Come aprire, gestire e quante tasse paga una SNC
La società in nome collettivo (s.n.c.) è la forma di società di persone che viene normalmente utilizzata per le attività artigianali e piccole attività commerciali.
La responsabilità è illimitata quindi tutti i soci rispondono con il loro patrimonio personale e in solido per i debiti sociali, pertanto i creditori potranno pretendere il pagamento dei loro crediti da qualsiasi socio, anche da uno soltanto in caso di insolvenza della società.
Nelle società in nome collettivo l’amministrazione e la rappresentanza spettano a tutti i soci disgiuntamente, anche se in fase di costituzione è possibile optare per un sistema di amministrazione a maggioranza o congiunta, anche solo per alcuni tipi di obbligazione.
Nelle s.n.c. è obbligatorio tenere le scritture contabili ed in particolare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture necessarie in base al tipo di attività svolta. La società in nome collettivo è soggetta al fallimento.
Indice:
Come costituire una società in nome collettivo
La costituzione della s.n.c si fa per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di fronte ad un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto societario.
L’atto costitutivo dovrà contenere:
- le generalità dei soci;
- l’indicazione dei soci che ne hanno la rappresentanza legale;
- la sede della società e quelle secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale e i conferimenti dei soci;
- i criteri di ripartizione di utili e perdite;
- la durata della società;
- l’oggetto sociale
Nello statuto invece saranno raccolte le regole che disciplinano la società stessa.
Dopo aver redatto atto costitutivo e statuto, la s.n.c. dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.
Alla fine di ogni anno gli amministratori redigono un rendiconto (bilancio), che a differenza di quanto accade per le società di capitali, non dovrà essere depositato al registro imprese.
E’ sconsigliato aprire una s.n.c. per tutte quelle attività in cui il rischio di impresa è piuttosto alto, in cui si fanno investimenti iniziali elevati e per cui sono previsti fatturato ed utili alti.
Adempimenti per la costituzione di una SNC
- Redazione atto costitutivo e statuto di fronte ad un notaio;
- Apertura partita IVA e codice fiscale;
- Registrazione dell’atto all’Ufficio del Registro;
- Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA;
- Vidimazione libri contabili.
Tassazione delle società in nome collettivo
La s.n.c. sull’utile realizzato paga soltanto l’IRAP (4,25%), mentre ai fini IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA di circa € 130,00.
I soci dovranno essere iscritti all’INPS (artigiani o commercianti) e pagheranno circa 3.500 euro di contributi fissi fino a 15.500 euro di reddito (reddito minimale); superata tale soglia si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.
Vantaggi e svantaggi della società in nome collettivo
E’ utile andare nel dettaglio di ogni singolo punto per capire quanto effettivamente possa essere conveniente o meno l’apertura di una società in nome collettivo esaminando tutti i vantaggi e gli svantaggi.
I vantaggi della scelta della SNC sono:
- poche formalità e ridotte spese di costituzione: come per la SAS anche la SNC ha il vantaggio di essere una società molto semplice da costituire con poche formalità e ridotte spese per l’apertura. Non è previsto il versamento di un minimo di capitale sociale e in termini di costi possiamo riassumerli in questo modo: circa 1.200 – 1.500 euro di spese notarili in cui sono compresi le imposte di bollo e di registro, per la pratica e la consulenza possiamo indicativamente pensare a circa 300 euro per il commercialista. Agli onorari di commercialista e notaio si dovrà poi aggiungere la ritenuta d’acconto del 20%. Da un punto di vista burocratico per la costituzione di una SNC sarà necessario predisporre lo Statuto e l’Atto Costitutivo, normalmente redatti dal commercialista che si preoccuperà attraverso il canale telematico COMUNICA ad iscrivere la nuova azienda presso il registro imprese e ad aprire la partita IVA con attribuzione anche del codice fiscale;
- ridotte spese di gestione: anche la gestione di una SNC così come quella di una SAS può vantare un costo decisamente irrisorio rispetto alla più complessa e farraginosa SRL. Il costo medio di un buon commercialista che si preoccupi della registrazione di fatture e corrispettivi, del calcolo dell’IVA, di redarre il rendiconto e di tutte le dichiarazioni obbligatorie, compreso la dichiarazione dei redditi dei soci, non dovrebbe superare i 1.500 euro l’anno (ovviamente, molto dipenderà dal volume d’affare dell’impresa). Dal punto di vista previdenziale, ogni socio sarà costretto a versare i contributi artigiani o commercianti nella misura del 24% del reddito dichiarato (se inferiore al minimale almeno i circa 3.000 del fisso INPS).
