Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Il sistema tributario italiano è da sempre molto attento alle persone diversamente abili proponendo una serie di agevolazioni fiscali che possono riguardare anche i loro familiari. In questa guida cercheremo di offrire un’analisi dettagliata su tali benefici, fruibili dai contribuenti a cui viene riconosciuta l’invalidità civile.
Quando si parla di una persona disabile è bene precisare che s’intende un soggetto con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tale da impedirgli un normale inserimento e integrazione nella società e nel mondo del lavoro.
Prima di analizzare ogni singola agevolazione, cominciamo illustrando un quadro generale per avere subito le idee ben chiare. Ecco tutti i benefici fiscali che un disabile può richiedere:
- veicoli: è possibile ottenere una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo, o di eventuali modifiche del mezzo. Si gode di IVA agevolata al 4% sull’acquisto, esenzione dal bollo auto e anche dall’imposta di trascrizione in caso di passaggio di proprietà;
- figli a carico: ogni qual volta siano presenti uno o più figli fiscalmente a carico e portatori di handicap, si gode di una detrazione IRPEF nell’ordine dei 1.620 euro (per figli di età inferiore ai 3 anni) e 1.350 euro (per figli di età pari o superiore a 3 anni). Nel caso vi siano più di tre i figli a carico, la detrazione sarà maggiorata di 200 euro per ciascun figlio. L’agevolazione è collegata al reddito complessivo dichiarato nel periodo d’imposta e si abbassa progressivamente con l’aumentare del reddito stesso, fino ad azzerarsi quando vengono dichiarate cifre superiori ai 95.000 euro;
- mezzi di ausilio, sussidi tecnici e informatici: riguardo a questa tipologia di spesa la detrazione IRPEF prevista dalla legge è del 19% e anche in questo caso si applica l’IVA agevolata al 4%. Sulla spesa di acquisto e mantenimento di un cane guida per non vedenti o ipovedenti è possibile godere di una detrazione, così come per i costi necessari per prestazioni di interpretariato ai sordi;
- abbattimento barriere architettoniche: tutte le spese relative ad interventi che hanno la finalità di abbattere barriere architettoniche possono godere di specifiche detrazioni IRPEF;
- spese sanitarie: si possono dedurre dal reddito complessivo gli interi importi relativi a spese mediche generiche e di assistenza specifica;
- assistenza personale: fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro è possibile dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati a seguito di prestazioni per assistenza personale e servizi domestici. Per redditi fino a 40.000 euro e importo massimo di 2.100 euro, si applica una detrazione IRPEF del 19% anche per le spese degli addetti all’assistenza personale del disabile.
Indice:
- Agevolazioni fiscali settore auto
- Detrazione IRPEF per i mezzi di trasporto
- Veicolo acquistato e utilizzato all’estero
- Perdita della detrazione
- Spese per riparazioni
- Agevolazione IVA
- Perdita dell’IVA agevolata
- IVA agevolata per acquisto veicoli in leasing
- Esenzione pagamento bollo auto
- Esenzione imposta di trascrizione al PRA
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: le regole particolari
- Documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni sui veicoli
- Detrazione per figli a carico
- Deducibilità spese sanitarie e mezzi di ausilio
- Certificazione necessaria per richiedere le agevolazioni
- Detrazione per spese assistenza persone non autosufficienti
- IVA agevolata per acquisto ausili tecnici e informatici
- Speciali agevolazioni per i non vedenti
- Agevolazioni per eliminazione barriere architettoniche
- Detrazioni polizze assicurative
- Imposta agevolata per successioni e donazioni
Agevolazioni fiscali settore auto
Dopo una carrellata generale, vediamo di analizzare i vari punti nello specifico partendo dalle agevolazioni che riguardano il trasporto dei disabili.
Il primo punto è stabilire chi ne ha diritto ovvero:
- persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- soggetti con gravi limitazioni della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni;
- persone con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- sordi e non vedenti.
La legge stabilisce con chiarezza i requisiti che devono possedere tali persone per rientrare nelle suddette categorie. Ad esempio, per essere dichiarati non vedenti si deve soffrire di cecità assoluta o avere una resa visiva non superiore al decimo da entrambi gli occhi. Per i sordi, la legge risale al 1970 e considera disabili solo i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva. Naturalmente la disabilità deve essere accertata da una commissione medica competente attraverso specifiche visite da effettuare presso l’ASL.
Rientrando tra queste categorie sarà possibile usufruire delle agevolazioni ma tenendo presente che saranno riconosciute solo qualora il veicolo sia utilizzato, in via esclusiva e prevalente, a beneficio del disabile.
