Prescrizione bollette acqua, luce e gas per ritardi di fatturazione
Dal 1° gennaio 2020 anche la prescrizione degli importi fatturati per consumi di acqua si riduce da 5 a 2 anni nei casi di ritardi nella fatturazione per responsabilità del gestore del servizio.
Lo ha stabilito l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge n. 481/95) che, con la delibera n. 547/2019/R/idr, ha allineato, sotto questo specifico profilo, il settore dei servizi idrici a quelli dell’energia e del gas per i quali la riduzione della prescrizione era già operativa, rispettivamente, dal 1° marzo 2018 e dal 1° gennaio 2019 in attuazione della Legge di bilancio 2018.
La prescrizione è quell’istituto previsto dal codice civile all’art. 2934 per il quale un diritto, se il suo titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge, si estingue. Nel caso delle bollette, aver ridotto la prescrizione a 2 anni fa sì che il diritto del gestore, venditore o distributore di ottenere il pagamento del servizio si estingua, se non esercitato (con l’emissione e l’invio della relativa fattura), entro 2 anni dall’erogazione: visto dalla parte del cliente ciò significa che questi, qualora riceva una fattura contenente importi relativi a consumi risalenti ad oltre 2 anni prima, potrà pagare i soli consumi più recenti di 2 anni ed evitare di pagare, invece, quelli “più vecchi” di 2 anni.
Per consentire all’utente di individuare immediatamente gli importi più risalenti ed eccepire la prescrizione biennale, l’Arera ha previsto che gestore, venditore o distributore debbano dare idonea evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli da quelli relativi a consumi risalenti a meno di 2 anni. A tal fine, costoro potranno, in alternativa, emettere una fattura contenente i soli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure dare “separata e chiara evidenza” degli importi per consumi risalenti a più di 2 anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni (e quindi non prescritti).
Le fatture dovranno, inoltre, essere integrate con un documento aggiuntivo contenente l’avviso al cliente che la fattura stessa contiene importi per consumi risalenti a più di 2 anni che potrebbero non essere pagati, l’ammontare degli importi prescritti, un format (reso disponibile anche sul sito web e presso gli sportelli del fornitore) che il cliente possa usare per comunicare la volontà di non pagare detti importi, ed infine i recapiti cui poter inviare il format.
Potete vedere un esempio di format qui di seguito:
Attenzione, però: la riduzione della prescrizione si applica solo nel caso in cui responsabile del ritardo nella fatturazione sia il gestore, il venditore o il distributore, e non, invece, se il ritardo sia ascrivibile all’utente finale; la responsabilità sarà di quest’ultimo se egli, ad esempio, abbia impedito per diversi anni al fornitore del servizio la lettura del contatore: in tal caso, il cliente non potrà certo avvalersi della prescrizione biennale del diritto di credito del fornitore, atteso che il ritardo di quest’ultimo nel fatturare – e, prima ancora, nel rilevare – i consumi non è a quest’ultimo attribuibile.
In caso di presunta responsabilità del cliente, tuttavia, la fattura dovrà precisare l’ammontare dei consumi risalenti ad oltre 2 anni e la motivazione dell’addebito della responsabilità, oltre a fornire tutte le informazioni utili all’eventuale presentazione, da parte dell’utente, di un reclamo al venditore, gestore, distributore.
Un’altra interessante misura è stata prevista a protezione dell’utente finale: gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano, quale metodo di pagamento, servizi di incasso pre-autorizzati come la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; e ciò anche qualora queste fossero la modalità indicata dall’utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.
Più semplicemente, il pagamento degli importi prescritti non potrà essere automaticamente addebitato sul conto corrente o sulla carta di credito del cliente solo per il fatto che questi aveva prescelto tale modalità di pagamento all’apertura del rapporto, o nel corso di esso: se dunque il cliente non intende avvalersi della prescrizione, tale intenzione dovrà essere manifestata con un suo comportamento attivo, ossia attraverso l’esecuzione di un pagamento apposito ed a sé stante degli importi prescritti.
Naturalmente è previsto che il gestore, venditore o distributore possano rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni: di tale rinuncia, però, il cliente dovrà essere debitamente informato.
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