Cartella di pagamento mai ricevuta: cosa fare?
Capita diverse volte che una cartella esattoriale non arrivi a destinazione, originando così delle situazioni piuttosto critiche. Sono diversi, infatti, i contribuenti italiani che scoprono di avere debiti con il Fisco solo all’atto della ricezione di un’intimazione di pagamento, di un pignoramento o di un fermo. Altre volte capita invece di conoscere ulteriori morosità, rispetto a quelle regolarmente notificate, attraverso la lettura dell’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare allora quando una cartella esattoriale non viene ricevuta, o di fronte a ulteriori morosità riscontrate nell’estratto di ruolo? Si tratta di alcune serie criticità per i contribuenti, che possono risolvere con il ricorso al giudice ai fini della cancellazione delle somme iscritte a ruolo, ma non comunicate correttamente attraverso la notifica della cartella esattoriale. Sarà poi compito dell’esattore dimostrare il contrario, cioè la corretta comunicazione della cartella tramite la relazione del messo notificatore, oppure l’originale dell’avviso di ricevimento postale.
Arrivati a questo punto, dopo la dovuta introduzione, di seguito entriamo nei dettagli dell’argomento per capire come agire nel caso di mancata ricezione di una cartella esattoriale: intimazione e avvisi di pagamento, termini di opposizione, estratto di ruolo, eccezione di omessa notifica della cartella e prova contraria da parte dell’agente di riscossione.
Indice:
Intimazioni e avvisi di pagamento
L’Agenzia Entrate Riscossione (l’agente della riscossione statale), prima di qualunque disposizione esecutiva, ha il compito di notificare all’interessato una cartella esattoriale, il noto titolo esecutivo utile per legittimare il pignoramento. Il titolo esecutivo è un documento ufficiale per certificare il credito, un atto con valenza di prova certa.
Tuttavia, in alcune ipotesi, in luogo della cartella esattoriale, i contribuenti ricevono l’avviso di presa in carico. Questa circostanza si verifica quando l’Agenzia delle Entrate in precedenza aveva trasmesso un accertamento fiscale, dal 2010 da subito esecutivo, dotato cioè della medesima efficacia della cartella stessa. In pratica, oggi l’avviso di accertamento esecutivo da solo è sufficiente per giustificare la pretesa di riscossione, senza alcun bisogno della successiva cartella.
L’avviso di presa in carico è dunque una comunicazione con la quale l’esattore dà notizia ai contribuenti del mandato a procedere nei loro confronti per la riscossione delle somme dovute. Una maniera per mettere i debitori nella condizione di pagare immediatamente. L’azione di pignoramento va iniziata però entro un anno dalla notifica, passato tale termine l’esattore deve trasmettere ai contribuenti un avviso nuovo: il documento conosciuto come l’intimazione di pagamento.
Può capitare poi che qualche contribuente riceva l’intimazione, un preavviso di fermo o un atto di pignoramento e non la cartella, per colpa magari di un indirizzo errato. In tale ipotesi, l’interessato ha la possibilità di avanzare opposizione al giudice per la cancellazione dell’intimazione ma non del debito. L’annullamento dell’atto impositivo o di riscossione da parte del giudice è l’unica modalità per il contribuente di liberarsi della pendenza dovuta per una cartella mai notificata.
Termini di opposizione
Ma quanto tempo si ha per formalizzare l’opposizione? Per il ricorso al giudice contro gli atti di intimazione di pagamento, preavviso di fermo, di pignoramento o ipoteca i termini di opposizione sono i seguenti:
- 60 gg avverso le intimazioni di pagamento e i preavvisi per tasse, imposte e tributi di qualunque natura. Gli eventuali ricorsi vanno trasmessi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado;
- 40 gg avverso le intimazioni di pagamento e i preavvisi relativi a contributi INAIL e INPS. In questi casi, ricorsi sono da presentare al Tribunale Ordinario sez. Lavoro;
- 30gg avverso le intimazioni di pagamento e i preavvisi relativi a multe stradali e sanzioni amministrative. I ricorsi vanno presentati al Giudice di Pace;
- 20 gg avverso i pignoramenti. I ricorsi sono da presentare al competente Giudice Civile per l’esecuzione immobiliare/mobiliare. Se però trattasi di tributi e l’interessato contesta la mancata ricezione dell’atto impositivo, allora la competenza passa al Giudice Tributario. In quest’ultimo caso, il pignoramento infatti rappresentata il primo atto con il quale l’Amministrazione Finanziaria procede a recuperare i crediti spettanti.