Nel caso in cui la persona diversamente abile risulti fiscalmente a carico di un familiare (ovvero con un reddito annuo massimo di 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli di età non superiore ai 24 anni), quest’ultimo potrà usufruire dell’agevolazione sulle spese sostenute.
Altro fatto di grande rilevanza riguarda l’obbligo della presenza di adattamenti sul veicolo. Per i disabili con ridotte, o impedite capacità motorie, le agevolazioni fiscali sono valide solo se il mezzo è stato adeguatamente modificato in modo definitivo per renderlo adatto al trasporto di persone portatrici di handicap. E’ anche possibile adattarlo secondo le prescrizioni stabilite dalla commissione che stabilisce l’idoneità alla guida del disabile. Per le altre categorie non è necessario che il veicolo sia adattato ma può essere una normale vettura impiegata per trasportare il soggetto con disabilità.
Per quanto riguarda la tipologia di veicoli su cui applicare le agevolazioni, rientrano le seguenti categorie:
- autovetture: tutti i veicoli adibiti al trasporto persone fino a un massimo di 9 posti a sedere compreso quello del conducente;
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto di cose o persone con massimo 9 posti a sedere compreso il conducente. Devono avere una massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate, che salgono a 4,5 tonnellate se il mezzo è dotato di trazione elettrica o a batteria;
- autoveicoli specifici: rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per il trasporto di cose o persone in speciali condizioni e caratterizzati dall’essere dotati di specifiche strutture permanenti per facilitare l’accesso e il trasporto del disabile;
- autocaravan;
- motocarrozzette;
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote impiegati per il trasporto di cose e persone e dotati di massimo 4 posti a sedere compreso il conducente;
- motoveicoli per trasporto specifico: veicoli a tre vuote dotati di strutture permanenti per trasportare cose o persone in particolari condizioni;
Come si noterà, nella lista non rientrano le cosiddette minicar (quindi non soggette ad agevolazioni), ovvero quelle piccole vetture a 4 ruote che si possono guidare senza patente.
Per l’acquisto di veicoli elettrici è prevista la detrazione IRPEF ma non l’IVA agevolata. Per i mezzi ibridi si può godere anche dell’aliquota ridotta al 4%, ma solamente se la cilindrata del motore termico non supera i 2.000 centimetri cubici con alimentazione a benzina e i 2.800 centimetri cubici con alimentazione diesel.
Detrazione IRPEF per i mezzi di trasporto
Un disabile ha diritto a detrarre il 19% ai fini IRPEF dell’importo sostenuto per l’acquisto di un mezzo di trasporto rientrante nell’elenco sopra citato, senza alcun limite di cilindrata e indipendentemente che si tratti di un veicolo nuovo oppure usato. La spesa massima su cui calcolare la detrazione è pari a 18.075,99 euro. Lo sconto fiscale può essere sfruttato per intero nel periodo d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto, oppure in quattro rate annuali di pari importo.
Il beneficiario può godere dello sgravio fiscale una sola volta ogni 4 anni a partire dalla data di acquisto del veicolo. Tuttavia, è possibile ottenere nuovamente l’agevolazione entro il quadriennio se il vecchio mezzo di trasporto viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico e destinato alla demolizione. Nel caso in cui il veicolo risulti cancellato dal PRA ma esportato all’estero, non sarà possibile richiedere una seconda volta l’agevolazione se non allo scadere del quarto anno.
Trascorsi i 4 anni il disabile può effettuare un nuovo acquisto e richiedere gli sconti fiscali senza necessariamente dover vendere il vecchio veicolo. Nel malaugurato caso di furto, sul nuovo acquisto si potranno applicare le detrazioni considerando l’importo al netto da eventuali rimborsi assicurativi.
Ricordiamo che per godere del beneficio fiscale non è necessario alcun adattamento del veicolo. Dalla cifra massima di 18.075,99, sono escluse eventuali spese per interventi atti a modificare il mezzo e renderlo adatto al trasporto. Il classico esempio, è l’installazione di una pedana sollevatrice per soggetti in carrozzina. Tuttavia, non bisogna dimenticare che per tali spese è possibili usufruire di un’altra tipologia di detrazione come vederemo più avanti.
Veicolo acquistato e utilizzato all’estero
Nel caso di veicolo acquistato all’estero e anche utilizzato in località straniera, il disabile con residenza fiscale in Italia potrà fruire senza alcun problema delle detrazioni; dovrà solo preoccuparsi che i documenti che compravano l’acquisto siano corredati da traduzione in lingua italiana.
