Bonus Acqua Potabile: cos’è e come funziona
Nel 2021 il Governo ha introdotto, tra le molte agevolazioni fiscali, anche il bonus acqua potabile. Ciò permette al contribuente di beneficiare di un credito d’imposta del 50% applicabile in compensazione attraverso il modello F24, o in fase di dichiarazione dei redditi. Il bonus idrico fa riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 per l’acquisto e montaggio di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua per consumo umano.
La presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate tramite modalità telematica è partita il 1 febbraio 2022 e terminerà il 28 dello stesso mese. Il bonus acqua potabile era inizialmente previsto per il solo biennio 2021-2022, tuttavia l’ultima legge di Bilancio ha prorogato l’iniziativa anche per tutto il 2023.
Indice:
Cos’è il bonus acqua potabile
Il bonus acqua potabile è una delle tante agevolazioni fiscali messe in atto dall’esecutivo nell’ultimo anno e si prefigge l’obiettivo di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse idriche e limitare il consumo di contenitori e bottiglie di materiale plastico.
In pratica il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese che il richiedente ha sostenuto, nel corso del 2021, per l’acquisto e l’installazione di sistemi finalizzati a migliorare qualitativamente l’acqua erogata da acquedotti e destinata al consumo umano. Nello specifico, il bonus riguarda impianti e sistemi di:
- filtrazione;
- mineralizzazione;
- raffreddamento;
- addizione di anidride carbonica alimentare.
Chi sono i beneficiari
Il bonus acqua potabile 2022 è destinato alle seguenti categorie di contribuenti:
- persone fisiche che hanno sostenuto le spese per la propria casa;
- titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte e professione. In questo caso le spese sostenute devono riguardare immobili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali o istituzionali;
- enti non commerciali: fanno parte di questa categoria anche gli ETS (Enti del Terzo Settore), vale a dire associazioni, comitati, fondazioni e tutte le imprese che perseguono finalità di utilità sociale. Possono applicare il bonus idrico anche enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ricordiamo che l’agevolazione ha validità solo se il soggetto richiedente è anche colui che possiede o detiene, in base ad un titolo idoneo, l’immobile in cui sono state effettuate le spese.
I limiti di spesa del bonus acqua potabile
Come sempre accade in presenza di bonus fiscali, il legislatore ha introdotto limiti di spesa su cui calcolare il credito d’imposta del 50%. In particolare, si devono rispettare le seguenti soglie:
- 1.000 euro per persone fisiche, riferito ad ogni immobile detenuto soggetto a spese;
- 5.000 euro per ciascun immobile utilizzato per lo svolgimento di attività commerciali o istituzionali, ovvero titolari di partiva IVA esercitanti attività di impresa, arte o professione;
- 5.000 euro per le spese sostenute da enti non commerciali.
Per essere valide, le spese devono avvenire tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, salvo successive proroghe.
Metodi di pagamento
Per aver diritto al bonus acqua potabile ogni spesa dev’essere effettuata con metodi di pagamento tracciabili e opportunamente documentata. Quindi non è consentito l’uso dei contanti. A tal proposito, è però importante considerare la data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale l’Ente ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Siccome il provvedimento è stato comunicato il 16 giugno 2021, prima di tale data sono ammesse spese saldate con qualsiasi metodo di pagamento (a patto che le stesse siano accompagnate da fattura o documento commerciale con indicato il codice fiscale del richiedente l’agevolazione).
Dopo la suddetta data, i pagamenti ammessi sono:
- metodi tracciabili per titolari di partita IVA, con spesa documentata da fattura elettronica o documento fiscale commerciale in cui è indicato il codice fiscale del beneficiario;
- bonifico bancario o postale, bancomat, carte di credito e qualunque altro sistema purché tracciabile, per persone fisiche o comunque soggetti diversi da esercenti attività di impresa con contabilità ordinaria.
Come presentare la domanda
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’importo complessivo relativo alle spese sostenute va inviata tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2022. È ammessa solo la procedura online, pertanto sarà necessario scaricare il modulo messo a disposizione e procedere alla compilazione accedendo all’area riservata sul portale web dell’Ente.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Amministrazione Finanziaria ha 10 giorni di tempo per comunicare al soggetto se la domanda è stata presa in carico oppure respinta.
Qualora la richiesta fosse accolta, il beneficiario matura un credito d’imposta che potrà applicare in compensazione tramite modello F24. Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono applicare lo sconto fiscale in fase di dichiarazione dei redditi.
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