Come ridurre l’utile di esercizio a fine anno: le scritture di fine esercizio
Specie per le imprese che hanno ancora la fortuna di “girare bene”, ogni anno il mese di maggio, quella dell’approvazione definitiva del bilancio dell’anno appena trascorso, rappresenta il mese dell’attesa di ricevere la chiamata del commercialista che comunica il dato relativo all’utile conseguito e di conseguenza le tasse da pagare.
Se da un lato, l’utile alto rappresenta una buona notizia per l’imprenditore, specie in periodi di crisi come quello attuale, dall’altro prelude ad una tassazione elevata e un autunno di fuoco tra Irpef, Irap, Ires, contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale, addizionali, ecc.
Quando tutto sembra perduto e credi di essere costretto a pagare un sacco di soldi in tasse però, hai ancora qualche possibilità per dare un ultimo “colpo di coda” per provare almeno a limitare i danni ed abbassare di qualche migliaio di euro (molto dipende dal giro d’affari), l’utile d’esercizio e di conseguenza abbattere il carico tributario che dovrai sopportare di lì a pochi mesi.
Le scritture di fine esercizio possono in qualche modo venirti in aiuto, fermo restando che, per tentare di ridurre al massimo il carico fiscale sarebbe necessario, per prima cosa avere un struttura societaria idonea al volume d’affare, un numero di soci che consenta di frazionare su più soggetti l’utile (se i soci sono molti si pagano meno imposte visto che sono progressive), non aver paura di investire nella propria impresa, portare in detrazione e in deduzione tutte le spese sostenute e aggiungere ai costi inerenti all’attività anche qualche investimento pubblicitario o sponsorizzazione che, oltre ad abbassare l’utile, può portare nuovi clienti.
Ma torniamo alle scritture di fine esercizio e vediamo come possono influenzare l’utile ed eventualmente abbassarlo. Intanto vediamo l’elenco di quelle che possono influenzare in qualche modo il risultato di esercizio:
– super ammortamento al 140%;
– ammortamento ridotto;
– beni strumentali inferiori ad € 516,46 integralmente spesati;
– eventuali plusvalenze rateizzate;
– fondo svalutazione crediti (accantonamento);
– inesigibilità dei crediti;
– prescrizione di un credito commerciale;
– rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione.
Indice:
- Super Ammortamento al 130%
- Ammortamento Ridotto
- Beni strumentali inferiori ad € 516,46 integralmente spesati
- Eventuali plusvalenze rateizzate
- Fondo svalutazione crediti (accantonamento)
- Inesigibilità dei crediti
- Prescrizione di un credito commerciale
- Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Super ammortamento al 130%
Il super ammortamento rievoca quello che fu il vecchio ammortamento anticipato, abrogato nel 2007 che consentiva di incrementare le aliquote fino al doppio rispetto a quelle dell’ammortamento ordinario entro i primi tre anno di acquisto del bene. Soluzione sfruttabile anche relativamente all’acquisto di cespiti usati con la possibilità di raddoppiare la quota di ammortamento solo per il primo anno. Una soluzione comoda e ampiamente diffusa per abbattere il reddito imponibile nei primi periodi di imposta dopo l’acquisto di un bene ammortizzabile, salvo poi pagare di più negli ultimi anni.
A sostituire questa comoda soluzione viene ora in soccorso degli imprenditori il super ammortamento al 130% utilizzabile anche sui contratti di locazione finanziaria, ed interessa tutti i cespiti nuovi acquistati dal 2017.
Sono agevolabili tutti i cespiti materiali inerenti l’attività svolta escluso quelli con un coefficiente di ammortamento tabellare inferiore al 6,5% oltre che a tutti i fabbricati e costruzioni, uniti ad altre tipologie di beni ed espressamente elencati dall’Agenzia delle Entrate.
Attraverso il super ammortamento le aziende che acquistano beni strumentali possono ammortizzare il bene, da un punto di vista fiscale, al 130%. Misura che sarà valida anche nel 2018 con la possibilità di accedere anche all’iper ammortamento al 250% per talune tipologie di beni.