Perdita della detrazione
Se il veicolo è ceduto a titolo gratuito, oppure venduto prima che siano trascorsi due anni dalla data di acquisto, il soggetto dovrà versare la differenza tra la l’imposta dovuta senza agevolazioni e quella pagata godendo dello sconto fiscale. Tale regola non viene applicata nel caso in cui il disabile sia costretto a cedere il veicolo e acquistarne un altro a seguito di mutate necessità. Il nuovo mezzo non è comunque assoggettabile a detrazione in quanto acquistato entro 4 anni dal precedente.
Chi eredita un’auto da un parente disabile che aveva usufruito delle agevolazioni, non deve restituire il beneficio e può rivendere l’auto senza dover rispettare alcun limite temporale.
Spese per riparazioni
I costi sostenuti per la riparazione del veicolo sono soggetti a detrazione IRPEF esattamente come quelli per l’acquisto e devono essere compresi nel limite dei 18.075,99 euro. Sono invece escluse le spese di ordinaria manutenzione e di esercizio quali assicurazione e carburante. Anche in questo caso è necessario che le spese di riparazione, per essere detratte, vengano effettuate entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo.
Agevolazione IVA
L’IVA ridotta al 4% si applica qualora il veicolo nuovo o usato sia dotato di:
- motore alimentato a benzina con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici;
- motore alimentato a diesel con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici;
L’agevolazione è valida anche nei seguenti casi:
- acquisto optional;
- interventi di adattamento di un veicolo normale in possesso del disabile indipendentemente dalla cilindrata;
- vendita di strumenti e accessori impiegati per eseguire l’adattamento;
- riparazione degli adattamenti;
- cessione dei ricambi per gli adattamenti.
L’aliquota al 4% si applica sui soli acquisti compiuti dal disabile o dal familiare che lo detiene fiscalmente a carico. Sono esclusi tutti i veicoli intestati ad altri soggetti, società commerciali e cooperative, nonché qualsiasi ente pubblico o privato anche se svolge servizi di trasporto disabili.
Come per la detrazione IRPEF, anche l’IVA agevolata si può applicare per un unico veicolo nell’arco di 4 anni a partire dalla data dell’ultimo acquisto effettuato. Valgono le medesime regole che prevedono il rinnovo dell’agevolazione entro il quadriennio se il veicolo viene cancellato dal PRA in seguito a demolizione e non esportato all’estero. In caso di furto è possibile fruire nuovamente dell’aliquota ridotta sul nuovo acquisto: sarà sufficiente che il disabile proprietario esibisca al concessionario la denuncia del furto e la perdita di possesso del veicolo registrata al PRA.
Perdita dell’IVA agevolata
Se il benficiario cede il veicolo prima che siano passati due anni dall’acquisto, dovrà versare la differenza tra l’aliquota IVA ordinaria al 22% e quella agevolata al 4%. Evenienza non prevista solo se il disabile è costretto a vendere il veicolo anticipatamente perché non più in grado di soddisfare le sue mutate necessità.
IVA agevolata per acquisto veicoli in leasing
L’aliquota al 4% si applica anche per l’acquisto di un veicolo in leasing, a patto che il contratto sia di tipo traslativo. Ciò significa che deve risultare chiaramente dalle clausole l’intenzione delle parti di riscattare il mezzo di trasporto al termine della locazione finanziaria, con il trasferimento di proprietà del veicolo al disabile. In tali condizioni la società di leasing avrà facoltà di applicare l’IVA agevolata sia sul prezzo di riscatto che sui canoni concordati.
Anche in queste situazioni il beneficiario non può avvalersi di una nuova agevolazione entro i 4 anni a partire dalla data di stipula del contratto e dovrà mantenere la disponibilità del veicolo per almeno due anni.
Esenzione pagamento bollo auto
Per tutti i mezzi di trasporto visti nel precedente elenco, e rispettando i limiti di cilindrata validi per l’agevolazione IVA, il disabile o il familiare del quale risulta fiscalmente a carico, sono esentati dal pagamento del bollo auto. L’ente che provvede a concedere tale beneficio è la Regione e precisamente l’Ufficio Tributi. Nel casso non fosse presente nella propria Regione, è possibile rivolgersi all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.
L’esenzione si applica su un solo veicolo in possesso al disabile che dovrà indicarne la targa al momento di presentare la documentazione. Il soggetto ha tempo fino a 90 giorni dalla scadenza del termine per il regolare pagamento, per richiedere l’esenzione. Una volta ottenuta si rinnoverà automaticamente negli anni successivi, con l’interessato che dovrà solo comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni per godere dell’agevolazione.
Sono esclusi dall’esenzione bollo i veicoli intestati ad altre persone, società, cooperative ed enti pubblici e privati.
