tutti i punti appena sopra citati, è indispensabile perché un’associazione sia considerata una ASD con tutti i benefici che ne derivano. In mancanza del rispetto di tali regole l’iscrizione alla Federazione o Ente Sportivo scelto verrà rifiutata.
Come costituire una SSD
Per costituire una società dilettantistica sportiva senza scopo di lucro il procedimento è suddiviso in quattro fasi e precisamente:
- stipula dell’atto costitutivo e stesura dello statuto societario;
- verifica del rispetto della legalità sia formale che sostanziale dell’atto costitutivo (da parte di un notaio);
- iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- iscrizione presso una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva e successiva iscrizione presso il registro del CONI.
Nel momento in cui viene stipulato l’atto costitutivo nasce un nuovo soggetto giuridico con totale autonomia rispetto ai soci. Per completare la costituzione della società è necessaria la denuncia presso l’Agenzia locale delle entrate.
Atto costitutivo e statuto rappresentano due documenti separati: il primo contiene le volontà dei soci di voler creare la società e tutti i dati principali che riguardano l’organizzazione societaria, il secondo presenta le regole legali e convenzionali per il funzionamento della società stessa. Nel caso di una SSD è possibile scegliere tra la classica distinzione tra atto costitutivo e statuto oppure prevedere un unico documento.
Per redarre un atto costitutivo/statuto è necessario che siano indicate tutta una serie di informazioni e obblighi da rispettare. Ecco di seguito l’elenco completo:
- per ciascun socio dovrà essere indicato: nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita o eventuale costituzione, domicilio o sede e cittadinanza;
- la denominazione della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
- il comune presso cui è situata la sede societaria;
- il, o i comuni, presso cui sono situate eventuali sede secondarie;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale: si dovrà fare riferimento all’attività sportiva dilettantistica organizzata ed eventuali altre attività didattiche;
- a quanto ammonta l’intero capitale sociale (sottoscritto e versato) che non deve essere inferiore al limite di 10mila euro;
- deve essere specificato l’ammontare delle quote di ciascun socio;
- devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, nonché il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- chiara indicazione del soggetto a cui è affidata l’amministrazione societaria ed eventuali altre persone che si dovranno occupare della revisione legale dei conti;
- l’indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale dell’ente;
- l’assenza dello scopo di lucro e l’assoluto divieto di spartizione degli eventuali utili derivanti dai proventi societari. Tale divieto riguarda anche le forme indirette di divisione;
- l’obbligo di redarre un rendiconto economico-finanziario;
- in caso di scioglimento della società c’è l’obbligo di trasmissione del patrimonio ai fini sportivi o per fini benefici;
- obbligo di rispettare le disposizioni del CONI e di tutti i regolamenti emanati dalle Federazioni e Enti Sportivi Nazionali a cui la società è affiliata o intende affiliarsi;
- divieto assoluto per un amministratore di poter ricoprire un’altra carica in società o associazioni che facciano parte della stessa Federazione o Ente Sportivo Nazionale.
Tale obbligo è valido anche nei confronti di discipline associate se riconosciute dal CONI e facenti parte della stessa categoria dell’attività svolta.
Nonostante una SSD sia un soggetto giuridico non a scopo di lucro, rientra comunque nell’ambito delle società di capitali. Questo comporta per legge l’obbligo dell’intervento di un notaio che dovrà preoccuparsi di verificare la regolarità e la rispondenza ai requisiti richiesti prima di depositare gli atti. Il notaio dovrà anche preoccuparsi della richiesta della partita IVA.
Il passo successivo è l’iscrizione, obbligatoria, alla Camera di Commercio con relativo pagamento del contributo annuo (solitamente nel mese di giugno).
Le ultime operazioni da compiere sono la presentazione del modello EAS e SIAE per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Il primo deve essere fatto pervenire per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione della società.
Il secondo è un adempimento obbligatorio per richiedere le agevolazioni fiscali riguardanti il regime forfettario dell’IVA e i redditi sulle attività commerciali. Deve essere fatta opportuna comunicazione alla SIAE utilizzando relativo modulo e tramite lettera raccomandata.
