Bonus ristrutturazione: è possibile ottenerlo senza SCIA o CILA?

Scritto da Omar Cecchelani in Immobili

I bonus ristrutturazione sono tra le più importanti agevolazioni fiscali previste dallo Stato. Anche per il 2022 il Governo ha esteso la detrazione IRPEF del 50% con limite spesa pari a 96.000 euro, nonché Ecobonus e Superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Di fronte a tale argomento, una domanda che spesso si pone il contribuente riguarda la possibilità di applicare gli sgravi fiscali anche in presenza di interventi di manutenzione ordinaria. Vale a dire lavori di ristrutturazione che rientrano nella cosiddetta edilizia libera e non richiedono la presentazione di comunicazioni quali CILA o SCIA al proprio Comune.

Alcuni interventi molto frequenti come la sostituzione dei sanitari di un bagno, oppure il rifacimento di pavimenti e tinteggiatura delle pareti infatti, non prevedono la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e possono essere subito commissionati ed eseguiti senza dover rispettare particolari adempimenti burocratici. Tuttavia, quando giunge il momento di presentare la dichiarazione dei redditi con l’intenzione di applicare le detrazioni fiscali previste dalla legge, nascono dubbi sulla possibile fruizione dei contributi.

Perplessità che colpiscono anche commercialisti e CAF alle prese con la compilazione delle dichiarazioni dei contribuenti, i quali chiedono l’applicazione dei bonus ristrutturazione anche per interventi di manutenzione ordinaria, oppure semplici lavori che modificano parzialmente la struttura interna dell’appartamento.

Le situazioni che si possono manifestare sono davvero innumerevoli, quindi vediamo di capire quando è possibile applicare le detrazioni fiscali e quando, invece, non sono fruibili.

Indice:

 

Quali sono i bonus ristrutturazione validi?

Prima di analizzare quali tipologie di interventi senza CILA possono godere della detrazione fiscale, è opportuno conoscere tutti i bonus validi anche per il 2022.

Di fatto, la nuova Legge di Bilancio ha prorogato, almeno per un altro anno, tutti i bonus già esistenti. Fino al 31 dicembre 2022 chi possiede i requisiti richiesti potrà fruire di:

  • bonus ristrutturazione 50% per spese sostenute a seguito di interventi finalizzati al recupero edilizio: il limite massimo di spesa rimane invariato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione spetta per lavori, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria effettuati su parti comuni di stabili condominiali o singole unità abitative, comprese le relative pertinenze e per qualsiasi classe catastale;
  • Ecobonus al 65% e 70-75%: la detrazione spetta per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile. Rientrano anche le spese per l’acquisto e installazione di caldaie a condensazione di classe A, nonché pompe di calore ad alta efficienza per sostituire impianti di climatizzazione e scaldacqua. Possiamo beneficare dell’agevolazione anche per l’acquisto e montaggio di collettori solari per produrre acqua calda. La detrazione sale al 70 e 75% per interventi su edifici condominiali rispettando determinati requisiti;
  • Bonus facciate: è stato introdotto nel 2020 e prorogato. Il contribuente può detrarre fino al 90% della spesa sostenuta per il rifacimento o la manutenzione delle facciate di un edificio. L’agevolazione si può applicare solo per la ristrutturazione di facciate che risultano visibili dalle vie pubbliche;
  • Bonus verde: è possibile fruire di una detrazione IRPEF del 36% per i costi sostenuti a seguito di lavori di sistemazione del verde di aree scoperte private annesse ad un edificio, manutenzione di impianti di irrigazione, costruzione di coperture a verde, realizzazione di giardini pensili e costruzione di pozzi. Il limite massimo di spesa è pari a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione non è prevista per la manutenzione ordinaria periodica di un giardino esistente, comunque se non risulta collegata ad interventi per innovare o modificare l’area verde stessa;
  • Sisma bonus: spetta una detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi allo scopo di adottare misure antisismiche. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione può salire fino al 70% o 80% qualora le opere dovessero ridurre il rischio sismico rispettivamente di una o due classi. Se i lavori riguardano parti comuni di un edificio condominiale la percentuale detraibile cresce all’80% e 85%;
  • Superbonus 110%: la detrazione spetta per le spese sostenute per interventi atti a migliorare l’efficienza energetica (crescita di almeno due classi) e le misure antisismiche di un edificio. Inoltre, riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e la creazione di infrastrutture domestiche per ricaricare i veicoli elettrici.

Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione sono state introdotte con l’articolo 16-bis del DPR n. 917/86. Di base, la legge prevede una detrazione del 36% delle spese sostenute con limite massimo di 48.000 euro. Successivi interventi del Governo, come abbiamo visto, hanno portato alla nascita di nuovi bonus per incentivare la crescita economica e stimolare il settore dell’edilizia privata.

L’aspetto importante che si desume leggendo tutti i vari punti del suddetto articolo è il diritto del contribuente di ottenere la detrazione fiscale IRPEF anche per interventi privi di titolo abilitativo, ovvero senza presentazione di CILA o SCIA.

 

Interventi detraibili senza CILA

Secondo quanto stabilito dall’articolo 16-bis del TUIR, anche in assenza di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, il contribuente può richiedere la detrazione fiscale prevista dalla legge per i seguenti interventi:

  • opere effettuate allo scopo di adottare misure preventive verso atti illeciti compiuti da terzi: le spese soggette a detrazione possono riguardare, ad esempio, l’acquisto e la messa in opera di sistemi di allarme, inferiate, grate alle finestre, ecc;
  • opere finalizzate alla realizzazione della cablatura di un edifico e allo scopo di contenerne l’inquinamento acustico: un classico esempio è la coibentazione di locali o dell’intero appartamento installando appositi pannelli fonoassorbenti. La detrazione ha validità per i lavori che riguardano, sia singole unità immobiliari che stabili condominiali;
  • opere finalizzate a conseguire un risparmio energetico: nello specifico riguardano, soprattutto, la realizzazione di impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabili. Uno degli interventi più diffusi è l’installazione di pannelli fotovoltaici. La detrazione si applica sulle spese relative all’acquisto del materiale, trasporto, manodopera per il montaggio e anche per eventuali interventi di muratura;
  • opere finalizzate alla prevenzione di infortuni domestici: nei lavori rientrano anche tutti gli interventi per mettere a norma l’edificio e ogni impianto tecnologico.

 

Ulteriori interventi detraibili senza titolo abilitativo

Siccome i lavori attuabili senza CILA sono davvero numerosi, l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire per chiarire quando è possibile applicare la detrazione fiscale. Nello specifico si fa riferimento agli interventi inseriti nell’edilizia libera.

Con tale definizione vengono identificati lavori che si possono effettuare senza alcuna necessità di interpellare il Comune e richiedere permessi. Si tratta di interventi di ordinaria amministrazione, spesso svolti periodicamente a mantenere efficiente l’edificio, oppure a seguito di improvvise emergenze. Lo Stato ha deciso di liberalizzare tali lavori per snellire la burocrazia e permettere al cittadino di eseguire immediatamente determinate opere. Se così non fosse, i Comuni sarebbero sommersi da una montagna di richieste inevase.

L’elenco dei lavori in edilizia libera è stato introdotto con l’articolo 6 del DPR n. 380/2001, meglio conosciuto come Testo Unico dell’edilizia. Nel 2018, il Ministero delle Infrastrutture ha creato il Glossario Unico delle opere di edilizia libera. In pratica, esiste la possibilità di consultare online una lista alquanto dettagliata di tutti gli interventi effettuabili senza CILA o SCIA. L’elenco è composto di 58 categorie con la descrizione precisa di ogni lavoro considerato in edilizia libera.