Esenzione imposta di trascrizione al PRA
La legge prevede l’esenzione del versamento dell’imposta di trascrizione a seguito di registrazione presso il PRA del passaggio di proprietà. L’agevolazione riguarda tutti i veicoli destinati al trasporto e alla guida di persone portatrici di handicap, tranne per la categoria dei sordi e non vedenti. L’esenzione si applica, sia su mezzi di trasporto nuovi che usati e deve essere richiesta al PRA territorialmente competente. Anche al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile spetta l’esenzione dell’imposta di trascrizione.
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: le regole particolari
Per questa categoria di disabili la legge prevede il diritto alle agevolazioni condizionato all’adattamento del veicolo. In pratica, il soggetto dovrà effettuare sul mezzo gli interventi necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalle sue minorazioni fisiche. Il portatore di handicap può anche essere trasportato ma non è comunque necessario che goda dell’indennità di accompagnamento.
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie possono beneficiare delle agevolazioni su auto, autocaravan e motocarrozzette, nonché su auto e motoveicoli destinati ad uso promiscuo o per specifico trasporto della persona diversamente abile.
Gli adattamenti attuati devono essere chiaramente indicati sulla carta di circolazione a seguito di un collaudo presso la Motorizzazione Civile. Le modifiche possono riguardare i soli comandi di guida oppure parti della carrozzerie o zone interne del veicolo per facilitare l’accesso al disabile. Per modificare i comandi alla guida il soggetto deve risultare titolare di una patente speciale e gli adattamenti devono rispettare le prescrizioni della Commissione medica che ha accertato l’idoneità alla conduzione del mezzo.
Ricordiamo che per chi è munito di patente speciale, la sola presenza del cambio automatico è già considerata un adattamento, sempre che rientri tra le prescrizioni della commissione medica.
Gli adattamenti alla carrozzeria ritenuti idonei sono:
- installazione pedana di sollevamento con meccanismo meccanico, elettrico o idraulico;
- montaggio scivolo a scomparsa con azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- braccio di sollevamento meccanico, elettronico o idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- sedile con meccanismo per farlo scorrere e girare su apposite guide in modo da facilitare l’accesso all’interno del veicolo;
- speciali sistemi di ancoraggio per fissare la carrozzina e cinture di sicurezza per il disabile;
- portiere scorrevoli.
Tutti gli accessori ritenuti dei semplici optional non rientrano tra gli adattamenti, così come l’installazione di dispositivi omologati per il veicolo.
La detrazione IRPEF del 19% spetta, sia per le spese sostenute per effettuare gli adattamenti che per eventuali riparazioni, compresi i pezzi di ricambio. Il totale si somma al costo per l’acquisto del veicolo e non può superare la soglia massima di 18.075,99 euro. Le spese, oltre a non poter essere rateizzate, devono essere effettuate entro 4 anni dalla data di acquisto del mezzo di trasporto.
L’IVA agevolata al 4% si applica anche per gli interventi di adattamento del veicolo nuovo o usato, riparazioni degli adattamenti e sui pezzi di ricambio e strumenti.
Documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni sui veicoli
Di base, per godere delle agevolazioni sui veicoli e anche per le altre tipologie di agevolazioni, l’autorità deve avere la certezza che il soggetto sia effettivamente un disabile. Come detto spetta ad una commissione medica pubblica stabilire le menomazioni fisiche o mentali di cui soffre la persona.
A seguito di tali controlli viene rilasciata la seguente certificazione:
- sordi e non vedenti: certificato sottoscritto da una commissione medica pubblica che attesti la specifica condizione;
- disabili psichici mentali: verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dalla commissione medica dell’ASL e un certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento. Una categoria a parte sono i soggetti affetti da sindrome di Down che possono avvalersi di una semplice dichiarazione rilasciata dal proprio medico di base. Devono comunque avere l’indennità di accompagnamento;
- disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dalla commissione medica dell’ASL Da tale documento deve risultare che il soggetto è affetto da un grave disabilità, derivante da una patologia che causa una permanente limitazione nella deambulazione.
Una volta in possesso di questi certificati, al disabile che vuole usufruire dell’IVA ridotta al 4% serve anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Con tale documento il beneficiario dichiara che, nei 4 anni precedenti a partire dalla data di acquisto, non è stato comprato nessun altro veicolo soggetto ad agevolazione.
Nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, si dovrà presentare copia della dichiarazione dei redditi da cui risulta che è fiscalmente a carico del proprietario dell’auto.
Dobbiamo dire che il legislatore con il decreto legge n.5/2012 ha semplificato il verbale di accertamento che, oltre ad appurare l’invalidità e la disabilità, stabilisce il rispetto dei:
- requisiti imposti dal Codice della Strada per ottenere il contrassegno per usufruire del parcheggio disabili;
- requisiti richiesti dall’ordinamento tributario per godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto veicoli.