- disponibilità di esperienze e di capitale di più persone: per antonomasia la SNC è la miglior forma giuridica per unire le esperienze e i capitali dei soci che la compongono. Voglio dire che in questo tipo di forma giuridica tutti i soci hanno il potere dell’amministrazione e si ritrovano tutti a dover mettere a disposizione le proprie competenze e, di conseguenza il proprio lavoro. Rispetto alla SAS infatti, in questo caso tutti i soci sono amministratori, ognuno può prendere delle decisioni e impegnare la società sia nell’amministrazione ordinaria che straordinaria salvo diversa specificazione statutaria. Anche da un punto di vista pratico, non esistono soci di capitali ma tutti sono prestatori d’opera e possono lavorare per portare profitto. Ne consegue che diverse persone possono portare alla società svariate esperienze in parecchi campi e la collaborazione di più cervelli dovrebbe favorire lo sviluppo e la crescita aziendale;
- capitale sociale minimo non richiesto: questo è un punto molto importante che rende appetibili le società di persone rispetto alle società di capitali in cui è previsto, ad esempio, per una SRL ordinaria, la sottoscrizione di un capitale minimo di 10.000 euro di cui 2.500 da versarsi all’atto costitutivo. Per la SNC, nonostante sia consigliabile inserire un capitale che possa essere proporzionale al volume di giro previsto e alle prospettive a lungo termine, non è richiesto alcun conferimento minimo obbligatorio. Chiaramente, se ci fosse l’intenzione di chiedere prestiti, finanziamenti, fidi ecc. il consiglio sarebbe quello di versare una quota di capitale sociale nella SNC che consenta di poter accedere ai finanziamenti stessi senza dover firmare fidejussioni o prestare garanzie personali dei soci. Inoltre, come per le SAS, anche in questo caso i soci potranno conferire, denaro, beni in natura, crediti, la propria opera, ecc. Qualora venisse deciso di conferire denaro, lo stesso dovrà essere intestato in un conto corrente intestato alla società;
- regime contabile semplificato: tra i vantaggi che possono rientrare in una gestione snella, poco costosa e con la burocrazia ridotta ai minimi termini possiamo citare sicuramente la possibilità di avvalersi della contabilità semplificata fino ad un limite di fatturato di € 400.000 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi, € 700.000 per le altre attività. La contabilità semplificata oltre a facilitare di gran lunga la vita dei soci lavoratori e amministratori, consente un risparmio di tempo e impegno che si dovrebbe altrimenti dedicare alla gestione della contabilità aziendale per la compilazione della prima nota, ad esempio, e dispensa dalla registrazione delle operazioni in partita doppia. Inoltre, la possibilità di avvalersi della contabilità semplificata rappresenta un buon modo per risparmiare ingenti cifre per quanto riguarda i costi annuali del commercialista o, per chi tiene la contabilità interna, di un impiegato amministrativo;
- organi sociali non richiesti: data la struttura snella, l’assenza di registrazioni e la non necessità di effettuare particolari controlli sul bilancio e sul patrimonio dell’azienda, in quanto i soci sono illimitatamente e solidamente responsabili col loro patrimonio di tutte le obbligazioni aziendali, per la SNC non sono previsti particolari organi sociali aziendali come assemblea, amministratori e organo di controllo;
- rendiconto senza particolari formalità: come per tutte le società di persone, non vige alcun obbligo di redarre un bilancio con particolari regole o indicazioni da dover depositare o eventualmente presentare su richiesta. In questo caso si ha la libertà di redarre un documento contenente tutte le indicazioni utili all’imprenditore (normalmente a cura del commercialista), che servirà soltanto per dimostrare che quanto dichiarato ai fini fiscali rispecchi la realtà dell’azienda.