Anche se l’intervento è compreso nel Glossario Unico e non richiede autorizzazioni, sarà comunque necessario adempiere agli obblighi previsti per lavori in edifici coperti da vincoli paesaggistici, ubicati in centri storici o in determinate zone. Allo stesso modo, sarà necessario rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, nonché versare eventuali oneri amministrativi come il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La richiesta di mettere chiarezza sulla questione dei lavori di edilizia libera e la conseguente applicazione delle detrazioni fiscali, è partita grazie all’interpello richiesto da un contribuente. Nello specifico l’Istante aveva effettuato lavori di rifacimento del bagno allo scopo di migliorare i servizi igienici. Tali interventi, secondo il Comune dell’istante, rientravano tra quelli in edilizia libera quindi esenti da comunicazione e pagamento di oneri amministrativi. Il problema è sorto nel momento in cui il soggetto ha presentato al proprio commercialista la richiesta di detrazione fiscale per le spese sostenute. Secondo il professionista, il suddetto intervento doveva essere effettuato inviando la comunicazione CILA al Comune, così da essere considerato detraibile.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n. 287 del 19 luglio 2019, ha dato ragione all’istante. La conclusione a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria si basa sulle puntualizzazioni in materia già stabilite dalla circolare n.13/E, sempre del 2019. Riassumendo, in presenza di un intervento agevolabile finalizzato al recupero del patrimonio edilizio e assenza di obbligo di titolo abilitativo, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il beneficiario deve però aver presentato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo le disposizioni dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000. In pratica, il contribuente deve aver inviato un’autocertificazione nella quale ha indicato la data di inizio dei lavori e dichiarato che gli interventi in oggetto sono agevolabili e non richiedono un titolo abilitativo.

 

Applicazione bonus ristrutturazione per la sostituzione infissi

Uno degli interventi che fa sorgere spesso molti dubbi riguarda l’acquisto e sostituzione di porte, finestre, portefinestre e lucernari. In questi casi, il contribuente potrebbe fruire dell’Ecobonus, bonus ristrutturazione al 50% e, in particolari condizioni, anche del Superbonus 110%.

La situazione è molto particolare in quanto, secondo il Glossario Unico e la Guida Fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, la sostituzione degli infissi è classificata come manutenzione ordinaria. Al contempo, la normativa in materia prevede la detraibilità solo per spese sostenute a seguito di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo di edifici. Quindi come dobbiamo comportarci? Possiamo applicare la detrazione IRPEF?

A tal proposito è bene precisare che la sostituzione degli infissi può essere considerata, sia manutenzione di tipo ordinario che straordinario. La sostituzione risulta ordinaria se:

  • vengono cambiati infissi, serramenti o lucernari senza modificare modelli e finiture;
  • quando le modifiche di dimensione e colore riguardano una parte inferiore ad 1/3 della facciata.

La sostituzione è straordinaria qualora:

  • i nuovi infissi abbiano caratteristiche diverse dai vecchi;
  • vengano modificate dimensioni o forma;
  • se si verifichi la trasformazione di una finestra in portafinestra;
  • ci sia l’installazione di porte e finestre blindate.

Il passaggio da intervento ordinario a straordinario sta nella presenza di un elemento innovativo, ovvero l’acquisto di infissi di diverso materiale o con nuove soluzioni tecniche (ad esempio i doppi vetri).

In realtà, la sostituzione degli infissi dovrebbe sempre essere classificata come manutenzione straordinaria. Infatti, risulta alquanto improbabile che si decida di cambiare le finestre o le porte con modelli identici ai vecchi. L’intervento ha sempre la finalità di installare infissi più moderni che migliorino il comfort abitativo.

Pertanto, i lavori richiedono la presentazione della CILA e la comunicazione all’ENEA. Qualora fossero necessarie opere di muratura sarà necessario trasmettere al Comune anche la SCIA redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, perito, ecc). Se la sostituzione degli infissi fa parte della ristrutturazione interna dell’appartamento sarà possibile presentare una sola SCIA per tutti i lavori, mentre qualora avvenissero modifiche dei vani si renderà obbligatoria anche la DIA. In ogni caso, nella comunicazione inviata al Comune, il tecnico abilitato si assume la responsabilità di dichiarare che l’intervento risulti conforme a:

  • strumenti urbanistici approvati;
  • normativa vigente sull’edilizia;
  • regolamenti in materia sismica;
  • regolamenti per il rendimento energetico.

