Chi sono e quali agevolazioni per i soggetti non residenti Schumacher

In una società sempre più globalizzata è, ormai, all’ordine del giorno che lavoratori dipendenti, imprenditori e pensionati decidano di stabilirsi all’estero pur continuando a produrre reddito anche in Italia. In tali particolari circostanze, qual è la posizione fiscale del soggetto? È possibile usufruire di agevolazioni o applicare detrazioni e/o deduzioni al pari di un contribuente residente in Italia?

Anticipiamo subito come la disciplina in materia stabilisce che una persona fisica fiscalmente non residente in Italia sia soggetta all’imposta IRPEF, calcolata sulla base imponibile complessiva formata dal reddito prodotto nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente. Ovvero viene applicato il principio della tassazione nello Stato della fonte, con possibilità di sfruttare detrazioni sull’imposta lorda ad eccezione di quelle per carichi di famiglia.

A questi soggetti viene negata anche la possibilità di dedurre i contributi INPS versati ai fini pensionistici. La regola generale non è però valida per tutti i contribuenti, escludendo infatti chi rientra nel regime dei cosiddetti non residenti Schumacher. Si tratta di persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese UE o SEE, il cui reddito è prodotto per almeno il 75% in Italia e senza già beneficiare di analoghi sgravi fiscali nello Stato di residenza. Vediamo di capire quali requisti servono per rientrare nella suddetta categoria, potendo così applicare le medesime agevolazioni fiscali sul reddito previste per i contribuenti con residenza in Italia.

Indice:

 

Contribuenti non residenti: quali sono le detrazioni IRPEF consentite?

Un contribuente residente fiscalmente all’estero può produrre il suo reddito completamente, o in parte, nello Stato che lo ospita, così come generare le proprie entrare ancora in Italia. Secondo il nostro ordinamento tributario una persona fisica con residenza fiscale al di fuori del territorio italiano è soggetta alla tassazione del reddito secondo il meccanismo definito “tassazione nello Stato della fonte“.

Spetta all’articolo 2 del DPR n. 917/86 stabilire che tali soggetti devono essere sottoposti a tassazione IRPEF ed il reddito imponibile complessivo è formato solo da quello prodotto sul territorio dello Stato, a cui aggiungere redditi tassati separatamente. Il comma 3 dell’articolo 24 del TUIR specifica, invece, che tra le detrazioni eventualmente scomputabili dall’imposta lorda dovuta dal soggetto non residente, vengono escluse quelle per carichi di famiglia. Quindi la diretta conseguenza è l’impossibilità per la persona fisica con residenza fiscale all’estero di beneficiare di questa forma di detrazione dal reddito.

 

Cosa cambia appartenendo alla categoria dei non residenti Schumacher?

La regola generale appena descritta non trova applicazione qualora la persona fisica rientrasse nel regime dei non residenti Schumacher. Si tratta di un’importante deroga introdotta grazie al comma 3-bis all’art 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo le disposizioni della direttiva europea e sancite dall’art.7 della Legge n. 161/2014. La conseguenza della nuova norma è l’estensione delle analoghe detrazioni e deduzioni, previste per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, anche ai contribuenti fiscalmente residenti in un altro Paese.

Naturalmente ci sono alcuni requisti da dover rispettare per rientrare nel regime dei non residenti Schumacher e nello specifico riguardano:

  • il soggetto deve possedere residenza fiscale in un Paese UE o SEE (Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo); il Paese deve comunque rientrare nella cosiddetta white list, ovvero consentire un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione Finanziaria italiana. Quindi sono escluse tutte le Nazioni invece inserite nella meno virtuosa black list, tra cui i più noti e famosi paradisi fiscali;
  • almeno il 75% del reddito complessivo dev’essere prodotto da fonti ubicate sul territorio dello Stato italiano;
  • il soggetto non deve già godere di medesime agevolazioni tributarie presso lo Stato estero scelto come residenza fiscale.