Anche la SSD come la ASD, per poter godere delle agevolazioni fiscali, deve registrarsi presso una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva. Solo in questo modo è possibile ottenere il certificato per poter essere iscritti al registro del CONI. Tale affiliazione ha una validità di un anno e deve essere rinnovata, pena la scadenza e la perdita delle agevolazioni tributarie.
Differenze tra ASD e SSD
Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono le due forme di contratto più utilizzate per dirigere un’organizzazione sportiva con un certo numero di associati.
Entrambe le formule sono riconducibili a soggetti o enti che hanno in comune la totale assenza delle finalità di lucro e l’impossibilità di distribuire utili a fine esercizio. Per dare un’indicazione molto semplicistica ma che rende bene l’idea, possiamo dire che mentre una ASD è un’associazione dove tutti i soci godono di pari diritti e non c’è un proprietario, una SSD è una società dove i soci invece hanno un diverso peso (in base alle quote versate) e dove è chiara la proprietà.
Se rispettati determinati requisiti sia le ASD che le SSD possono godere di regimi fiscali agevolati che, come vedremo più dettagliatamente in seguito, permettono una determinazione forfettaria dell’IVA e delle imposte dirette, nonché di importanti esenzioni tributarie sui compensi elargiti ai collaboratori.
Come abbiamo visto, creare una ASD è molto più semplice e meno costoso che non costituire una SSD. Quest’ultima, necessita della presenza di un notaio che dovrà verificare il rispetto della legalità dello statuto con relativi costi e tempo per svolgere tutte le operazioni richieste.
Una ASD necessità di una partita IVA ma non ha l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio (operazione comunque consigliata per una migliore gestione dell’associazione).
Una differenza sostanziale tra i due soggetti giuridici riguarda la responsabilità. Le attività sportive, anche se dilettantistiche, richiamano, spesso, molto pubblico e dove c’è grande aggregazione di persone ci sono inevitabilmente costi da sostenere e altre responsabilità che devono essere tenute ben presenti.
È un argomento molto importante da tenere in considerazione e assolutamente da non sottovalutare. Può capitare che a causa di comportamenti scorretti delle persone che stanno assistendo all’evento, si verifichino incidenti che possono dare origine a procedimenti legali ed eventuali richieste di risarcimento.
In caso di dissesto finanziario è bene sapere che il presidente di una ASD dovrà pagare i debiti di tasca propria, mentre, per una SSD vengono applicati i medesimi articoli del codice civile di una società di capitale.
Questo significa che la responsabilità patrimoniale si limiterà all’importo del capitale sociale senza intaccare quello dei soci (tranne nei casi in cui sono state rilasciate fideiussioni personali).
Altra sostanziale differenza tra le due organizzazioni è l’effettiva proprietà. Una ASD è praticamente di tutti i tesserati in quanto il capitale sociale non è suddiviso in quote e nelle assemblee ogni singolo associato rappresenta un voto.
In una SSD, invece, la situazione è completamente diversa e la proprietà è del socio che detiene la quota di maggioranza del capitale sociale. Per fare un esempio, una SSD che conta 2000 tesserati può essere posseduta da un’unico socio titolare di tutte le quote che governerà in prima persona la società oppure l’affiderà a collaboratori di sua fiducia.
Mentre in una ASD non c’è alcuna distinzione tra i vari tesserati, in una SSD c’è la netta separazione tra frequentatori della società sportiva e soci.
Infine gli ultimi due punti a favore di un’associazione sportiva dilettantistica sono i bassi costi di gestione (soprattutto per non dover presentare nessun tipo di bilancio di fine esercizio) e la possibilità di godere delle elargizioni del 5 per mille.
SSD e ASD: le agevolazioni fiscali
Associazioni e società sportive dilettantistiche offrono il vantaggio di poter godere di un regime fiscale agevolato. Quest’anno l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.18/E del primo agosto, ha deciso di far ulteriore chiarezza su questo argomento.
La legge che regolamenta le agevolazioni fiscali per ASD e SSD senza scopo di lucro è la n. 398 risalente al 16 dicembre 1991. Negli ultimi tempi sono stati sollevati molti dubbi a riguardo, tanto da spingere Agenzia delle Entrare e CONI a riunirsi attorno ad un tavolo. Da tale incontro è scaturita la circolare di cui sopra che riassume e puntualizza tipologia e modalità delle agevolazioni tributarie previste.