Quindi nel certificato sono già presenti i riferimenti normativi che indicano le agevolazioni spettanti al beneficiario. Nel caso in cui la documentazione sia sprovvista di tali riferimenti, il contribuente, per usufruire degli sconti fiscali, dovrà richiedere una rettifica del certificato alla commissione medica. Potrebbe non essere necessario qualora fosse comunque possibile evincere dal documento, in modo inequivocabile, il diritto alle agevolazioni.
Detrazione per figli a carico
La legge prevede di base una detrazione IRPEF a favore del contribuente che ha uno, o più figli fiscalmente a suo carico. L’agevolazione spettante diminuisce con l’aumentare del reddito fino al completo annullamento qualora risulti superiore ai 95.000 euro.
Ricordiamo che un soggetto è ritenuto fiscalmente a carico se dispone di un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) pari o inferiore a 2.840,51 euro. Limite che la normativa ha alzato dal 1°gennaio 2019 a 4.000 euro per i soli figli di età inferiore ai 24 anni.
La detrazione di base per ogni figlio fiscalmente a carico è di:
- 1.220 euro con età inferiore ai 3 anni;
- 950 euro con età pari o superiore ai 3 anni.
Per nuclei familiari con più di tre figli a carico la detrazione viene aumentata di 200 euro per ciascun figlio.
Nel caso di presenza di un figlio disabile la legge n.104 del 1992 riconosce un ulteriore incremento della detrazione nella misura di 400 euro, portando i limiti a:
- 1.620 euro per figli disabili di età inferiore ai 3 anni;
- 1.350 euro per figli disabili di età pari o superiore ai 3 anni.
I valori fino ad ora citati sono detrazioni teoriche: in pratica la cifra effettiva si calcola tenendo conto di un coefficiente che varia in base al reddito complessivo del contribuente. La formula per ottenere tale coefficiente è:
95.000 – reddito complessivo / 95.000
Nel reddito complessivo non bisogna conteggiare la prima casa e relative pertinenze, rientrano invece i redditi derivati da immobili locati secondo il regime della cedolare secca.
Facciamo un esempio e supponiamo che un padre abbia un reddito di 35.000 euro e un figlio con meno di 3 anni disabile fiscalmente a carico. L’effettiva detrazione sarà calcolata nel seguente modo:
- 1.620 (detrazione teorica) x (95.000 – 35.000) / 95.000 = 1.620 x 0,6315 = 1.023,03
In presenza di più figli, il valore di 95.000 euro deve essere incrementato di 15.000 euro per ciascun figlio dopo il primo. Quindi avremo 110.000 euro con due figli fiscalmente a carico, 125.000 euro con tre figli e così via.
Se i genitori risultano separati, seppur non legalmente, la detrazione va suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al coniuge con reddito complessivo più elevato a seguito di accordo tra le parti. Ciò consente il godimento dell’intera detrazione nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con il minor reddito.
Deducibilità spese sanitarie e mezzi di ausilio
Dal reddito di un disabile è possibile dedurre interamente:
- spese mediche generiche;
- spese di assistenza specifica: in questa voce rientrano i costi sostenuti per servizi infermieristici e riabilitativi, prestazioni professionali di addetti all’assistenza di base oppure operatori tecnici assistenziali, nonché le prestazioni fornite da educatori professionali e addetti ad attività di animazione e terapia occupazionale;
- spese per ippoterapia e musicoterapia: è necessaria la prescrizione di un medico che attesti la reale necessità delle cure, da eseguire in un apposito centro dotato di personale medico o sanitario specializzato.
Tutte le spese sopra elencate risultano deducibili anche per familiari disabili non fiscalmente a carico.
Non sono invece deducibili:
- spese per prestazioni del pedagogista: l’Agenzia delle Entrate non ritiene questi addetti dei professionisti sanitari;
- spese sanitarie specialistiche e per acquisto di dispositivi medici: in ogni caso questi costi possono godere della detrazione IRPEF al 19%, come per i dispositivi medici utilizzati per la deambulazione, sollevamento e accompagnamento del disabile;
- spese per acquisto di speciali alimenti a scopo medico: anche in questo caso è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF al 19% sul valore eccedente 129,11 euro;
- corrispettivi versati ad una cooperativa in cambio dei servizi resi a favore di un minore disabile per il suo apprendimento: in questo frangente le prestazioni sono ritenute di natura pedagogica ed effettuate da addetti qualificati ma non assimilabili a personale sanitario.