Estratto di ruolo: cartelle esattoriali mai ricevute
Un altro caso che potrebbe interessare qualche malcapitato contribuente è riconducibile alla conoscenza dall’estratto di ruolo di cartelle mai ricevute, cioè di una posizione debitoria di cui prima si ignorava completamente l’esistenza. Di fronte a simili circostanze, sino al 2021, era possibile opporsi, senza termini di scadenza. Dunque, fino al 2021, la presentazione dei ricorsi era consentita in qualunque momento.
Alla fine dello stesso anno però la situazione è radicalmente cambiata, da quel momento una legge ha previsto che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Tuttavia, la stessa legge, ha stabilito alcuni casi in cui resta la possibilità di impugnare il ruolo e le cartelle di pagamento:
- quando i debitori che agiscono in giudizio dimostrano che dall’iscrizione a ruolo potrebbe derivare un pregiudizio per le partecipazioni a gare di appalto;
- quando l’iscrizione impedisce i pagamenti degli importi dovuti ai ricorrenti da soggetti pubblici. Questo perché le PA non devono pagare quando risultano debiti per importi maggiori ai 5mila euro e le stesse inoltre sono tenute, prima di liquidare i creditori, a procedere a questi tipi controlli;
- quando l’iscrizione a ruolo implica la perdita di qualche agevolazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
In definitiva, al di fuori che queste tre circostanze, i contribuenti sono costretti a restare fermi, anche se si accorgono attraverso la lettura dell’estratto di ruolo di cartelle mai ricevute. Solo dopo l’arrivo di uno degli atti di riscossione successivi possono far valere eventualmente l’assenza del presupposto per l’emissione di questi successivi e conseguenti atti.
Notifica della cartella omessa: eccezione
Con la presentazione del ricorso e sollevando davanti al giudice l’eccezione di omessa notifica della cartella riportata nell’estratto, è possibile ottenere la cancellazione dei debiti. Una cancellazione possibile però solo in assenza di prova contraria da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla correttezza della notifica della cartella.
Spesso comunque questi ricorsi vengono avanzati da parte di aziende interessate a partecipare a una gara di appalto pubblica, tipi di richieste anche con carattere di urgenza per ottenere la sospensione dell’atto da parte del giudice e per evitare così gravi e irreparabili danni imprenditoriali.
Prima del ricorso c’è anche la possibilità di avanzare un’istanza in autotutela, da trasmettere all’esattore e all’ente creditore. L’istanza in autotutela però, quando sono stabilite delle scadenze per la presentazione dei ricorsi, non sospende i termini. Siccome poi l’Amministrazione non è tenuta a rispondere all’istanza dei contribuenti, questi ultimi dovranno porre estrema attenzione alla scadenza dei termini per non privarsi della possibilità di difesa. Un concetto da conoscere bene per non restare a bocca asciutta per scadenza dei termini stabiliti dalla legge.
Notifica della cartella: la prova contraria
I contribuenti con il ricorso al giudice sono tenuti soltanto a sollevare l’eccezione di omessa notifica della cartella. Invece, è compito dell’agente della riscossione presentare la prova contraria. L’esattore cioè deve provare la reale notifica della cartella esattoriale attraverso la produzione della relativa documentazione: relata di notifica nel caso di notifica attraverso il messo del comune o avviso di ricevimento per la notifica con raccomandata postale.
La dimostrazione della prova contraria vale pure se sono passati più di 5 anni dall’adempimento. Il limite di 5 anni che impone all’Amministrazione di conservare le matrici delle notifiche è riferito, infatti, soltanto ai casi in cui la stessa Amministrazione deve rispondere alle domande dei contribuenti che ne richiedono l’esibizione davanti all’ufficio.
Invece, quando i documenti sono necessari per l’eccezione processuale, non sono previsti limiti temporali. In altre parole, non sono stabiliti limiti di tempo per la presentazione delle relate di notifica quando vanno esibite davanti ai giudici competenti a decidere sulla cancellazione o meno dei debiti.
Un chiarimento fornito anche dalla Cassazione che stabilisce come il concessionario sia tenuto sempre a fornire prova della notifica in giudizio. Di fatto, quindi, è assoluto interesse dell’agente di riscossione, nei casi di mancata riscossione, presentare tutte le prove documentali dinnanzi al giudice per far valere le proprie ragioni.
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