Ammortamento ridotto
Il fisco dà la possibilità di calcolare le quote di ammortamento riducendo i coefficienti ordinari e sfruttando l’ammortamento ridotto. Con la riforma del diritto societario e l’introduzione dell’Ires, è stato soppresso ogni richiamo al concetto di ammortamento ridotto e ai limiti previgenti del 50%.
Ma per i soggetti in contabilità ordinaria, le nuove disposizioni attribuiscono al contribuente piena libertà discrezionale in merito:
- alla riduzione della quota di ammortamento fiscale annuale;
- al conseguente allungamento della durata del piano di ammortamento fiscale a prescindere da motivazioni e prove legate al minor utilizzo del cespite;
E’ bene ricordare che, da un punto di vista civilistico, l’ammortamento dovrebbe essere calcolato in base alla vita residua utile del bene.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i coefficienti ordinari di ammortamento sono il limite massimo deducibile fiscalmente per ogni anno: la quota relativa all’ammortamento calcolato in misura ridotta è così recuperabile integralmente negli esercizi successivi.
Beni strumentali di importo unitario inferiore a € 516,46
La norma fiscale prevede che le immobilizzazioni materiali di importo inferiore a 516,46 euro possono essere integralmente spesate nell’esercizio in cui il costo è stato sostenuto senza dover ricorrere all’ammortamento.
E’ utile ricordare però che la deducibilità integrale del costo dei beni di importo inferiore a 516,46 euro è una facoltà riconosciuta al contribuente e non un obbligo, quindi per i beni che hanno una vita utile pluriennale esiste la possibilità di optare per la deduzione delle quote di ammortamento ordinario anche fiscalmente.
Rateizzazione delle plusvalenze
A fronte della realizzazione di plusvalenze imputate a bilancio, le aziende possono optare a due diverse tipologie di tassazione.
Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se realizzate mediante la cessione a titolo oneroso del bene, se realizzate mediante il risarcimento, anche da assicurazione, a seguito di furto o danneggiamento del bene stesso o se vengono assegnati ai soci a titolo oneroso.
Concorre alla formazione delle plusvalenze delle aziende anche il valore di avviamento realizzato mediante cessione a titolo oneroso. Una volta determinato il valore della plusvalenza, la stessa può concorrere a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nell’esercizio contabile in cui è stata realizzata;
- in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, se i beni sono stati posseduti per più di tre anni;
L’opzione per differire la tassazione della plusvalenze in quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le stesse sono state realizzate.
Fondo svalutazione crediti (accantonamento)
La normativa del codice civile stabilisce che i crediti devono essere iscritti a bilancio per il valore presumibile di realizzazione. Il valore nominale del credito stesso quindi, dovrebbe essere modificato tenendo conto di eventuali perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni ed ogni altra causa di minor realizzo.
Può accadere infatti che alla data di redazione del bilancio, la riscossione di alcuni crediti possa essere dubbia a causa delle difficoltà finanziarie del cliente, già manifestatesi, oppure anche solamente probabili.
La svalutazione dei crediti risultanti in bilancio trova spiegazione in ragione del fatto che non sempre i crediti indicati in contabilità riusciranno ad essere realizzati in maniera totale (valore nominale).
Pertanto le svalutazioni dei crediti, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
Il credito verrà comunque iscritto nell’attivo al valore nominale ma verrà indicato a bilancio, tra le passività, l’importo del fondo svalutazione crediti che è possibile inserire ogni anno nella misura dello 0,5% del totale dei crediti risultanti a bilancio e quindi dedotto fiscalmente.
Inesigibilità dei crediti (perdita del credito)
Come nel paragrafo relativo al fondo svalutazione crediti, è utile sottolineare anche in questo caso che, un credito va iscritto a bilancio per il valore di presumibile realizzazione. Sotto il profilo contabile, può essere utile distinguere i crediti già scaduti e il cui recupero è dubbio, dai restanti crediti verso clienti.
Essi, quindi, possono essere stornati dal conto Crediti verso clienti e portati ad un conto crediti insoluti o crediti dubbi o crediti in sofferenza.
Potrebbe però accadere che il credito risulti, in tutto o in parte, inesigibile. In questi casi è necessario procedere allo stralcio della parte di credito che l’impresa non potrà riscuotere.