Per ricoveri di persone portatrici di handicap in apposite strutture di assistenza, le spese della retta non sono totalmente deducibili. L’agevolazione riguarda solamente le spese mediche e paramediche e, per tale motivo, è opportuno che nella ricevuta di pagamento i vari costi siano indicati separatamente.
Passiamo ora ad analizzare le detrazioni IRPEF per le spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio.
La legge stabilisce uno sgravio fiscale del 19% per tutte le spese specialistiche come, ad esempio, analisi e prestazioni chirurgiche e da applicare solo sulla parte eccedente 129,11 euro.
Per le seguenti spese è invece ammessa una detrazione del 19% sull’interno importo senza considerare alcuna franchigia e riguardano:
- trasporto in ambulanza: in queste situazioni le eventuali prestazioni rese durante il trasporto dal personale rientrano nelle spese mediche soggette al limite di 129,11 euro;
- trasporto del disabile da parte di una ONLUS oppure di altri soggetti che svolgono assistenza a persone con gravi disabilità;
- acquisto di poltrone per soggetti non deambulanti e di apparecchiature per correggere difetti della colonna vertebrale o per contenere ernie e fratture;
- acquisto di arti artificiali per consentire al soggetto di deambulare;
- spese per realizzazione di rampe atte ad eliminare barriere architettoniche all’interno o all’esterno dell’abitazione: per queste opere la detrazione al 19% non è fruibile se già rientrano nelle agevolazioni previste per interventi di ristrutturazione edilizia;
- costi per modifiche dell’ascensore in modo da renderlo idoneo al trasporto di un disabile con carrozzina: rientrano in questa nota spese anche i costi di installazione e manutenzione di pedane sollevatrici;
- acquisto di sussidi tecnici e informativi con la finalità di migliorare l’autosufficienza e l’integrazione sociale del disabile: fanno parte le spese, ad esempio, di computer, schermi touch, tastiere espanse, telefoni cellulari, kit viva voce e contratti di abbonamento per servizi di soccorso telefonico immediato;
- mezzi utilizzati per accompagnare, sollevare e permettere la deambulazione al disabile;
- acquisto di una cucina ma solo per le componenti equipaggiate con sistemi meccanici, elettronici o informatici progettati per facilitare il controllo dell’ambiente domestico al portatore di handicap. Nella fattura di vendita dovranno essere indicate, in modo specifico, le particolari caratteristiche di tali componenti.
Per le spese relative all’acquisto di sussidi tecnici e informatici e di cucine, è necessario che sussista il collegamento funzionale tra il dispositivo tecnologico e la specifica disabilità. La correlazione si evince dal certificato rilasciato dal medico specialista dell’ASL.
Da sottolineare come anche per l’acquisto di biciclette elettriche e con pedalata assistita, sarà possibile richiedere la detrazione. Il soggetto dovrà presentare, oltre al certificato di invalidità redatto dalla commissione medica competente, il documento del medico specialista che attesta il collegamento funzionale tra l’utilizzo della bicicletta elettrica e l’handicap.
Infine, è prevista la detrazione del 19% anche per gli interi costi sostenuti per servizi di interpretariato a beneficio di soggetti minorati sensoriali dell’udito che abbiano appreso l’uso del linguaggio parlato. La detrazione non è prevista per le persone affette da sordità di natura psichica, a seguito di incidenti sul lavoro o a causa di guerra.
La detrazione per tutte le spese elencate spetta anche al familiare del disabile, sempre che risulti fiscalmente a suo carico.
Certificazione necessaria per richiedere le agevolazioni
Per godere di detrazioni e deduzioni è necessario che il disabile sia in possesso di apposita certificazione e conservi tutte le ricevute e i documenti che accertano i pagamenti effettuati.
Come abbiamo detto, un disabile è dichiarato tale dopo visita di una commissione medica pubblica. Per i grandi invalidi di guerra e persone ad essi equiparati è sufficiente la documentazione rilasciata dal ministero competente quando viene concessa la pensione.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per usufruire della deduzione di spese mediche e di assistenza è sufficiente il certificato rilasciato dagli enti di controllo competenti.
Il documento fiscale che certifica le spese effettuate, sia per la detrazione IRPEF che per la deduzione dal reddito complessivo, sarà rilasciato da chi vende il bene oppure ha reso una prestazione. Il contribuente dovrà ricordarsi di conservare tutta la documentazione e renderla disponibile in caso di eventuali controlli da parte dell’autorità.