Per accertare che effettivamente il 75% del reddito sia generato in Italia, gli Enti preposti al controllo fanno riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto nello Stato di residenza. Dall’importo totale verranno sottratte eventuali entrate prodotte in Italia ma già sottoposte a tassazione, secondo quanto previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione.

Ricordiamo che tra i soggetti beneficiari di questo particolare regime rientrano anche i titolari di reddito derivante da lavoro dipendente e/o assimilato. In questi casi, è possibile ottenere dal sostituto d’imposta italiano il riconoscimento di ogni onere deducibile e detrazione d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia esattamente come per un contribuente residente in Italia.

In definitiva, tutti quelli che rispettano i requisiti richiesti per aderire al regime dei non residenti Schumacher, hanno diritto a fruire in forma completa delle medesime detrazioni e deduzioni fiscali previste dal Testo Unico per i soggetti residenti.

 

Non residenti Schumacher: come detrarre i carichi di famiglia

Ho sottolineato nel paragrafo precedente che uno dei vantaggi di far parte della categoria dei “non residenti Schumacher” è quello di poter detrarre dall’imposta lorda IRPEF i carichi di famiglia. Per far questo però, il contribuente dovrà però presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M 21.09.2015, fornendo le seguenti informazioni:

  • effettivo stato di residenza fiscale;
  • che il reddito imponibile complessivo, al lordo degli oneri deducibili, sia stato prodotto per almeno il 75% in Italia. Nel calcolo sono da inserire anche eventuali importi guadagnati al di fuori del Paese di residenza;
  • generalità e grado di parentela del membro appartenente al nucleo familiare e per il quale si desidera beneficiare della detrazione;
  • che il reddito del familiare a carico non superi i 2.840,51 euro. L’importo complessivo è calcolato al lordo di ogni onere deducibile e comprendendo anche redditi generati al di fuori dello Stato di residenza;
  • il titolare non deve già fruire nel Paese di residenza o comunque in un altro Stato estero, delle medesime agevolazioni fiscali legate ai carichi di famiglia.

 

I non residenti Schumacher possono dedurre i contributi INPS?

La normativa vigente offre la possibilità di portare a deduzione i contributi previdenziali versati dal soggetto ai fini pensionistici, ma solo qualora rientri nella categoria dei non residenti Schumacher.

Anche in questo caso, la disciplina generale nega tale benefit ai contribuenti fiscalmente non residenti in Italia. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art.24 comma 2 del TUIR, non è possibile dedurre alcun contributo previdenziale ed assistenziale versato in ottemperanza alle disposizioni di legge, tantomeno i contributi erogati in modo facoltativo alla gestione pensionistica di appartenenza e quelli per la ricongiunzione dei periodi contributivi.

Tuttavia, sempre grazie al comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR, sono state estese le medesime possibilità di deduzione degli oneri previdenziali, previste per i residenti, anche alle persone fisiche con residenza fiscale all’esterno e in grado di soddisfare i requisti dei non residenti Schumacker.

 

Verifiche dell’Amministrazione Finanziaria

Spetta all’Agenzia delle Entrate verificare il rispetto dei requisiti per poter far parte della categoria dei non residenti Schumacher e fruire delle relative agevolazioni fiscali. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere al soggetto la visione della seguente documentazione:

  • copia dichiarazione dei redditi presentata presso lo Stato di residenza relativa al periodo d’imposta per il quale è stata fatta domanda delle agevolazioni fiscali. Naturalmente, nella suddetta dichiarazione, il soggetto deve aver dichiarato di essere fiscalmente residente nel Paese estero;
  • nel caso di lavoro dipendente, il soggetto deve produrre la certificazione rilasciata dal datore di lavoro che attesta la fonte del reddito ed eventuali agevolazioni già fruite;
  • per attività d’impresa all’estero è richiesta la copia del bilancio.

La finalità della verifica è accertare che il richiedente risulti effettivamente residente all’estero e l’impossibilità del soggetto di beneficiare di detrazioni e/o deduzioni previste dal sistema tributario dello Stato di residenza.

   

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