La regola di base dice che: associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro possono aderire alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, solo se hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a 400mila euro all’anno.
Partendo dalle agevolazioni che riguardano l’IVA, sono rimaste invariate le regole stabilite dall’articolo 74 del DPR n. 663/1972: ai fini della determinazione dell’IVA viene riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta dovuta. È importante sottolineare come la scelta di un regime forfettario precluda di fatto la detraibilità dell’IVA sugli acquisti.
Per quanto riguarda l’IRES, sia associazioni che società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, possono determinare il reddito applicando ai proventi derivanti dall’esercizio commerciale un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo l’importo totale alle plusvalenze patrimoniali.
Per il calcolo del reddito imponibile in una SSD sono compresi tutti i redditi conseguiti provenienti da qualsiasi fonte. Per una ASD con qualifica di ente non commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo quello fondiario, di capitale e di impresa.
I principali vantaggi fiscali e agevolazioni di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si possono così riassumere:
- le quote d’iscrizione e i corrispettivi pagati dai soci per poter partecipare alle attività sportive e corsi didattici, non sono soggette a tassazione.
- una ASD, per legge, gode della qualifica di ente non commerciale. Tale requisito è mantenuto anche se i proventi dell’attività commerciale (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) superano quelli dell’attività sportiva dilettantistica.
- come abbiamo visto i proventi derivanti dall’attività commerciale usufruiscono del regime agevolato con pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in regime forfettario, nonché una riduzione degli adempimenti contabili.
- gli eventuali compensi ad atleti, soci che svolgono funzioni di istruttori e amministratori sono detassati. Il limite dell’esenzione fiscale è di 10mila euro all’anno (valido sia per ASD che SSD).
- una persona fisica che effettua delle erogazioni liberali a favore di una ASD o SSD può godere di una deduzione fiscale fino ad un massimo del 19% del reddito annuo e per un importo che non può superare i 1500 euro per ogni esercizio di imposta; l’associazione o società che riceve la donazione deve ricordarsi di rilasciare una ricevuta cartacea per giustificare la somma incassata. Non servono particolari formalità ma è sufficiente una carta con l’intestazione associazione/società, con i dati del benefattore e l’importo totale ricevuto.
- le spese di pubblicità erogate da una società tramite una ASD o SSD possono essere completamente detratte, mentre per quelle di sponsorizzazione il limite è imposto ad un massimo di 200mila euro.
- possibilità di svolgere raccolte pubblicitarie occasionali in concomitanza con eventi o campagne di sensibilizzazione.
- nel caso l’associazione sportiva svolga servizi a favore di determinate categorie (giovani, anziani, e persone fisicamente svantaggiate), è possibile chiedere ed ottenere l’ammissione al 5 per mille; tale opportunità è negata alle SSD.
- una ASD può trasformarsi in ONLUS nel caso svolga un servizio a favore di persone che rientrano nelle così dette categorie svantaggiate (ex detenuti, alcolisti, tossico dipendenti, persone diversamente abili, ecc).
Come abbiamo già sottolineato per poter aderire al regime di agevolazione fiscale è importante aver redatto lo statuto societario rispettando tutti i vincoli e requisiti stabiliti dalla legge e, successivamente, aver effettuato opportuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate e registrazione presso una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva.
La mancanza del rispetto di tutti questi requisiti fa cadere la validità della SSD o ASD ed i relativi benefici tributari.
Modalità di adesione al regime fiscale agevolato
Qualora sia rispettato il requisito del limite di proventi da attività commerciale di 400mila euro, ASD e SSD devono effettuare una regolare comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate. Il comunicato deve essere inviato prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende godere del regime fiscale agevolato.
In caso di mancanza di una tempestiva comunicazione sono previste delle sanzioni amministrative che vanno da 250 euro fino ad un massimo di 2000 euro. Tuttavia, oltre alla multa da pagare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per le associazioni e società sportive senza finalità di lucro non decade il regime di agevolazioni fiscali. È sufficiente che entrambi i soggetti abbiano inviato, seppur in ritardo, la comunicazione di richiesta agli enti preposti.