È bene non dimenticare alcuni aspetti importanti e, in particolare:
- per l’acquisto di protesi, il soggetto deve conservare, oltre alla fattura, la prescrizione del medico curante; il contribuente può comunque presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione al posto della prescrizione medica. La dichiarazione deve attestare le necessità e contenere le chiare motivazioni che hanno portato all’acquisto della protesi stessa;
- per i sussidi tecnici e informatici, insieme alla fattura, si deve conservare la certificazione medica che attesta come lo strumento faciliti l’autosufficienza del disabile e la sua integrazione sociale;
- per l’acquisto di farmaci, l’unico documento che fa testo è lo scontrino parlante con indicata la natura del prodotto, quantità, numero di autorizzazione all’immissione in commercio e codice fiscale del disabile a cui sono destinati farmaci o medicinali.
Detrazione per spese assistenza persone non autosufficienti
Un disabile non autosufficiente, durante il compimento di normali azioni della vita quotidiana, potrà detrarre ai fini IRPEF le spese sostenute per ricevere la necessaria assistenza personale. L’agevolazione è pari al 19% e viene calcolata su una cifra massima di 2.100 euro ed è fruibile solo se il reddito complessivo dichiarato non è superiore a 40.000 euro. La soglia limite è da considerasi valida anche se le spese sono sostenute a favore di più soggetti.
Con la definizione “non autosufficiente” si intende una persona che non è in grado di alimentarsi da sola, espletare le funzioni fisiologiche, deambulare, vestirsi e provvedere all’igiene personale. Anche i soggetti che devono essere sorvegliati in continuazione rientrano in questa categoria. La condizione di non autosufficienza deve risultare da apposito certificato medico.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute a favore di un familiare non autosufficiente pur non risultando fiscalmente a carico. I costi devono essere documentati attraverso una ricevuta firmata dall’addetto dell’assistenza, in cui sono indicate generalità anagrafiche e codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento e chi ha reso il servizio. Se la spesa è riferita ad un familiare dovranno comparire anche i suoi dati personali.
La detrazione è valida anche nel caso in cui le prestazioni assistenziali sono offerte da:
- casa di riposo o di cura: la documentazione deve indicare il preciso corrispettivo a cui si riferisce il servizio di assistenza, in modo che risulti separato da altre prestazioni rese;
- cooperativa: il documento deve specificare la natura del servizio fornito;
- agenzia interinale: dovrà essere specificata la qualifica contrattuale dell’addetto.
Ricordiamo che l’usufruire della detrazione per le spese di assistenza a persone non autosufficienti non pregiudica l’opportunità di godere di un’ulteriore agevolazione, ovvero la deduzione dalla base imponibile dei contributi di natura previdenziale e assistenziale obbligatori dovuti per un servizio domestico e familiare.
IVA agevolata per acquisto ausili tecnici e informatici
Per tutti i mezzi di ausilio destinati all’accompagnamento, sollevamento del disabile e alla sua deambulazione, viene applicata l’aliquota agevolata al 4% anziché l’IVA ordinaria al 22%.
Tra le i mezzi di ausilio più importanti sono agevolabili:
- servoscala o strumenti simili atti a favorire il superamento delle barriere architettoniche a disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Anche le piattaforme elevatrici possono essere assimilate in questa categoria qualora siano in possesso delle specifiche tecniche per assicurare la mobilità del portatore di handicap;
- protesi per menomazioni funzionali permanenti;
- protesi dentarie;
- apparecchi ortopedici;
- apparecchi oculistici;
- apparecchi per migliorare le condizioni uditive di soggetti affetti da sordità;
- poltrone o mezzi simili anche dotati di motore elettrico o altri sistemi di trazione, sviluppati per persone inabili o impossibilitate a deambulare;
- prestazioni per servizi che derivano da un contratto di appalto per la realizzazione di interventi con lo scopo di eliminare barriere architettoniche.
Per gli acquisti di sussidi tecnici e informatici finalizzati al miglioramento dell’autosufficienza e integrazione sociale di un disabile, oltre alla detrazione IRPEF del 19%, si potrà usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 4%. Rientrano nell’agevolazione, sia tutti gli apparecchi e dispositivi meccanici, elettronici e informatici costruiti su misura per il disabile che ne faccia richiesta, che quelli di comune reperibilità.
Tali sussidi devono essere destinati unicamente al beneficio di soggetti con gravi menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo e del linguaggio e con lo scopo di:
- assistere la riabilitazione;
- facilitare la comunicazione con altre persone;
- migliorare la scrittura e l’elaborazione grafica;
- facilitare l’accesso alle informazioni di qualsiasi natura;
- permettere un miglior controllo dell’ambiente circostante.
Per poter usufruire dell’IVA agevolata il soggetto deve mostrare al commerciante prima dell’acquisto i seguenti documenti:
- certificato rilasciato dalla commissione medica dell’ASL che certifica l’invalidità tra quelle ammesse e la sua condizione permanente;
- prescrizione del medico specialista dell’ASL da cui si evince il collegamento tra disabilità e il sussidio tecnico/informatico.