Dopo aver descritto nel dettaglio tutti i vantaggi della SNC, passiamo alle note dolenti, ovvero gli svantaggi:
- responsabilità illimitata e solidale dei soci: questo è un punto cruciale e critico di una SNC. In questo tipo di società si è tutti uguali e ogni socio rischia allo stesso modo con l’intero sua capitale per per il totale delle obbligazioni dell’impresa. Un grosso problema perchè chiunque rischia in modo illimitato e solidale per qualunque eventuale dissesto finanziario della società. E’ molto importante se si è soci di una SNC, attuare una politica di protezione patrimoniale avvalendosi di strumenti quali il trust, le fondazioni, una società fiduciaria, ecc. perchè il rischio imprenditoriale potrebbe mettere a rischio non solo i risparmi dell’imprenditore ma addirittura la sua casa di abitazione;
- decisioni soggette alla pluralità dei soci: come detto, i soci della SNC sono tutti uguali e possono votare in base alla propria quota di partecipazione sottoscritta. Quello che in certi casi può essere un vantaggio, ovvero avere più teste che pensano, maggiori competenze da mettere a disposizione in società, spesso può diventare un limite, specie quando si devono prendere delle decisioni. Non è raro, infatti che in una SNC con due soci al 50% si resti paralizzati perchè non è possibile portare avanti una scelta condivisa e si resti in stallo. Per questo motivo sarebbe opportuno, SEMPRE, evitare che possano verificarsi situazioni di questo tipo, magari scegliendo un numero dispari di soci facendo in modo che la somma delle quote dei non possa mai portare a situazioni di 50% e 50%;
- le decisioni di un socio possono causare danni alla società: cosi come concepita la SNC è una tipologia societaria in cui ogni socio ha il potere di prendere, da solo, decisioni che impegnerebbero l’intera compagine e questo, sia riguardo l’ordinaria che la straordinaria amministrazione. Salvo diversa disposizione statutaria, ogni socio può, disgiuntamente, firmare contratti e obbligazioni in nome e per conto della SNC che rappresenta. I soci sono tutti amministratori e la firma di uno impegna tutti. Ho scritto volutamente “salvo diversa disposizione statutaria” perchè, in parte, è possibile ovviare a questo problema inserendo dei “paletti” nello Statuto della società. Ad esempio, per la straordinaria amministrazione o per la firma di obbligazioni oltre una certa cifra si può obbligare la firma congiunta della maggioranza dei soci proprio per rendere collegiale ogni decisione;
- socio e società sono soggetti al fallimento: essendo una società di persone, ovvero una tipologia societaria in cui è maggiormente valorizzato l’elemento personale rispetto al capitale e non avendo personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta, la SNC fallendo trascinerebbe dietro di se anche i soci, nel senso che essi fallirebbero con la società e tutto il loro patrimonio personale entrerebbe nell’attivo del fallimento per andare a coprire i buchi e liquidare il passivo della società. Una situazione molto pericolosa perchè significa che il rischio imprenditoriale per i soci è elevatissimo, così come la possibilità di perdere i propri risparmi, la propria casa, i propri averi in caso di un dissesto economico finanziario della SNC;
