Bonus verde: cos’è, a chi spetta e come funziona

Scritto da Omar Cecchelani in Immobili

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus verde fino al 2024. Ciò significa poter usufruire di una detrazione IRPEF pari al 36% per le spese riguardanti la cura di aree verdi scoperte private annesse a immobili ad uso residenziale, ivi comprese pertinenze e parti comuni di giardini condominiali. Inoltre, è possibile ottenere lo sgravio fiscale anche per la realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, tetti a verde e giardini pensili.

L’agevolazione è applicabile sulle spese opportunamente documentate, pagando i corrispettivi con metodi tracciabili e rispettando un limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare. In aggiunta, il contribuente deve risultare il proprietario o colui che detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto dei lavori di sistemazione del verde.

A differenza dei bonus legati agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia che consentono di sfruttare, oltre alla detrazione IRPEF, lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta, il bonus verde prevede solo il recupero della somma spettante tramite detrazione di quote di pari importo nell’arco di 10 anni. Pertanto, sarà possibile riavere un massimo di 1.800 euro attraverso la dichiarazione dei redditi a decorrere dall’anno in cui il beneficiario ha sostenuto la spesa.

Cerchiamo di capire di seguito come funzioni il bonus verde, quali categorie di contribuenti ne possono beneficiarne, le spese che danno diritto all’agevolazione e quelle invece indetraibili, i metodi di pagamento consentiti e cosa succede in caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi.

Indice:

 

Cos’è e come funziona il bonus verde

Il bonus verde è una delle tante agevolazioni fiscali che il Governo ha messo in campo negli ultimi anni e consente di applicare una detrazione IRPEF nella misura del 36% sulle spese sostenute per:

  • manutenzione del verde di un’area scoperta privata di un edificio esistente, unità immobiliare ad uso abitativo, pertinenze e parti comuni di un giardino condominiale;
  • realizzazione e sistemazione di recinzioni;
  • realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione;
  • costruzione di pozzi;
  • realizzazione coperture a verde;
  • realizzazione giardini pensili.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano anche eventuali costi per la progettazione, a patto che risultino inerenti all’intervento di riqualificazione dell’area verde.

A differenza del bonus mobili, questa agevolazione non risulta però collegata ad un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Il limite di spesa detraibile è stato fissato a 5.000 euro, pertanto la cifra massima recuperabile risulterà pari a 1.800 euro (36% di 5.000 euro). Il Fisco restituisce la somma spettante ripartendola in 10 rate annuali di medesimo importo da sottrarre all’imposta del reddito in fase di presentazione della dichiarazione. Nel migliore dei casi il contribuente può godere di una riduzione di imposta di 180 euro l’anno per 10 anni. Per ottenere la detrazione è necessario compilare correttamente il quadro P del modello 730, oppure il campo RP del modello Redditi Persone Fisiche.

Lo sgravio fiscale non è ammesso per edifici e unità immobiliari che hanno una destinazione diversa da quella abitativa. Di conseguenza capannoni, negozi e immobili adibiti a uffici sono esclusi dall’agevolazione. Tuttavia, possiamo applicare il bonus verde in caso di edifici residenziali con destinazione promiscua, ovvero adibiti anche per esercitare una professione o un’attività commerciale. In tali situazioni, la detrazione viene però ridotta della metà, quindi pari al 18% delle spese sostenute e sempre con limite massimo di 5.000 euro.

 

Chi può beneficiare del bonus verde?

Tra i destinatari dell’agevolazione fanno parte le seguenti categorie:

  • proprietario degli immobili;
  • nudo proprietario;
  • usufruttuario;
  • inquilino con regolare contratto di locazione;
  • soggetto che detiene immobili in comodato (comodatario);
  • Enti pubblici o privati che corrispondono l’IRES;
  • assegnatario di case popolari.

È opportuno sottolineare come il bonus verde non sia legato al beneficiario, quanto all’immobile. Di conseguenza, una persona che detiene più unità immobiliari ha facoltà di applicare la detrazione del 36% su un massimo di 5.000 euro delle spese sostenute per ciascun immobile.

 

Come si applica il bonus verde negli edifici condominiali?

La normativa consente di beneficare della detrazione IRPEF anche in caso di lavori riguardanti aree verdi comuni di condomini o singole unità immobiliari che compongono l’edificio. Il limite massimo di spesa rimane invariato mentre la parte detraibile da ogni condomino, che abbia partecipato economicamente alla realizzazione degli interventi comuni, viene calcolata in base alla quota millesimale.

Spetta all’amministratore del condomino certificare l’ammontare delle spese sostenute e inviare l’attestazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Spese detraibili

Come abbiamo già accennato, la detrazione è ammessa per spese inerenti:

  • cura del verde di aree scoperte private: questi lavori riguardano, oltre i giardini, anche terrazzi di edifici residenziali esistenti o singole unità immobiliari (comprese le pertinenze);
  • grandi potature;
  • riqualificazione di prati;
  • realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione;
  • realizzazione di pozzi;
  • costruzione di tetti verdi (serve la proprietà esclusiva del tetto);
  • costruzione di giardini pensili;
  • progettazione dei lavori.

Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione del verde, devono risultare di natura straordinaria. In altre parole, si tratta di lavori con la finalità di riqualificare un’area o l’intero giardino attraverso un rifacimento ex-novo, oppure radicale sul verde esistente. Di conseguenza, la detrazione spetta anche per opere di piantumazione (direttamente nel terreno o in vaso), a patto che facciano parte di un miglioramento generale dell’area verde esterna all’immobile.

Quanto appena detto esclude dall’agevolazione quella serie di piccoli lavori fai da te che il contribuente può eseguire nel proprio giardino, oppure sul terrazzo di casa, acquistando il necessario e senza richiedere l’intervento di un giardiniere professionista.

 

Spese non detraibili

Sono escluse dalle spese agevolabili i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria dell’area verde: sono da intendere quei lavori eseguiti con cadenza periodica allo scopo di mantenere in ordine il giardino. In questo caso gli interventi non riqualificano né tantomeno modificano in maniera significativa la vegetazione. Ad esempio, la potatura annuale non è considerata una spesa soggetta a bonus;
  • lavori eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile o colui che avrebbe diritto all’agevolazione: si tratta di piccoli interventi che non richiedono una ditta di giardinaggio e prevedono l’acquisto del materiale da parte del contribuente;
  • interventi sul verde di immobili in costruzione.

Sono altresì escluse le spese per l’acquisto di attrezzatura specifica per giardinaggio (tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi, pale, picconi, rastrelli, ecc).

 

Modalità di pagamento

Come per ogni altra agevolazione fiscale, anche il bonus verde prevede soltanto l’utilizzo di modalità di pagamento tracciabili. Le spese sostenute versando il corrispettivo richiesto in contanti non sono ammesse. Il contribuente può utilizzare Bancomat, Carte di credito / debito, bonifico bancario o postale, nonché assegno non trasferibile.

Oltre al metodo di pagamento, è fondamentale la documentazione che attesti la spesa sostenuta. Questo per evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate in caso di verifiche sulla dichiarazione dei redditi. In tal senso, è obbligatorio che la ricevuta di spesa riporti il codice fiscale del beneficiario e la descrizione degli interventi effettuati soggetti a detrazione.

 

Bonus verde: quale documentazione conservare

Per usufruire della detrazione IRPEF del 36%, il beneficiario deve conservare:

  • fatture o ricevute che attestato l’importo delle spese sostenute e come le stesse siano riconducibili agli interventi oggetto di bonus verde: i documenti devono riportare il codice fiscale del richiedente l’agevolazione e la descrizione del lavoro che dà diritto alla detrazione;
  • ogni documento che attesti il pagamento del corrispettivo richiesto;
  • autocertificazione che asserisce come l’ammontare della spesa su cui calcolare la detrazione non superi il tetto massimo di 5.000 euro;
  • attestazione rilasciata dall’amministratore condominiale, con la quale il professionista afferma l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e al contempo certifica l’importo complessivo della spesa e la misura della detrazione;
  • autocertificazione al fine di indicare i dati catastali dell’unità immobiliare e attestare la natura dei lavori eseguiti: tale documento è necessario per interventi in edifici condominiali composti da un massimo di 8 condomini, ovvero in assenza del codice fiscale del condominio.

Il contribuente deve conservare la documentazione per tutto il periodo di accertamento della dichiarazione dei redditi presentata, vale a dire per i 5 anni successivi a partire da quello in cui è stata presentata la dichiarazione con applicata la detrazione.

 

Cosa succede in caso di vendita dell’immobile?

Se la proprietà immobiliare in cui sono stati realizzati interventi di sistemazione verde detraibili viene ceduta, il diritto di beneficio del bonus passa all’acquirente. Questo a patto che l’agevolazione sia ancora fruibile e non sussista altro tipo di accordo tra le parti.

In pratica, cedente e cessionario possono decidere che la detrazione rimanga legata all’immobile (quindi spettante al nuovo proprietario), oppure che permanga a carico del vecchio proprietario che ha sostenuto le spese, ovviamente solo uno dei due potrà usufruire del bonus.

 

Cumulabilità del bonus verde

Come più volte evidenziato, questo tipo di detrazione fa riferimento all’immobile oggetto di interventi e non al proprietario o colui che detiene il diritto di godimento.

Ciò significa che il bonus verde è applicabile su ogni unità immobiliare ad uso abitativo in possesso, fermo restando il rispetto del limite di spesa di 5.000 euro per ciascun immobile.

 

Applicazione del bonus verde per attività commerciali e professionali

La legge è molto chiara a riguardo, e vieta la detrazione del 36% delle spese sostenute in caso di un immobile destinato allo svolgimento di attività commerciali o professionali.

Tuttavia, è concessa l’applicazione della detrazione ridotta del 50% (quindi pari al 18%) se gli interventi vengono effettuati su un’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente ad attività commerciale o professionale.

   

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