Esoneri e adempimenti delle ASD e SSD senza scopi di lucro
Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono godere di una serie esoneri e sono obbligate a rispettare determinati adempimenti in merito agli obblighi contabili, dichiarazione e certificazione dei corrispettivi.
Gli esoneri riguardano:
- l’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- l’obbligo di certificazione attraverso ricevute e scontrini fiscali;
- l’obbligo di dichiarazione ai fini IVA;
- l’obbligo di fatturazione e di registrazione (tranne che per le prestazioni derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, concessioni o cessioni di diritti televisivi e trasmissioni radiofoniche).
Gli adempimenti obbligatori riguardano:
- le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente e conservate;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, è necessario effettuare il versamento dell’IVA;
- l’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, stabilisce l’obbligo di annotazione distinta dei proventi che non costituiscono reddito imponibile, nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;
- entro il 15 del mese successivo è necessario annotare, anche in un’unica registrazione, la somma dei corrispettivi e di tutti i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale.
Innalzamento della soglia dei compensi sportivi
Un latro aspetto che è stato rivisto con l’ultima delibera dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la soglia dei compensi sportivi. A partire dal 01/01/2018 è stata aumentata da 7.500 euro a 10.000 euro annui.
Superata la soglia dei 10.000 euro, una ASD o SSD opera come sostituto d’imposta del percettore applicando i seguenti parametri:
- da 10.000,01 a 30.658,28 in ritenuta a titolo definitivo applicando un’aliquota del 23% con l’aggiunta delle addizionali regionali e comunali;
- superiore a 30.658,28 euro, in ritenuta a titolo di acconto e obbligo di dichiarazione dei redditi da parte di chi percepisce il compenso.
Per quanto riguarda le altre regole in materia di compensi sportivi dilettantistici, nulla è cambiato rispetto alla normativa in vigore. I punti essenziali li possiamo così riassumere:
- è possibile erogare rimborsi spese comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di mezzi di trasporto da parte dello sportivo dilettante. Le spese dovranno essere documentate per poter godere della esenzione.
- l’associazione o società sportiva dilettantistica che eroga i compensi deve consegnare allo sportivo, entro il 28/02 di ogni anno, la Certificazione Unica (CU). Il documento contiene l’elenco di tutte le somme percepite durante l’anno solare e dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate in formato telematico.
- nel caso in cui lo sportivo che riceve il compenso sia un dipendente pubblico, c’è l’obbligo di comunicare all’amministrazione competente l’esistenza di una collaborazione con un’associazione o società dilettantistica. Dovrà essere precisato che tale attività verrà svolta ad di fuori dell’orario di lavoro e che saranno percepiti solo rimborsi.
I compensi che si possono ricondurre nell’ambito delle agevolazioni fiscali hanno la seguente natura:
- esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica: sono tutte le somme di denaro ricevute dagli atleti per la diretta partecipazione ad una manifestazione sportiva o per attività di formazione, preparazione atletica e assistenza tecnica. Tutte le mansioni devono avere natura non professionale.
- rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale: sono tutte le somme destinate a collaboratori che svolgono attività non professionali di segreteria (gestione quote di tesseramento, redazione verbali, compilazione libro dei soci, ecc.).
Possono usufruire della disciplina agevolata sui compensi:
- atleti dilettanti;
- istruttori, preparatori atletici, massaggiatori, fisioterapisti, tecnici purché l’attività sia svolta in maniera non professionale (possono anche far parte del consiglio amministrativo o essere soci);
- arbitri, giudici e commissari di gara;
- cronometristi;
- dirigenti accompagnatori.
Pagamenti tracciati obbligatori sopra i 1000 euro
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito per tutte le ASD e SSD senza scopo di lucro che hanno aderito al regime fiscale agevolato, l’obbligo della tracciabilità di qualsiasi pagamento pari o superiore alla soglia di 1000 euro.