Nella comunicazione il tecnico deve, altresì, attestare che i lavori non riguardino parti strutturali dell’immobile e provvedere anche a comunicare i dati identificativi dell’impresa che realizzerà l’intervento.

Se il contribuente non trasmette la CILA al Comune, oltre a non poter richiedere nessuna detrazione, andrà incontro ad una sanzione amministrativa di 1.000 euro. L’ammenda potrà essere ridotta di due terzi qualora il soggetto provveda ad effettuare la comunicazione asseverata di inizio lavori in modo spontaneo, a patto che l’intervento sia ancora in fase di esecuzione.

Se la sostituzione degli infissi è considerata una manutenzione ordinaria, allora non si avrà diritto a nessuna detrazione fiscale. Qualora l’intervento fosse finalizzato al risparmio energetico con il montaggio di infissi moderni allora sarà possibile accedere all’Ecobonus 50% con limite di spesa a 60.000 euro.

Nel caso in cui la sostituzione degli infissi rientri in un lavoro più ampio cosiddetto trainante e soggetto a Superbonus 110%, esiste l’opportunità di inserire tra le spese anche i costi sostenuti per acquisto e montaggio di porte e finestre. Ad esempio, se si sta provvedendo a realizzare il cappotto termico dell’edificio, le eventuali spese per la sostituzione degli infissi possono essere aggiunte alla detrazione del 110%, proprio perché collegate alle opere di isolamento termico.

 

Ristrutturazione bagno: il diritto al bonus dipende dal tipo di intervento

Per quanto riguarda le opere da effettuare in un bagno, è necessario prestare molta attenzione alla differenza tra ristrutturazione e rifacimento completo. Sia proprietario che gli stessi addetti ai lavori trovano spesso difficoltà nell’interpretare la legge. Da una parte, c’è il rischio che il contribuente possa perdere il diritto a richiedere la detrazione, e dall’altra che il tecnico abilitato abbia dichiarato il falso tramite CILA, assumendosene la completa responsabilità.

Il problema di base e che per gli interventi di rifacimento del bagno, in alcuni casi, è prevista la presentazione della CILA, mentre in altri vengono classificati come edilizia libera e quindi sgravati da comunicazioni all’amministrazione comunale.

Se l’intervento si limita alla sostituzione dei componenti (sanitari, lavabo, box doccia, vasca, rivestimenti e pavimentazione) senza necessità di demolire pareti o ricostruire tramezzi, nonché modificare la volumetria interna o cambiare la destinazione d’uso dei locali, allora non serve presentare alcuna CILA. Quindi, il semplice restyling del bagno viene considerato un lavoro di manutenzione ordinaria da eseguire senza bisogno di alcun permesso. Tale classificazione però non prevede l’applicazione delle detrazioni fiscali IRPEF al 50%.

Qualora il rifacimento del bagno rientrasse in una più ampia ristrutturazione dell’immobile con tanto di CILA o SCIA, allora i lavori verranno classificati come manutenzione straordinaria, con conseguente detrazione fiscale ai fini IREF e anche possibilità di applicare l’IVA agevolata del 10% in fattura.

Altro caso, riguarda il completo rifacimento del bagno, ovvero con modifica dell’impianto idraulico e sostituzione dello scarico. Sebbene non sia richiesta la CILA, sarà comunque possibile applicare le detrazioni fiscali sulle spese sostenute. La situazione risulta piuttosto singolare vista la probabilità alquanto remota, per non dire impossibile, che l’Agenzia delle Entrate decida di verificare se effettivamente sia stato sostituito lo scarico. Semmai i controlli si limiteranno a valutare se tra i costi in fattura dell’idraulico siano presenti quelli per la modifica dell’impianto e l’acquisto di un nuovo scarico.