Parlando di crediti maturati in anni precedenti alla rispetto a quello in cui si procederà allo stralcio e quindi in cui vi è la certezza dell’inesigibilità del credito stesso, è utile procedere in questo modo:
- bisogna verificare se esiste un fondo svalutazione crediti sufficiente alla copertura del credito da stralciare o meno;
- se l’entità del fondo svalutazione crediti è sufficiente a coprire la perdita si procede a rettificare in diminuzione tale fondo;
- se l’entità del fondo non consente l’intera copertura della perdita si dovrà utilizzare il fondo disponibile per intero e per la parte restante rilevare una sopravvenienza passiva;
Verrà pertanto creata una componente negativa di reddito “Perdite su crediti di esercizi precedenti”, dopo aver azzerato l’importo del Fondo svalutazione crediti.
E’ ancora importante stabilire quando un credito può essere messo a perdita, infatti devono verificarsi alcune situazioni oggettive in capo al creditore per poter permettere di considerare il credito stesso inesigibile:
- il credito è inesigibile ed è possibile dedurre la perdita se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
- in assenza di procedura concorsuale, solamente se risulta da elementi certi e precisi.
Riguardo le procedure concorsuali, la perdità è deducibile soltanto per la parte che si prevede di non incassare.
Più controversa la seconda ipotesi, ovvero se non ci si trova in presenza di procedura concorsuale, la perdita dovrà essere certificata da elementi certi e precisi che confermino l’inesigibilità del credito. Sarà pertanto necessario dimostrare che si è fatto tutto quello che era possibile fare per incassare il credito, ma il recupero è stato infruttuoso anche ad un eventuale pignoramento. Le cause possono essere:
- chiusura dei locali del cliente insolvente;
- irreperibilità del debitore;
- truffa comprovata da una denuncia penale;
- spese da sostenere per il recupero del credito troppo eccessive rispetto al credito recuperabile.
Prescrizione di un credito commerciale
Al termine di ogni esercizio commerciale è bene “ripulire il bilancio” da tutti quei crediti che per qualche motivo non potevano essere considerati inesigibili ma che sono più vecchi di 10 anni. Questo è infatti, il termine oltre il quale è possibile portare a perdita un credito non incassato.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni.
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione
Un fattore che può far variare di molto l’utile di esercizio, in sede di redazione del bilancio è quello delle rimanenze di magazzino. Le rimanenze di magazzino rappresentano dei costi sostenuti per l’acquisto o per la produzione di beni e servizi, i cui ricavi si realizzeranno però nell’esercizio successivo.
I beni che configurano rimanenze di magazzino sono:
– materie prime;
– materie sussidiarie;
– materiali di consumo;
– merci destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
– prodotti in corso di lavorazione;
– semilavorati;
– prodotti finiti;
– lavori in corso su ordinazione;
E’ prassi comune agire sul magazzino per ridurre o, in alcuni casi, anche far lievitare notevolmente l’utile di esercizio. Per ridurre i ricavi delle imprese molti imprenditori tendono a sottovalutare le rimanenze di magazzino. Una sottovalutazione del magazzino, ovviamente, comporterà una diminuzione del volume dei ricavi e quindi del risultato finale del bilancio e viene normalmente eseguita in due modi:
- sottovalutando l’ammontare dei valori in corso su ordinazione che verranno fatturati nell’esercizio successivo;
- dichiarando quantità inferiori di beni in magazzino, rispetto all’effettiva giacenza, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i beni di consumo.
Pratica che spesso viene utilizzata, al contrario, per dare una certa “decenza” al bilancio in periodi di crisi come questo, specie quando lo stesso dovrà essere successivamente presentato in banca per il rinnovo dei fidi.
E’ utile ricordare però, che la non corretta gestione e stima del magazzino è un elemento fondamentale che può portare l’amministrazione finanziaria a considerare inattendibile una contabilità, per cui è molto pericoloso avventurarsi in simili “magheggi” contabili.
Al termine di ogni esercizio è bene tener conto di queste scritture finali, sollecitando il proprio commercialista a considerare ognuno degli aspetti citati che potrebbero fare la differenza in termini di calcolo dell’utile e chiusura del bilancio. Tralasciare anche e soltanto uno di questi aspetti potrebbe costringerti a pagare più tasse.
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