Asseverazione congruità spese bonus edilizi: quando serve e come fare
L’asseverazione della congruità relativa alle spese sostenute è uno dei principali requisiti richiesti per usufruire del Superbonus e di altri bonus legati al settore edilizio.
A tal proposito il Governo ha introdotto, nel corso degli utili due anni, nuovi provvedimenti creando una certa confusione. Vediamo di fare un po’ di chiarezza per capire cosa prevede la normativa vigente per l’ottenimento di tali benefit.
Indice:
- Cos’è e a cosa serve l’asseverazione di congruità della spesa
- Come determinare la congruità della spesa
- Modifiche introdotte dal Decreto anti-frodi
- Modifiche introdotte dal Decreto Prezzi
- Deroghe all’obbligo dell’asseverazione
- Cessione del credito per lavori almeno iniziati
- Modelli ammessi per presentare l’asseverazione
- Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate
Cos’è e a cosa serve l’asseverazione di congruità della spesa
L’asseverazione per la congruità della spesa sostenuta è un documento redatto da un tecnico abilitato. Il suo scopo è garantire che la somma delle spese effettuate dal contribuente, per eseguire l’intervento edilizio oggetto di agevolazione, non superi un limite massimo definito, per l’appunto, congruo. In pratica, tramite l’asseverazione il beneficiario del bonus fornisce la giustificazione economica degli importi agevolati.
Per determinare il valore della spesa da ritenere congruo è necessario far riferimento a specifici prezzari predisposti da regioni e province autonome, nonché dai listini messi a disposizione dalla locale Camera di Commercio. I prezzari contengono l’elenco dei costi delle varie lavorazioni, ovvero i massimali oltre i quali non si ha più diritto all’agevolazione.
Al fine di redarre e presentare l’asseverazione per la congruità della spesa, il tecnico incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
- individuare ogni lavorazione eseguita dall’impresa edile e stabilirne l’esatta quantità;
- determinare il prezzo unitario in base ai listini ufficiali definiti dal decreto del MITE e predisposti dalla Regione in cui è ubicato l’immobile;
- qualora mancasse un prezzario di riferimento, il prezzo dovrà essere stabilito attraverso una determinazione analitica;
- calcolare l’importo delle lavorazioni moltiplicando il relativo prezzo per la quantità;
- computare l’ammontare complessivo dell’intervento sommando gli importi di ogni lavorazione;
- definire la spesa tecnica (progettazione del lavoro, collaudo finale, rilascio visto di conformità, ecc.) e quella accessoria;
- stabilire il valore della spesa congrua.
Il tecnico altro non è che una sorta di contabile che dovrà stabilire e conteggiare il valore delle singole lavorazioni che compongono l’intervento edilizio oggetto di bonus, nonché verificare e dichiarare il rispetto dei massimali imposti dalla normativa.
Come determinare la congruità della spesa
Per stabilire se il prezzo di un determinato intervento è congruo, il tecnico deve far riferimento a:
- prezzari informativi dell’edilizia DEI predisposti da regioni e province autonome, nonché definiti dal Decreto Rilancio del 6 agosto 2020;
- modifiche ai massimali dei prezzi dovute all’entrata in vigore, il 15 aprile 2022, del Decreto Prezzi del MITE.
Siccome le variazioni definitive dei prezzari possono avvenire entro 1° febbraio 2023, in caso di indisponibilità dei nuovi massimali per uno specifico intervento la normativa consente di continuare a utilizzare il listino previsto dal Decreto Rilancio.
Modifiche introdotte dal Decreto anti-frodi
Il Decreto anti-frodi è entrato in vigore il 12 novembre 2021, provocando l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità della spesa sostenuta anche ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Pertanto, il contribuente dovrà rispettare gli adempimenti a seguito di:
- interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazione);
- lavori per recuperare e restaurare facciate di edifici residenziali (bonus facciate);
- interventi di riqualificazione energetica (ecobonus);
- realizzazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di infrastrutture atte a ricaricare veicoli elettrici;
- opere per ridurre il rischio sismico (sismabonus).
Tuttavia, le nuove disposizioni sono valide solo qualora il contribuente abbia optato per:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
Viceversa, se il soggetto decide di applicare la detrazione fiscale diretta può effettuare gli interventi senza preoccuparsi di presentare visto di conformità e asseverazione.
Per il Superbonus l’obbligo sussiste anche in caso venga scelta la detrazione fiscale. Le uniche eccezioni sono previste se il contribuente presenta autonomamente la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o Redditi precompilato (disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate), oppure attraverso un sostituto d’imposta.
Ricordiamo che le nuove disposizioni del Decreto anti-frodi si applicano solo sulle fatture emesse e relativi pagamenti avvenuti a partire dal 12 novembre 2021. Il termine temporale è valido per persone fisiche (compresi coloro che esercitano un’arte o una professione), enti non commerciali che applicano il criterio di cassa, nonché enti commerciali, imprese individuali e società che adottano il criterio di competenza.