Non sussistono dubbi se, invece, si dovrà realizzare un nuovo bagno in aggiunta a quello esistente. Chiaramente, si tratta di un intervento di ristrutturazione che richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata viste le molte normative in materia di edilizia e regolamenti comunali da dover rispettare (volumetrie e misure minime, rapporto aeroilluminante, norme sugli impianti elettrici, ecc.).

Possiamo riassumere i lavori di ristrutturazione del bagno e relative agevolazioni fiscali con le seguenti situazioni:

  • nessuna applicazione delle detrazioni IRPEF per la sola sostituzione dei sanitari e altri complementi, ovvero senza la necessità di demolizioni e presentazione della CILA;
  • applicazione delle detrazioni IRPEF per rifacimento integrale del bagno, con cambio dello scarico ma senza demolizioni e presentazione della CILA;
  • applicazione delle detrazioni IRPEF per il rifacimento parziale, o completo, del bagno all’interno di un intervento di ristrutturazione generale della casa, con classificazione dei lavori come manutenzione straordinaria e presentazione della CILA / SCIA.

 

Cosa accade in caso di mancata comunicazione della CILA

Se iniziamo i lavori senza aver presentato la CILA obbligatoria, abbiamo visto che la sanzione pecuniaria prevista ammonta a 1.000 euro. Tuttavia, possiamo avvalerci di una sorta di ravvedimento operoso e provvedere spontaneamente a comunicare la CILA tardiva quando i lavori sono ancora in corso d’opera. La sanzione viene comunque applicata ma ridotta di due terzi, ovvero 333 euro. Essendo solo una sanzione pecuniaria, i termini di prescrizione sono di 5 anni.

Non è mai una buona idea iniziare i lavori senza presentare la comunicazione richiesta. Questo perché, oltre ad incappare nella sanzione, potremmo avere problemi ad ottenere la detrazione fiscale. Inoltre, in assenza della CILA perdiamo il diritto all’agevolazione. Non dimentichiamo che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata non causa ritardi visto che non è necessario attendere l’approvazione del Comune.

 

Conclusioni

La legge in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione è piuttosto chiara. In tal senso stabilisce l’applicazione dei bonus solo in presenza di manutenzione straordinaria di singole unità abitative, con l’eccezione della manutenzione ordinaria per lavori riguardanti parti comuni di edifici condominiali. Di fatto, la normativa escluderebbe tutte le opere che non prevedono una richiesta di comunicazione di inizio lavori e un titolo abilitativo.

L’Agenzia delle Entrate tende a considerare gli interventi senza comunicazione e segnalazione al Comune come una sorta di opere abusive, quindi con spese fiscalmente indetraibili. In pratica, viene applicato alla lettera l’articolo 49 del Testo Unico dell’Edilizia che afferma come interventi effettuati senza titolo, o successivamente annullato, non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Tutto ciò è vero, salvo poi potersi avvalere di particolari disposizioni dall’articolo 16-bis del TUIR, nonché interventi e chiarimenti della stessa Agenzia che ampliano il ventaglio delle opere agevolabili, facendo rientrare anche alcuni lavori in edilizia libera.

La disciplina non è certo semplice e spesso da adito a interpretazioni che possono anche mettere nei guai col Fisco e far incappare in pesanti sanzioni. Pertanto, è sempre buona norma agire con una certa attenzione prima di acquistare materiali e dare via ai lavori. Cerchiamo la collaborazione di professionisti affidabili visto che anche geometri, periti e commercialisti con poca esperienza dimostrano, spesso, di avere le idee piuttosto confuse.

Un’ulteriore questione riguarda le spese effettuate prima della protocollazione della comunicazione al Comune. Le detrazioni riguardano tutti i costi sostenuti e documentati avvenuti dopo la data di presentazione di CILA o SCIA. Di conseguenza, se pianifichiamo un intervento e decidiamo di versare un acconto alla ditta che eseguirà i lavori, oppure acquistiamo preventivamente dei materiali (ad esempio per sfruttare promozioni e sconti speciali), ogni spesa non verrà considera detraibile poiché precedente all’invio della comunicazione.

   

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