Speciali agevolazioni per i non vedenti
I disabili che soffrono di cecità, oppure risultano ipovedenti, possono godere delle seguenti specifiche agevolazioni:
- detrazione IRPEF per acquisto del cane guida: lo sgravio fiscale è pari al 19% sul totale della spesa sostenuta e può essere richiesto una sola volta ogni 4 anni, tranne nei casi in cui avvenga la perdita dell’animale. Anche il familiare, con il non vedente fiscalmente a carico, può godere dell’agevolazione, facendo richiesta in un’unica soluzione oppure in 4 rate annuali di pari importo;
- detrazione forfettaria spese mantenimento cane guida: per usufruire dell’agevolazione è sufficiente il solo possesso dell’animale; il limite di spesa era pari a 516,46 euro fino al 2018, ed è stato incrementato fino a 1.000 euro nel 2019. Il familiare, anche se ha fiscalmente a carico il disabile, non può godere dell’agevolazione;
- IVA agevolata al 4% per prodotti editoriali: per l’acquisto di giornali, riviste, quotidiani, periodici e libri ad uso esclusivo di non vedenti o ipovedenti (anche se non acquistati direttamente dal disabile), viene applicata un’aliquota ridotta al 4%. L’agevolazione è prevista anche per prestazioni di stampa e rilegatura di prodotti editoriali.
Agevolazioni per eliminazione barriere architettoniche
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia che godono delle detrazioni IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, e del 36% per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, rientrano anche:
- opere per eliminazione di barriere architettoniche: tra queste fanno parte la realizzazione di un elevatore esterno e l’installazione di rampe al posto dei gradini (sempre in ottemperanza con le prescrizioni tecniche previste dalla legge in materia);
- tutti i lavori per realizzare strumenti che, tramite qualsiasi mezzo tecnologico (comunicazione, robotica, etc.), favoriscano la mobilità all’interno e all’esterno dell’abitazione della persona portatrice di grave disabilità.
Nel caso in cui si fruisca già di una detrazione IRPEF al 19% per spese sanitarie sostenute per l’installazione di mezzi per sollevare il disabile, non è possibile beneficiare anche delle agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre, è opportuno sottolineare come la detrazione non sia applicabile all’acquisto di apparecchi o beni mobili, anche se sfruttati per migliorare la comunicazione e la mobilità della persona diversamente abile. Per esempio, un computer, un telefono con sistema viva voce, speciali schermi touch o una tastiera espansa sono tutte spese che non rientrano in questa categoria. Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici e perciò soggetti a detrazione IRPEF del 19%.
Detrazioni polizze assicurative
Le spese sostenute per il pagamento dei premi di una polizza assicurativa sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19%. L’agevolazione riguarda le sole polizze che prevedono un rischio morte, invalidità permanente minima del 5%, oppure non autosufficienza nello svolgimento di normali attività della vita quotidiana. Altra condizione riguarda l’impossibilità di recedere dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.
Gli importi massimi detraibili sono:
- 530 euro per polizze rischio morte o invalidità permanente;
- 1.291,14 euro per polizze in grado di coprire dal rischio di non autosufficienza nel compimento di azioni durante la vita di tutti i giorni;
Il limite di 530 euro è stato alzato a 750 euro per il pagamento di premi per la copertura dal rischio morte di persone affette da gravi disabilità. Nelle situazioni in cui la polizza prevede più beneficiari, e uno dei quali è un portatore di handicap grave, per il limite di detrazione si fa riferimento al valore più alto di 750 euro.
Imposta agevolata per successioni e donazioni
L’ordinamento tributario italiano prevede un regime di tassazione agevolato qualora il beneficiario di una successione o donazione sia un disabile. La legge n.104 del 1992 stabilisce che l’imposta dovuta verrà versata solo sulla parte di quota ricevuta in eredità, oppure frutto di donazione, eccedente al valore di 1.500.000 euro.
In aggiunta, la legge n.112 del 2016 ha previsto l’esenzione dell’imposta anche in caso di successione, o donazione, che riguarda beni e diritti conferiti in un trust oppure gravati da vincoli di destinazione, nonché inseriti in speciali fondi con beneficiario un soggetto affetto da grave handicap.
In questi casi la condizione imprescindibile per godere dello sgravio fiscale è che tale fondo o trust persegua, esclusivamente, la finalità di assistenza e cura del disabile e il suo inserimento sociale. Oltretutto lo scopo deve essere chiaramente indicato nell’atto istitutivo del trust o nel regolamento del fondo.
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