Modifiche introdotte dal Decreto Prezzi
Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Prezzi, definito anche Decreto Costi Massimi. Le nuove regole introdotte dal Ministero della Transizione Ecologica devono essere rispettate da ogni progetto presentato a partire dal 15 aprile, ovvero data di entrata in vigore della legge. In buona sostanza il MITE ha stabilito nuovi massimali di spesa per gli interventi oggetto di bonus edilizi, compreso il Superbonus 110%. Di conseguenza anche l’asseverazione subisce delle modifiche.
Lo scopo del decreto è, da una parte l’adeguamento agli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione, mentre dall’altra contrastare le frodi legate ai bonus edilizi.
Il tecnico abilitato a redigere l’asseverazione per la congruità della spesa deve effettuare un’ulteriore verifica sui costi della fornitura dei materiali.
Ciò significa che il professionista incaricato ha il compito di:
- verificare la congruità del costo complessivo dell’intervento edilizio agevolato, attraverso un calcolo metrico;
- verificare la congruità della spesa per la sola fornitura del materiale necessario a compiere il lavoro. Il controllo fa riferimento agli importi presenti in fattura, il cui ammontare dovrà risultare inferiore al valore stabilito nell’allegato A del Decreto Prezzi.
Il nuovo prezzario sostituisce quello stabilito dal decreto MISE del 6 agosto 2020. Il termine ultimo per aggiornare i massimali è il 1° febbraio 2023 sulla base del monitoraggio svolto dall’Ente Nuove tecnologie per l’Energia e l’Ambiente (ENEA).
Deroghe all’obbligo dell’asseverazione
Abbiamo visto come, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto anti-frodi del 12 novembre 2021, l’asseverazione congruità della spesa è obbligatoria anche per le agevolazioni diverse dal Superbonus 110%.
Le comunicazioni relative a qualsiasi bonus edilizio, inviate entro la suddetta data, non sono soggette alle nuove regole. Inoltre, l’obbligo dell’asseverazione non è richiesto qualora il contribuente, prima del 12 novembre 2021, abbia:
- effettuato il pagamento della fattura al fornitore esercitando l’opzione per la cessione del credito tramite accordi tra cedente e cessionario;
- effettuato il pagamento della fattura al fornitore esercitando l’opzione per lo sconto in fattura tramite relativa annotazione.
In entrambi i casi la deroga all’obbligo dell’asseverazione è valida anche se il contribuente non ha ancora inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, sia il visto di conformità che l’asseverazione non sono necessari per interventi classificati in edilizia libera con importi inferiori a 10.000 euro. L’unica eccezione a tale regola è il bonus facciate, a cui non viene applicato alcun limite per ottenere l’esonero all’obbligo di presentazione dei documenti richiesti.
Cessione del credito per lavori almeno iniziati
La normativa stabilisce che per l’applicazione di un bonus edilizio ordinario, l’attestazione può essere rilasciata anche in mancanza dello stato di avanzamento dei lavori o di una comunicazione di fine lavori.
Considerando l’obiettivo del Decreto anti-frodi, ovvero prevenire violazioni dei regolamenti e comportamenti truffaldini nell’utilizzo delle agevolazioni nel settore edile, è chiaro come una spesa sostenuta trovi giustificazione solo se in relazione all’esecuzione, anche parziale, di un intervento. Pertanto, come ribadito dalla Circolare 16/E 2021 dell’Agenzia delle Entrate, l’attestazione della congruità della spesa deve far riferimento ad un’opera che risulta almeno iniziata.
Modelli ammessi per presentare l’asseverazione
Sempre secondo la Circolare 16/E del 2021, il contribuente può predisporre l’asseverazione, oltre che tramite i modelli previsti dalla normativa per i vari bonus, anche in forma libera.
In tal caso è però necessario prevedere l’assunzione di colpevolezza, vale a dire le sanzioni penali che possono scattare qualora venissero appurate false dichiarazioni o costituzione e utilizzo di atti mendaci.
Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate
Secondo le disposizioni del Decreto anti-frodi, l’Agenzia delle Entrate può adottare misure preventive al fine di verificare la corretta fruizione dei bonus edilizi. In tal senso, l’Autorità finanziaria ha facoltà di sospendere, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’opzione per sconto in fattura o cessione del credito, la procedura per 30 giorni.
Ciò avviene quando l’Agenzia delle Entrate individua un profilo di rischio durante il controllo della suddetta comunicazione. A tale scopo vengono utilizzati i seguenti criteri:
- coerenza e regolarità tra i dati inseriti nella comunicazione e quelli archiviati nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- presenza di analoghe cessioni del credito effettuate dal medesimo soggetto indicato nella comunicazione;
- dati attinenti al credito oggetto di cessione e al soggetto che interviene nell’operazione, sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’individuazione di un profilo di rischio, il termine di scadenza per la cessione del credito viene sospeso e prorogato per un massimo di 30 giorni. Oltre alle verifiche preventive, l’Agenzia delle Entrate effettua anche controlli e accertamenti dopo che l’operazione di cessione è avvenuta.
È importante sottolineare come l’eventuale sospensione della comunicazione non legittima il diritto al bonus. Questo perché le azioni preventive dell’Amministrazione finanziaria hanno lo scopo di individuare e bloccare condotte illecite e tentativi di frode ai danni dello Stato, ma non rappresentano una verifica sostanziale dell’agevolazione né tanto meno della regolarità della comunicazione.
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