Ogni pagamento ricevuto o versamento effettuato dovrà essere eseguito tramite un conto corrente bancario o postale intestato all’associazione o società coinvolta. Possono essere utilizzati anche altri metodi purché ritenuti idonei per consentire all’amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli.
Questo punto risolve di fatto tutti i dubbi e sospetti di illeciti derivanti da eventuali pagamenti in contanti che successivamente vengono depositati sul conto corrente societario. Per rispettare l’obbligo di tracciabilità, l’ente dovrà rilasciare una quietanza in corrispondenza di ogni pagamento ricevuto (tesseramento, quote di partecipazione ad un corso, ecc.) e conservarne una copia. Sarà necessario annotare tutti i dati dei soggetti che hanno effettuato un versamento, nonché gli importi incassati e pagati in un apposito registro.
Trattamento fiscale per la cessione di atleti
Un argomento che è stato puntualizzato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il regime di tassazione da applicare nel caso di cessione di un atleta tra due enti dilettantistici non a scopo di lucro. È una pratica che avviene con una certa frequenza soprattutto per i giocatori di calcio.
Normalmente una cessione è regolamentata dall’art.148, comma 3, del Tuir e stabilisce che se viene svolta tra associazioni e società sportive dilettantistiche che fanno parte di un’unica Federazione sportiva e senza una finalità lucrativa, ci si può avvalere del regime fiscale agevolato.
Al contrario verrà applicata una normale tassazione, secondo le regole vigenti, se la cessione rientra in un trasferimento meramente speculativo. Un classico esempio è l’acquisto di un diritto alle prestazioni sportive che però viene subito rivenduto senza che l’atleta sia minimamente coinvolto nella pratica sportiva della nuova associazione o società di appartenenza.
Allo stesso modo, si applicherà una normale tassazione nel caso in cui la cessione avvenga tra due ASD o SSD senza scopo di lucro appartenenti a due Federazioni Sportive differenti.
SSD e ASD qual è la scelta migliore?
Questo è il principale quesito che si pongono molti gestori di attività sportive che vorrebbero avvalersi di un soggetto giuridico senza scopo di lucro. Come abbiamo visto, la differenza tra una società e un’associazione sportiva dilettantistica è soprattutto nella responsabilità.
Una persona che decide di costituire un’associazione dilettantistica deve essere consapevole che in caso di debiti con terzi, questi potranno rivalersi sul patrimonio personale dell’associato. Questo problema non si verifica con una SSD in cui il, o i soci, si possono avvalere della responsabilità limitata.
Un aspetto che spesso fa propendere per la scelta dell’associazione sportiva sono i minori costi sia per la costituzione che per la futura gestione. Una società sportiva ha la necessità di un notaio per essere costituita e successivamente deve depositare un bilancio, dovendo pagare un consulente fiscale.
Altro fattore da non sottovalutare è l’impossibilità di servire alimenti e bevande ai propri soci, poiché sarebbero necessari i requisiti richiesti per l’apertura di un pubblico esercizio.
Per la scelta, un aspetto fondamentale su cui basarsi è la dimensione. Una struttura frequentata da migliaia di persone, la presenza di attrezzature molto costose, l’alto numero di soci e di collaboratori non possono essere gestiti da una ASD ma sarà necessario decidere di costituire un SSD.
Alla fine la rilevanza delle responsabilità limitata è comunque un fattore determinante: rischiare parte o l’intero patrimonio familiare perché, ad esempio, un tesserato ha avuto un incidente o per una vertenza sindacale, non è affatto consigliabile.
Un’associazione sportiva dilettantistica è senza dubbio uno strumento interessante per la gestione di una attività ludico-sportiva, ma è bene soffermarsi con attenzione e valutarne i reali vantaggi; molti sono comuni ad una società dilettantistica ma i rischi e l’assetto sono spesso non adeguati per l’attività che si intende svolgere.
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ALBERTO AGOSTINI
Maggio 22, 2022 @ 18:06
Davvero serve un notaio per la costituzione di una asd ? Io ho fatto senza, scaricando i tanti fax simili trovati sul web, e facendo poi registrare lo statuto all’agenzia delle entrate. So di essere a norma.
Omar Cecchelani
Maggio 23, 2022 @ 10:54
di una SSD non di una ASD