- tassazione elevata sui soci in caso di utili elevati: un discorso valido un po’ per tutte le società di persone, ma in particolar modo per le SNC. La società in nome collettivo infatti è soggetto ad una tassazione piuttosto mite in caso di utili bassi, frazionata, tra l’altro, su più soggetto che spesso si trovano a pagare l’IRPEF con l’aliquota minima o, comunque, non elevata. Il grosso problema, essendo tassata per trasparenza, come tutte le società di persone, obbliga i soci a pagare le imposte sulla quota di utile attribuita indipendentemente dalla distribuzione dello stesso. Questo significa che spesso ci si trova a pagare imposte per gli utili lasciati in azienda e, aspetto ancor più inquietante della SNC, con l’aumentare dell’utile di impresa diventano sempre più elevate le aliquote progressive dell’IRPEF che porterebbero ad una imposizione davvero elevata per quote di utili superiori a 28.000 euro (28%). A questo bisogna aggiungere i contributi previdenziali che ogni socio dovrà pagare, ovvero il 24% sulla quota di utile a lui attribuita e, tanto per chiudere in bellezza, anche l’IRAP (nella misura del 3,95) che dovrà versare la società. Un salasso piuttosto evidente aggravato maggiormente dal perverso meccanismo tutto italiano degli acconti;
- il disaccordo tra i soci può avere ripercussioni sulla società: in una SNC, essendo fondamentali e privilegiate il rapporto e le competenze personali dei soci piuttosto che il fattore capitale, è ancor più importante e fondamentale che tra i soci ci sia armonia e unità di intenti per portare avanti l’attività di impresa. Un problema comune a tutte le società, perchè anche in una SAS o in una SRL quando le cose tra i soci vanno male, difficilmente l’impresa può proliferare; ma in una SNC questo aspetto è ancor maggiormente rilevante proprio perchè non esiste un vero e proprio amministratore o dei soci che hanno un potere maggiore rispetto ad altri. Questo significa che le faide o i disaccordi tra i soci, nella compagine possono davvero creare dei grossi problemi come lo stallo nelle decisioni, il fatto di doversi piegare a strategie non condivise, la mancanza di stimoli e motivazioni che portano inevitabilmente alla morte della società. E’ fondamentale, in una SNC, scegliere dei buoni compagni di viaggio e stabilire a priori delle gerarchie in modo da evitare eventuali stalli o disaccordi.
La società in nome collettivo fa per te?
La SNC è la forma più tipica delle società di persone, ovvero quella formula per cui tutti i soci sono impegnati e responsabilizzati allo stesso modo per il conseguimento dei risultati sociali. In egual misura rischiano congiuntamente in modo solidale e illimitato per tutte le obbligazioni societarie.
E’ la formula ideale quando si pensa di far partire business in forma associata di dimensioni modeste e laddove non siano previsti grossi investimenti e importanti esposizioni bancarie. Stesso discorso per il volume di affari: una SNC è la soluzione ideale per un volume di affari non elevato in quanto i rischi collegati direttamente ai soci sono una vera e propria arma a doppio taglio.
Quando i soci sono tutti intenzionati a lavorare e gestire la società, la SNC è la soluzione ideale, ognuno di loro sarà iscritto all’INPS e dovrà pagare i contributi previdenziali, ma attenzione al rischio di un volume di affari troppo elevato con conseguenti utili alti: da un punto di vista fiscale infatti, la SNC, superata una certa soglia di utile (all’incirca 50.000 euro con due soci), rischia di diventare un vero e proprio fardello tra imposte, tasse e contributi previdenziali.
Quindi, per l’elevata tassazione, la scarsa possibilità di mettere in atto strategie di pianificazione fiscale che consentirebbero di ridurre le imposte, e i rischi patrimoniali per i soci, connessi ad un eventuale dissesto economico e finanziario dell’impresa, la SNC la consiglio solo per business modesti con basso rischio ed esposizione bancaria quasi nulla.
La poca burocrazia della SNC unita a costi di avviamento e gestione modesti non servono a bilanciare il rischio di una crisi aziendale che potrebbe portare a situazioni tremende per i malcapitati soci.
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